VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

 

RICHIAMATA la seguente normativa:

a)    D.Lgs. n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata istituita l’imposta comunale sugli immobili;

b)   D.Lgs. n. 446/97, di revisione della finanza pubblica;

c)    Legge n. 289/2002;

d)   Legge n. 350/2003;

e)    Legge n. 311/2004;

f)    Legge n. 266/2005

 

PRESO ATTO che per l’anno 2006 il termine per la deliberazione dei regolamenti e delle aliquote dell’imposta è fissato entro il 31 marzo 2006 termine dell’approvazione del Bilancio di previsione con legge n. 266/2006;

 

RITENUTO opportuno mantenere sostanzialmente costante la pressione fiscale sugli immobili ed in particolar modo su quelli di natura abitativa;

 

VISTO che ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, 48 e 172 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al D.lgs 267/2000, compete alla Giunta Comunale l’approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta ai fini dell’approvazione dello schema di bilancio di previsione;

 

VISTO che ai sensi dei citati artt. 42 e 172 del D.Lgs. 267/2000, compete al Consiglio Comunale, nell’approvazione del bilancio di previsione, approvare le conseguenti tariffe ed aliquote, facendo proprie le deliberazioni della Giunta Comunale;

 

RICHIAMATI  altresì i seguenti atti:

·        deliberazione n. 66 del 12 novembre 1999 di approvazione del Regolamento Comunale dell’imposta comunale sugli immobili;

·        deliberazione n. 68 del 12/11/1999, di approvazione del regolamento comunale sulle entrate;

·        deliberazione n. 42 adottata dal Consiglio Comunale in data 24/11/2005 di modifica dell’articolo 6 del Regolamento comunale sulle entrate;

·        deliberazione n. 43 adottata dal Consiglio comunale in data 24/11/2005 di modifica all’articolo 22 del Regolamento Comunale dell’imposta comunale sugli immobili;

·         

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese dai presenti,

 

DELIBERA

 

Di stabilire le aliquote e detrazioni ICI per l’anno 2006, come da allegato “A”, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto

 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO “A”

 

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETERMINAZIONI I.C.I. PER L’ANNO 2006

 

1.      Per l’anno d’imposta 2006, l’aliquota ordinaria ai fini della determinazione dell’imposta comunale (I.C.I.) è stabilita nella misura del 6 per mille (seipermille);

 

2.    Per lo stesso anno d’imposta la predetta aliquota è ridotta:

a)    al 5,5 per mille (cinquevirgolacinquepermille) in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di Cooperative a proprietà indivisa, residenti nel Comune di Avigliano, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e per una sola delle pertinenze, a scelta del contribuente, destinate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale, ancorché distintamente iscritta in Catasto, così come precisato alla lettera e), comma 1, dell’articolo 22, del Regolamento dell’Imposta Comunale sugli Immobili approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 12 novembre1999 e successive modifiche;

b)   al 5,5 per mille (cinquevirgolacinquepermille) in favore delle persone fisiche soggetti passivi residenti nel Comune di Avigliano, per le unità immobiliari concesse in uso gratuito dal possessore ai propri genitori ovvero ai propri figli, a condizione che le utilizzino come abitazione principale

c)    al 5,8 per mille (cinquevirgolaottopermille) in favore delle persone fisiche soggetti passivi, residenti nel Comune di Avigliano, per le unità immobiliari locate con contratto registrato a un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

 

3.    L’importo della detrazione per l’anno d’imposta 2006 di cui al comma 3, dell’articolo 8, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, è pari ad € 103,29 limitatamente alla lettera a) del punto 2. del presente allegato.

 

 

4.    Sempre per l’anno d’imposta 2006, l’importo della detrazione di cui al comma 3, dell’articolo 8, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, è elevato, ai sensi del comma 3, dell’articolo 8, del citato Decreto Legislativo, come modificato dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dal D.L. 11 marzo 1997, n. 50, a Î 258,23 (Euro duecentocinquantottovirgolaventitre) in  favore dei pensionati singoli soggetti passivi titolari di pensione sociale o di assegno sociale, nonché di entrambi i coniugi pensionati, purchè non divorziati o separati, a condizione che almeno uno di loro sia titolare di pensione sociale o di assegno sociale.

·        Si precisa che, ai fini dell’applicazione dell’aumento a Î 258,23 (Euro duecentocinquantottovirgolaventitre) dell’importo della detrazione di cui al comma 3, dell’articolo 8, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, “per pensione sociale” e “per assegno sociale” si intendono esclusivamente le prestazioni pensionistiche erogate a tale titolo dall’I.N.P.S. su richiesta dei cittadini italiani che hanno compiuto il 65° anno di età e che siano in possesso dei requisiti di reddito proprio o, se coniugati, cumulato con quello del coniuge, stabiliti dalla legge (L. n. 153/69 – L. 335/95). Solo in tal caso trova automatica applicazione l’aumento a Î 258,23 (Euro duecentocinquantottovirgolaventitre) dell’importo della predetta detrazione in favore di “pensionati singoli soggetti passivi titolari di pensione sociale o di assegno sociale”, nonché di entrambi i coniugi pensionati, purchè non divorziati o separati, a condizione che almeno uno di loro sia titolare di “pensione sociale o di assegno sociale”, poiché l’erogazione dell’assegno sociale (già pensione sociale) è subordinata alla verifica da parte dell’I.N.P.S. che il richiedente non abbia redditi propri pari o superiori all’importo dell’assegno sociale se vive da solo, ovvero se coniugato, che il reddito cumulato con quello del coniuge non sia superiore all’importo pari a due volte l’assegno sociale medesimo, nonché al persistere di tali condizioni non solo al momento della richiesta ma anche negli anni successivi.

·        L’aumento a Î 258,23 (Euro duecentocinquantottovirgolaventitre) dell’importo della detrazione di cui al comma 3, dell’articolo 8, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, non trova automatica applicazione nel caso in cui il soggetto passivo dell’imposta comunale sui redditi (I.C.I.) sia titolare di pensione di invalidità civile “trasformata” in pensione sociale, attribuita cioè dall’I.N.P.S. in sostituzione della pensione di invalidità civile a carico del Ministero degli Interni, al compimento del 65° anno di età. Ciò perché per la pensione di invalidità civile “trasformare” in pensione sociale valgono regole di reddito diverse da quelle dell’assegno sociale vero e proprio, in particolare non si tiene conto in alcun modo del reddito del coniuge. Pertanto, il titolare di pensione di invalidità, trasformata in pensione sociale, ha diritto all’aumento di Î 258,23 (Euro duecentocinquantottovirgolaventitre) dell’importo della predetta detrazione solo se si verificano le seguenti condizioni:

a)   se vive solo, l’importo della pensione non deve essere superiore a quello stabilito per l’assegno sociale di  Î 4.783,00 annue per il 2005; € 5.558,54 annue per il 2006

b)   se è coniugato, il reddito cumulato con quello del coniuge non deve superare l’importo pari a due volte l’assegno sociale di Î 9.567,00  annue per il 2005; € 11.117,08 annue per il 2006;

Ovviamente, ai fini della determinazione del reddito singolo e cumulato, valgono i criteri applicati dall’I.N.P.S. per l’erogazione dell’assegno sociale.

E’ considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, già residenti nel Comune di Avigliano, che hanno acquisito la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.