COMUNE DI ARMENTO

   Provincia di Potenza

                                                   

 

 

COPIA

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

 

 

N° 14

 

Del  09.03.2006

 

 

 

 

           

OGGETTO: Imposta Comunale sugli immobili (I.C.I.). Approvazione aliquote per l’anno 2006.

                       

 

      L'anno duemilasei il giorno 9 (nove) del mese di marzo  alle ore 11,00  nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge e dallo Statuto Comunale, vennero per oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Municipale.

            All'appello risultano:

 

 

P.

A.

  1 – CURTO Franco                 

X

 

  2 -  DE PIERRO Vincenzo     

X

 

  3 – FRUCI Giacomo

 

X

  4 – CANOSA Michele

X

 

  5 – CURTO Maria

X

 

TOTALI

4

1

               

 

Partecipa il segretario Dott.ssa Clara DE ANGELIS il quale provvede alla redazione del presente verbale

 

            Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sig. CURTO Franco nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a deliberare sull’argomento in oggetto.

               

 

PARERI ART. 49, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000

            I sottoscritto, per quanto di competenza, esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile in ordine alla proposta relativa alla presente deliberazione.

 

IL SINDACO

F.to Franco CURTO

 

 

 

 

 

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE

 

 

VISTO il D.lgs. del 30.12.1992, n. 504, con il quale veniva istituita l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 23.02.1999, con la quale veniva approvato il Regolamento sull’Imposta Comunale sugli Immobili, ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 504/92;

 

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 13 del 08.02.2005, con la quale veniva approvata l’aliquota per l’anno 2005;

 

CONSIDERATO che è intenzione dell’Amministrazione riconfermare, anche per l’anno 2006, le aliquote e le detrazioni vigenti per l’anno 2005;

 

Con unanime votazione  espressa nei modi e forme di legge,

 

DELIBERA

 

1)      di stabilire l’aliquota del 4 per mille per tutte le unità abitative esistenti in questo Comune, con effetto dal 1 gennaio 2006;

2)      per la determinazione della base imponibile, si tiene conto di quanto stabilito dall’art. 5 del D.Lgs. n. 504/92 e successive modificazione e integrazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52 lett. a) dell’art. 3 della legge 23.12.1996, n. 662;

3)      dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare l’importo di €. 258,23, rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

4)      viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili se acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata;

5)      di dare atto che nella determinazione delle aliquote, nonché della definizione della detrazione, sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale l’equilibrio;

6)      di dare atto, altresì, che ai sensi del secondo comma dell’art. 58 del D.Lgs. n. 446/97, per l’applicazione dell’art. 9 del D.lgs. n. 504/92, relativo alle modalità di applicazione dell’imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all’art. 11 della legge n. 9/1963 soggette a corrispondente obbligo assicurativo, la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo;

 

7)      di rendere la presente deliberazione, con successiva, separata ed unanime votazione, immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

 

 

8)      Di comunicare ai capigruppo consiliari l’avvenuta approvazione del presente deliberato ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 267/2000.