ALLEGATO “A”

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETERMINAZIONI I.C.I. PER

L’ANNO 2008

1. Per l’anno d’imposta 2008, l’aliquota ordinaria ai fini della

determinazione dell’imposta comunale (I.C.I.) è stabilita nella misura

del 6 per mille (seipermille);

2. Per lo stesso anno d’imposta la predetta aliquota è ridotta:

a) al 5,5 per mille (cinquevirgolacinquepermille) in favore delle

persone fisiche soggetti passivi e dei soci di Cooperative a

proprietà indivisa, residenti nel Comune di Avigliano, per le unità

immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e per una

sola delle pertinenze, a scelta del contribuente, destinate in modo

durevole a servizio dell’abitazione principale, ancorchè

distintamente iscritta in Catasto, così come precisato alla lettera

e), comma 1, dell’articolo 22, del Regolamento dell’Imposta

Comunale sugli Immobili approvata con deliberazione del Consiglio

Comunale n. 66 del 12 novembre 1999 e successive modifiche;

b) al 5,5 per mille (cinquevirgolacinquepermille) in favore delle

persone fisiche soggetti passivi residenti nel Comune di Avigliano,

per le unità immobiliari concesse in uso gratuito dal possessore ai

propri genitori ovvero ai propri figli, a condizione che le utilizzino

come abitazione principale;

c) al 5,8 per mille (cinquevirgolaottopermille) in favore delle persone

fisiche soggetti passivi, residenti nel Comune di Avigliano, per le

unità immobiliari locate con contratto registrato a un soggetto che

le utilizzi come abitazione principale;

3. L’importo della detrazione per l’anno d’imposta 2008 di cui al comma

3, dell’articolo 8, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,

come modificato dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, è pari ad €

103,29 limitatamente alla lettera a) del punto 2. del presente

allegato;

4. Sempre per l’anno d’imposta 2008, l’importo della detrazione di cui al

comma 3, dell’articolo 8, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.

504, come modificato dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, è elevato,

ai sensi del comma 3, dell’articolo 8, del citato Decreto Legislativo,

come modificato dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 e del D. L. 11

marzo 1997, n. 50, a € 258,23 (Euro

duecentocinquantottovirgolaventitre) in favore dei pensionati singoli

soggetti passivi titolari di pensione sociale o di assegno sociale,

nonché di entrambi i coniugi pensionati, purchè non divorziati o

separati, a condizione che almeno uno di loro sia titolare di pensione

sociale o di assegno sociale.

Si precisa che, ai fini dell’applicazione dell’aumento a € 258,23 (Euro

duecentocinquantottovirgolaventitre) dell’importo della detrazione di

cui al comma 3, dell’articolo 8, del Decreto Legislativo 30 dicembre

1992, n. 504, come modificato dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662,

“per pensione sociale” e “per assegno sociale” si intendono

esclusivamente le prestazioni pensionistiche erogate a tale titolo

dall’I.N.P.S. su richiesta dei cittadini italiani che hanno compiuto il 65°

anno di età e che siano in possesso dei requisiti di reddito proprio o,

se coniugati, cumulato con quello del coniuge, stabiliti dalla legge (L. n.

153/69 - L. n. 335/95). Solo in tal caso trova automatica applicazione

l’aumento a € 258,23 (Euro duecentocinquantottovirgolaventitre)

dell’importo della predetta detrazione in favore di “pensionati singoli

soggetti passivi titolari di pensione sociale o di assegno sociale”,

nonché di entrambi i coniugi pensionati, purchè non divorziati o

separati, a condizione che almeno uno di loro sia titolare di “pensione

sociale o di assegno sociale”, poiché l’erogazione dell’assegno sociale

(già pensione sociale) è subordinata alla verifica da parte dell’I.N.P.S.

che il richiedente non abbia redditi propri pari o superiori all’importo

dell’assegno sociale se vive da solo, ovvero se coniugato, che il reddito

cumulato con quello del coniuge non sia superiore all’importo pari a due

volte l’assegno sociale medesimo, nonché al persistere di tali

condizioni non solo al momento della richiesta ma anche negli anni

successivi.

L’aumento a € 258,23 (Euro duecentocinquantottovirgolaventitre)

dell’importo della detrazione di cui al comma 3, dell’articolo 8, del

Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dalla

legge 23 dicembre 1996, n. 662, non trova automatica applicazione nel

caso in cui il soggetto passivo dell’imposta comunale sui redditi (I.C.I.)

sia titolare di pensione di invalidità civile “trasformata” in pensione

sociale, attribuita cioè dall’I.N.P.S. in sostituzione della pensione di

invalidità civile a carico del Ministero degli Interni, al compimento del

65° anno di età. Ciò perché per la pensione di invalidità civile

“trasformare” in pensione sociale valgono regole di reddito diverse da

quelle dell’assegno sociale vero e proprio, in particolare non si tiene

conto in alcun modo del reddito del coniuge. Pertanto, il titolare di

pensione di invalidità, trasformata in pensione sociale, ha diritto

all’aumento di € 258,23 (Euro duecentocinquantottovirgolaventitre)

dell’importo della predetta detrazione solo se si verificano le seguenti

condizioni:

a) se vive solo, l’importo della pensione non deve essere superiore a

quello stabilito per l’assegno sociale di € 5.061,68 annue per il

2007; € 5.142,67 annue per il 2008;

b) se è coniugato, il reddito cumulato con quello del coniuge non deve

superare l’importo pari a due volte l’assegno sociale di € 10.123,36

annue per il 2007; € 10.285,34 annue per il 2008.

Ovviamente, ai fini della determinazione del reddito singolo e cumulato,

valgono i criteri applicati dall’I.N.P.S. per l’erogazione dell’assegno

sociale.

E’ considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità

immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o

disabili, già residenti nel Comune di Avigliano, che hanno acquisito la

residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero

permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.