COMUNE DI ROCCANOVA

( Prov. di Potenza )

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUN ALE N. 23 DEL 09.03.2006

 

OGGETTO: ICI- determinazione tariffe anno 2006.

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

VISTA la Legge 23.10.92 n.421, contenente la delega al governo per l’istituzione  e la disciplina  dell’Imposta   Comunale sugli immobili;

VISTO   il Decreto Legislativo 30.12.92 n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO   l’art.4 del D.L. 8.8.96, n. 437, convertito con modificazioni con L. 24.10.96, n.556;

VISTO     il Decreto Legislativo 15.12.97, n.446;

VISTA     la Legge 266/2005;

DATO ATTO che per l’anno 2006 il termine per  la deliberazione delle aliquote dell’imposta è  fissato  al 31.3.2006;

DATO ATTO delle seguenti disposizioni  in ordine alla determinazione dell’aliquota e dell’imposta.

1-     l’aliquota deve essere determinata  in misura non  inferiore  al 4 per  mille  né superiore  al 7 per mille  e può essere diversificata  entro tale limite, con riferimento agli immobili  diversi dalle abitazioni ,o posseduti in aggiunta all’abitazione principale,o agli alloggi non locati, può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie  degli enti senza scopo di lucro;

2-     l’ aliquota  può essere determinata  in misura ridotta , comunque non inferiore al 4 per mille , in favore delle persone  fisiche  soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie  a proprietà indivisa , residenti nel comune , per l’unità immobiliare  direttamente adibita ad abitazione  principale, a condizione che il gettito complessivo previsto si almeno pari  all’ultimo gettito  annuale realizzato;

3-     la  detrazione  per l’unità immobiliare  adibita ad abitazione principale  del soggetto passivo  è fissata in € 103,29 ;

4-     l’imposta dovuta per l’unità immobiliare  adibita ad abitazione principale  del soggetto passivo può essere ridotta fino al  50  per cento , in alternativa  l’importo della detrazione  di €     103,29  può essere elevata fino a € 258,23, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, detta  facoltà può   essere  esercitata anche con riferimento a  categorie di soggetti  in situazioni  di   particolare    disagio economico e sociale;                                                                              

5-     limitatamente all’unità immobiliare  adibita ad abitazione  principale  dal soggetto passivo la   detrazione può essere stabilita  in misura superiore a  € 258,23 , in tal caso non può essere   stabilita  un’aliquota superiore  a quella ordinaria  per le unità  immobiliari  tenute a   disposizione ,  i comuni  possono considerare adibita ad abitazione principale  l’unità   immobiliare  posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto  da       anziani o disabili  che   acquisiscono   la residenza  in istituti di ricovero o sanitari a seguito di       ricovero permanente ,    a condizione che  la stessa  non risulti locata;

6-     i comuni possono fissare aliquote agevolate  anche inferiori al 4 per mille , a favore di       proprietari che eseguono interventi  volti al recupero  di unità immobiliari  inagibili o inabitabili        o interventi finalizzati al recupero  di  immobili  di interesse artistico  o architettonico localizzati nei centri storici ,ovvero volti alla realizzazione  di  autorimesse o posti auto anche   pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti. L’aliquota agevolata  è  applicata  limitatamente alle  unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori, i comuni possono deliberare aliquote più favorevoli, anche derogando al  limite minimo del 4    per mille , per i proprietari che concedono in locazione  a titolo di abitazione principale   immobili alle condizioni previste  dall’art.2, comma 3,della legge 9.12.98,n.431 –contratti tipo- ,possono,inoltre,se identificati trai comuni di cui all’art.1  del  D.L. 30.12.98,n.551,convertito  con modificazioni,dalla Legge  21.2.89,n.61-comuni ad alta tensione abitativa,prevedere       un’aliquota anche superiore al  7 per mille ,non oltre il 9 per mille ,per gli immobili  non locati       per i quali non  risultano  essere stati registrati contratti di locazione  da almeno due anni;

VISTO il Regolamento Comunale  per l’applicazione dell’imposta I.C.I. approvato con  deliberazione del Consiglio   Comunale n. 31 del 22.12.98,con effetto dal 01.01.99;

RICHIAMATA  la propria precedente deliberazione  n. 10 del 25.2.2002, con la quale sono state rideterminate le aliquote  per l’anno  2002;

PRESO ATTO della previsione di gettito dell’imposta per l’anno 2002  quantificato in €        58.878,09;

QUANTIFICATA, pertanto,  la previsione di entrata  per l’anno 2006  in euro  58.878,09;

RITENUTO che per quanto sopra detto ci sono le condizioni per poter applicare anche per l’anno 2006 le aliquote già in vigore per l’anno 2002;

VERIFICATO:

-          che quanto precede costituisce contenuto di apposita proposta di deliberazione formulata dal Servizio Finanziario su iniziativa del Sindaco;

-          che in merito risulta acquisito il parere favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000, da parte del responsabile del Servizio Finanziario, e a tergo riportato;

VISTO il D.lgs. 267/2000;

RICONOSCIUTA la propria competenza in merito all’adozione della presente deliberazione;

 

Con voto unanime;

 

D E L I B E R A

 

1)  di rendere la premessa narrativa parte integrante del presente atto;     

2) di confermare per l’anno 2006, le aliquote ICI già determinate per l’anno 2002, giusta deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 25.2.2002, come di seguito riportato:

    

 -ALIQUOTA   del  6  per  mille per tutti gli immobili posseduti, in aggiunta o diversi            dall’abitazione principale e sua  pertinenza;

 -ALIQUOTA  del  5  per mille  per l’abitazione principale e sua  pertinenza;

3) di stabilire  anche per l’anno  2006  la detrazione  per l’abitazione principale  come segue:

           -In   € 129,11  la  detrazione ordinaria  per l’unità immobiliare  adibita ad

            abitazione  principale  e sua pertinenza;

           -In    258,23  la maggiore detrazione  a  favore  dei soli contribuenti che

            appartengono      alle seguenti  categorie  di disagio economico e sociale:

a-     dei soggetti passivi che  hanno compiuto il 65° anno di età entro il 31 dicembre  dell’anno di imposta precedente, che siano titolari di pensioni o assegni minimi  e che siano in possesso  della sola abitazione condotta direttamente ;

b-     i soggetti passivi il cui nucleo familiare , convivente nell’abitazione  oggetto della detrazione,comprenda eventuali disabili  con invalidità non inferiore  al 75%  risultante dalle competenti strutture pubbliche .

I  soggetti di cui trattasi  possono essere ammessi al godimento del beneficio in      questione    alle seguenti condizioni:

-          che  nessuno dei componenti il nucleo familiare sia proprietario o titolare  di altro diritto reale o possessore  di  altri immobili  o quote di essi , oltre a quello adibito ad  abitazione principale,nel territorio nazionale;

-          che non venga effettuata locazione;

-          che il reddito complessivo imponibile del nucleo familiare  non sia superiore a  euro 6.197,48 per un nucleo composto da una  unità, a euro 12.394,97 per un nucleo composto  da due unità più euro 826.33 per ogni componente convivente nel nucleo  per i casi di cui ai punti succitati  a) e b);

-          che per  unità immobiliare  si intende quella nella  quale il  contribuente che la possiede a titolo di proprietà usufrutto  o altro diritto  reale, ed i suoi familiari, dimorano abitualmente ed in particolare per le seguenti categorie:A/2 – A/3 – A/4- A/5 –A/6;

-          che i suddetti requisiti necessari per l’ottenimento della maggiore detrazione  debbono essere posseduti necessariamente alla data dell’anno di imposta di riferimento;

4)  di precisare che ai fini dell’applicazione  dell’aliquota e della detrazione ,si considerano abitazioni principali tra  le alte di legge , il caso di due o più unità  immobiliari  contigue, ove  il soggetto passivo ed i suoi familiari dimorano abitualmente , a condizione che venga  comprovato che è stata presentata  regolare richiesta di  variazione all’UTE  ai fini      dell’unificazione delle diverse unità in un’unica unità abitativa , in tal caso  l’equiparazione      ad abitazione principale decorre dalla stessa data  in cui risulti essere stata presentata la      richiesta di variazione .  Per l’unità immobiliare adibita ad  abitazione principale del soggetto      passivo  qualora  la detrazione  non sia completamente  assorbita dalla imposta sulla casa ,      essa viene estesa  ad una sola pertinenza autonomamente censita  ai fini catastali in categoria       C/6  oppure in  categoria C/2  anche se non facente parte del medesimo stabile.

 

Con separata unanime votazione, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.