ALLEGATO “A”
APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETERMINAZIONI I.C.I. PER
L’ANNO 2008
1. Per l’anno d’imposta 2008, l’aliquota ordinaria ai fini della
determinazione dell’imposta comunale (I.C.I.) è stabilita nella misura
del 6 per mille (seipermille);
2. Per lo stesso anno d’imposta la predetta aliquota è ridotta:
a) al 5,5 per mille (cinquevirgolacinquepermille) in favore delle
persone fisiche soggetti passivi e dei soci di Cooperative a
proprietà indivisa, residenti nel Comune di Avigliano, per le unità
immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e per una
sola delle pertinenze, a scelta del contribuente, destinate in modo
durevole a servizio dell’abitazione principale, ancorchè
distintamente iscritta in Catasto, così come precisato alla lettera
e), comma 1, dell’articolo 22, del Regolamento dell’Imposta
Comunale sugli Immobili approvata con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 66 del 12 novembre 1999 e successive modifiche;
b) al 5,5 per mille (cinquevirgolacinquepermille) in favore delle
persone fisiche soggetti passivi residenti nel Comune di Avigliano,
per le unità immobiliari concesse in uso gratuito dal possessore ai
propri genitori ovvero ai propri figli, a condizione che le utilizzino
come abitazione principale;
c) al 5,8 per mille (cinquevirgolaottopermille) in favore delle persone
fisiche soggetti passivi, residenti nel Comune di Avigliano, per le
unità immobiliari locate con contratto registrato a un soggetto che
le utilizzi come abitazione principale;
3. L’importo della detrazione per l’anno d’imposta 2008 di cui al comma
3, dell’articolo 8, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
come modificato dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, è pari ad €
103,29 limitatamente alla lettera a) del punto 2. del presente
allegato;
4. Sempre per l’anno d’imposta 2008, l’importo della detrazione di cui al
comma 3, dell’articolo 8, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, come modificato dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, è elevato,
ai sensi del comma 3, dell’articolo 8, del citato Decreto Legislativo,
come modificato dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 e del D. L. 11
marzo 1997, n. 50, a € 258,23 (Euro
duecentocinquantottovirgolaventitre) in favore dei pensionati singoli
soggetti passivi titolari di pensione sociale o di assegno sociale,
nonché di entrambi i coniugi pensionati, purchè non divorziati o
separati, a condizione che almeno uno di loro sia titolare di pensione
sociale o di assegno sociale.
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Si precisa che, ai fini dell’applicazione dell’aumento a € 258,23 (Euroduecentocinquantottovirgolaventitre) dell’importo della detrazione di
cui al comma 3, dell’articolo 8, del Decreto Legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, come modificato dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662,
“per pensione sociale” e “per assegno sociale” si intendono
esclusivamente le prestazioni pensionistiche erogate a tale titolo
dall’I.N.P.S. su richiesta dei cittadini italiani che hanno compiuto il 65°
anno di età e che siano in possesso dei requisiti di reddito proprio o,
se coniugati, cumulato con quello del coniuge, stabiliti dalla legge (L. n.
153/69 - L. n. 335/95). Solo in tal caso trova automatica applicazione
l’aumento a € 258,23 (Euro duecentocinquantottovirgolaventitre)
dell’importo della predetta detrazione in favore di “pensionati singoli
soggetti passivi titolari di pensione sociale o di assegno sociale”,
nonché di entrambi i coniugi pensionati, purchè non divorziati o
separati, a condizione che almeno uno di loro sia titolare di “pensione
sociale o di assegno sociale”, poiché l’erogazione dell’assegno sociale
(già pensione sociale) è subordinata alla verifica da parte dell’I.N.P.S.
che il richiedente non abbia redditi propri pari o superiori all’importo
dell’assegno sociale se vive da solo, ovvero se coniugato, che il reddito
cumulato con quello del coniuge non sia superiore all’importo pari a due
volte l’assegno sociale medesimo, nonché al persistere di tali
condizioni non solo al momento della richiesta ma anche negli anni
successivi.
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L’aumento a € 258,23 (Euro duecentocinquantottovirgolaventitre)dell’importo della detrazione di cui al comma 3, dell’articolo 8, del
Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dalla
legge 23 dicembre 1996, n. 662, non trova automatica applicazione nel
caso in cui il soggetto passivo dell’imposta comunale sui redditi (I.C.I.)
sia titolare di pensione di invalidità civile “trasformata” in pensione
sociale, attribuita cioè dall’I.N.P.S. in sostituzione della pensione di
invalidità civile a carico del Ministero degli Interni, al compimento del
65° anno di età. Ciò perché per la pensione di invalidità civile
“trasformare” in pensione sociale valgono regole di reddito diverse da
quelle dell’assegno sociale vero e proprio, in particolare non si tiene
conto in alcun modo del reddito del coniuge. Pertanto, il titolare di
pensione di invalidità, trasformata in pensione sociale, ha diritto
all’aumento di € 258,23 (Euro duecentocinquantottovirgolaventitre)
dell’importo della predetta detrazione solo se si verificano le seguenti
condizioni:
a) se vive solo, l’importo della pensione non deve essere superiore a
quello stabilito per l’assegno sociale di € 5.061,68 annue per il
2007; € 5.142,67 annue per il 2008;
b) se è coniugato, il reddito cumulato con quello del coniuge non deve
superare l’importo pari a due volte l’assegno sociale di € 10.123,36
annue per il 2007; € 10.285,34 annue per il 2008.
Ovviamente, ai fini della determinazione del reddito singolo e cumulato,
valgono i criteri applicati dall’I.N.P.S. per l’erogazione dell’assegno
sociale.
E’ considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o
disabili, già residenti nel Comune di Avigliano, che hanno acquisito la
residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.