DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 17 DEL 22.03.2005
OGGETTO: ICI- DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2005.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la Legge 23.10.92 n.421, contenente la delega al governo per l’istituzione e la disciplina dell’Imposta Comunale sugli immobili,
VISTO il Decreto Legislativo 30.12.92 n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l’art.4 del D.L. 8.8.96, n. 437, convertito con modificazioni con L. 24.10.96, n.556;
VISTO il Decreto Legislativo 15.12.97, n.446;
VISTA la Legge 289/2002;
DATO ATTO che per l’anno 2004 il termine per la deliberazione delle aliquote dell’imposta è fissato al 31.3.2004;
DATO ATTO delle seguenti disposizioni in ordine alla determinazione dell’aliquota e dell’imposta.
1- l’aliquota deve essere determinata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento agli immobili diversi dalle abitazioni ,o posseduti in aggiuntaall’abitazione principale,o agli alloggi non locati, può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli entisenza scopo di lucro;
2- l’ aliquota può essere determinata in misura ridotta , comunque non inferiore al 4 per mille , in favore delle personne fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa , residenti nel comune , per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto si almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato;
3- la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è fissata in € 103,29 ;
4- l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo
può essere ridotta fino al 50 per cento , in alternativa l’importo della detrazione di € 103,29
può essere elevata fino a € 258,23, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, detta facoltà può
essere esercitata anche con riferimento a categorie di soggetti in situazioni di particolare
disagio economico e sociale;
5- limitatamente all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo la
detrazione può essere stabilita in misura superiore a € 258,23 , in tal caso non può essere
stabilita un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a
disposizione , i comuni possono considerare adibita ad abitazione principale l’unità
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istitui di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente ,
a condizione che la stessa non risulti locata;
6- i comuni possono fissare aliquote agevolate anche in feriori al 4 per mille , a favore di
proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili
o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico
localizzati nei centri storici ,ovvero volti alla realizzarione di autorimesse o posti auto anhe
pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti.L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle
unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori,
7- i comuni possono deliberare aliquote più favorevoli, anche derogando al limite minimo del 4
per mille , per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale
immobili alle condizioni previste dall’art.2, comma 3,della legge 9.12.98,n.431 –contratti tipo-
,possono,inoltre,se identificati trai comuni di cui all’art.1 del D.L. 30.12.98,n.551,convertito
con modificazioni,dalla Legge 21.2.89,n.61-comuni ad alta tensione abitativa,prevedere
un’aliquota anche superiore al 7 per mille ,non oltre il 9 per mille ,per gli immobili non locati
per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.
VISTO il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta I.C.I. approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 22.12.98,con effetto dal 01.01.99;
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 10 del 25.2.2002, con la quale sono state rideterminate le aliquote per l’anno 2002;
PRESO ATTO della previsione di gettito dell’imposta per l’anno 2002 quantificato in € 58.878,09;
QUANTIFICATA, pertanto, la previsione di entrata per l’anno 2005 in euro 58.878,09;
RITENUTO che per quanto sopra detto ci sono le condizioni per poter applicare anche per l’anno 2004 le aliquote già in vigore per l’anno 2002;
VERIFICATO:
- che quanto precede costituisce contenuto di apposita proposta di deliberazione formulata dal Servizio Finanziario su iniziativa del Sindaco;
- che in merito risulta acquisito il parere favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000, da parte del responsabile del Servizio Finanziario, e a tergo riportato;
VISTO il D.lgs. 267/2000;
RICONOSCIUTA la propria competenza in merito all’adozione della presente deliberazione;
Con voto unanime;
D E L I B E R A
1) di rendere la premessa narrativa parte integrante del presente atto;
2) di confermare per l’anno 2005, le aliquote ICI già determinate per l’anno 2002, giusta deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 25.2.2002, come di seguito riportato:
-ALIQUOTA del 6 per mille per tutti gli immobili posseduti, in aggiunta o diversi
dall’abitazione principale e sua pertinenza;
-ALIQUOTA del 5 per mille per l’abitazione principale e sua pertinenza;
3) di stabilire anche per l’anno 2003 la detrazione per l’abitazione principale come segue:
-In € 129,11 la detrazione ordinaria per l’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale e sua pertinenza;
-In € 258,23 la maggiore detrazione a favore dei soli contribuenti che appartengono
alle seguenti categorie di disagio economico e sociale:
a- dei soggetti passivi che hanno compiuto il 65° anno di età entro il 31 dicembre dell’anno di imposta precedente, che siano titolari di pensioni o assegni minimi e che siano in possesso della sola abitazione condotta direttamente ;
b- i soggetti passivi il cui nucleo familiare , convivente nell’abitazione oggetto della detrazione,comprenda eventuali disabili con invalidità non inferiore al 75% risultante dalle competenti strutture pubbliche .
I soggetti di cui trattasi possono essere ammessi al godimento del beneficio in questione
alle seguenti condizioni:
- che nessuno dei componenti il nucleo familiare sia proprietario o titolare di altro diritto reale o possessore di altri immobili o quote di essi , oltre a quello adibito ad abitazione principale,nel territorio nazionale;
- che non venga effettuata locazione;
- che il reddito complessivo imponibile del nucleo familiare non sia superiore a euro 6.197,48 per un nucleo composto da una unità, a euro 12.394,97 per un nucleo composto da due unità più euro 826.33 per ogni componente convivente nel nucleo per i casi di cui ai punti succitati a) e b);
- che per unità immobiliare si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari, dimorano abitualmente ed in particolare per le seguenti categorie:A/2 – A/3 – A/4- A/5 –A/6;
- che i suddetti requisiti necessari per l’ottenimento della maggiore detrazione debbono essere posseduti necessariamente alla data dell’anno di imposta di riferimento;
3) di precisare che ai fini dell’applicazione dell’aliquota e della detrazione ,si considerano
abitazioni principali tra le alte di legge , il caso di due o più unità immobiliari contigue, ove
il soggetto passivo ed i suoi familiari dimorano abitualmente , a condizione che venga
comprovato che è stata presentata regolare richiesta di variazione all’UTE ai fini
dell’unificazione delle diverse unità in un’unica unità abitativa , in tal caso l’equiparazione
ad abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulti essere stata presentata la
richiesta di variazione . Per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo qualora la detrazione non sia completamente assorbita dalla imposta sulla casa ,
essa viene estesa ad una sola pertinenza autonomamente censita ai fini catastali in categoria
C/6 oppure in categoria C/2 anche se non facente parte del medesimo stabile.
Con separata unanime votazione, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.