APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETERMINAZIONI I.C.I. PER L’ANNO 2005
 
1.      Per l’anno d’imposta 2005, l’aliquota ordinaria ai fini della determinazione dell’imposta comunale (I.C.I.) è stabilita nella misura del 6 per mille (seipermille);
2.      Per lo stesso anno d’imposta la predetta aliquota è ridotta:
a)      al 5,5 per mille (cinquevirgolacinquepermille) in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di Cooperative a proprietà indivisa, residenti nel Comune di Avigliano, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e per una sola delle pertinenze, a scelta del contribuente, destinate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale, ancorché distintamente iscritta in Catasto, così come precisato alla lettera e), comma 1, dell’articolo 22, del Regolamento dell’Imposta Comunale sugli Immobili approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 12 novembre1999 e successive modifiche;
b)      al 5,5 per mille (cinquevirgolacinquepermille) in favore delle persone fisiche soggetti passivi residenti nel Comune di Avigliano, per le unità immobiliari concesse in uso gratuito dal possessore ai propri genitori ovvero ai propri figli, a condizione che le utilizzino come abitazione principale (comma 2 – articolo 22 – del Regolamento dell’Imposta Comunale sugli Immobili) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 12 novembre1999 e successive modifiche;
c)      al 5,8 per mille (cinquevirgolaottopermille) in favore delle persone fisiche soggetti passivi, residenti nel Comune di Avigliano, per le unità immobiliari locate con contratto registrato a un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;
3.      Sempre per l’anno d’imposta 2005, l’importo della detrazione di cui al comma 3, dell’articolo 8, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, è elevato, ai sensi del comma 3, dell’articolo 8, del citato Decreto Legislativo, come modificato dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dal D.L. 11 marzo 1997, n. 50, a Î 258,23 (Euro duecentocinquantottovirgolaventitre) in  favore dei pensionati singoli soggetti passivi titolari di pensione sociale o di assegno sociale, nonché di entrambi i coniugi pensionati, purché non divorziati o separati, a condizione che almeno uno di loro sia titolare di pensione sociale o di assegno sociale.
·        Si precisa che, ai fini dell’applicazione dell’aumento a Î 258,23 (Euro duecentocinquantottovirgolaventitre) dell’importo della detrazione di cui al comma 3, dell’articolo 8, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, “per pensione sociale” e “per assegno sociale” si intendono esclusivamente le prestazioni pensionistiche erogate a tale titolo dall’I.N.P.S. su richiesta dei cittadini italiani che hanno compiuto il 65° anno di età e che siano in possesso dei requisiti di reddito proprio o, se coniugati, cumulato con quello del coniuge, stabiliti dalla legge (L. n. 153/69 – L. 335/95). Solo in tal caso trova automatica applicazione l’aumento a Î 258,23 (Euro duecentocinquantottovirgolaventitre) dell’importo della predetta detrazione in favore di “pensionati singoli soggetti passivi titolari di pensione sociale o di assegno sociale”, nonché di entrambi i coniugi pensionati, purchè non divorziati o separati, a condizione che almeno uno di loro sia titolare di “pensione sociale o di assegno sociale”, poiché l’erogazione dell’assegno sociale (già pensione sociale) è subordinata alla verifica da parte dell’I.N.P.S. che il richiedente non abbia redditi propri pari o superiori all’importo dell’assegno sociale se vive da solo, ovvero se coniugato, che il reddito cumulato con quello del coniuge non sia superiore all’importo pari a due volte l’assegno sociale medesimo, nonché al persistere di tali condizioni non solo al momento della richiesta ma anche negli anni successivi.
·        L’aumento a Î 258,23 (Euro duecentocinquantottovirgolaventitre) dell’importo della detrazione di cui al comma 3, dell’articolo 8, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, non trova automatica applicazione nel caso in cui il soggetto passivo dell’imposta comunale sui redditi (I.C.I.) sia titolare di pensione di invalidità civile “trasformata” in pensione sociale, attribuita cioè dall’I.N.P.S. in sostituzione della pensione di invalidità civile a carico del Ministero degli Interni, al compimento del 65° anno di età. Ciò perché per la pensione di invalidità civile “trasformare” in pensione sociale valgono regole di reddito diverse da quelle dell’assegno sociale vero e proprio, in particolare non si tiene conto in alcun modo del reddito del coniuge. Pertanto, il titolare di pensione di invalidità, trasformata in pensione sociale, ha diritto all’aumento di Î 258,23 (Euro duecentocinquantottovirgolaventitre) dell’importo della predetta detrazione solo se si verificano le seguenti condizioni:
a)      se vive solo, l’importo della pensione non deve essere superiore a quello stabilito per l’assegno sociale di € 4.783,61 (£. 9.262.360) annue per il 2004; Î 4.783,00 (£. 9.261.179) annue per il 2005;
b)      se è coniugato, il reddito cumulato con quello del coniuge non deve superare l’importo pari a due volte l’assegno sociale di € 9.567,22 (£. 18.524.721) annue per il 2004;  € 9.567,00 (£. 18.524.295) annue per il 2005;
Ovviamente, ai fini della determinazione del reddito singolo e cumulato, valgono i criteri applicati dall’I.N.P.S. per l’erogazione dell’assegno sociale.
E’ considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, già residenti nel Comune di Avigliano, che hanno acquisito la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.