LA GIUNTA MUNICIPALE

 

 

VISTO il D.lgs. del 30.12.1992, n. 504, con il quale veniva istituita l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 23.02.1999, con la quale veniva approvato il Regolamento sull’Imposta Comunale sugli Immobili, ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 504/92;

 

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 15 del 04.03.2004, con la quale veniva approvata l’aliquota per l’anno 2004;

 

CONSIDERATO che è intenzione dell’Amministrazione riconfermare, anche per l’anno 2005, le aliquote e le detrazioni vigenti per l’anno 2004;

 

Con unanime votazione  espressa nei modi e forme di legge,

 

DELIBERA

 

1)      di stabilire l’aliquota del 4 per mille per tutte le unità abitative esistenti in questo Comune, con effetto dal 1 gennaio 2005;

2)      per la determinazione della base imponibile, si tiene conto di quanto stabilito dall’art. 5 del D.Lgs. n. 504/92 e successive modificazione e integrazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52 lett. a) dell’art. 3 della legge 23.12.1996, n. 662;

3)      dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare l’importo di €. 258,23, rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

4)      viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili se acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata;

5)      di dare atto che nella determinazione delle aliquote, nonché della definizione della detrazione, sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale l’equilibrio;

6)      di dare atto, altresì, che ai sensi del secondo comma dellart. 58 del D.Lgs. n. 446/97, per l’applicazone dell’art. 9 del D.lgs. n. 504/92, relativo alle modalità di applicazione dell’imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all’art. 11 della legge n. 9/1963 soggette a corrispondente obbligo assicurativo, la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo;

7)      di rendere la presente deliberazione, con successiva, separata ed una mine votazione, immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.