C.C. N° 5  del  24/04/2007

 

OMISSIS

 

D E L I B E R A

 

1)     DI CONFERMARE le aliquote dell’ICI – Imposta Comunale sugli Immobili  in questo Comune, con effetto dal 1° gennaio 2007, come segue:-

 

Ø      Aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per l’unità immobiliare direttamente   adibita   ad   abitazione  principale            5,50 O/OO   (cinquevirgolacinquantapermille);

 

Ø      Aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per le unità immobiliari diverse dall’abitazione principale 6,00 O/OO  (seipermille)

 

2)     DI CONFERMARE con decorrenza 1° Gennaio 2007 in EURO 103,29 la detrazione dell’imposta dovuta per l’unita immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo fino a concorrenza del suo ammontare, rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.

Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

 

3)     DI DARE ATTO che a far data 1° Gennaio 1999 l’applicazione dell’ICI viene disciplinata dal regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 26/03/1999 e da ogni altra disposizione normativa;

 

4)     DI DARE ATTO che nella determinazione dell’aliquota ordinaria, nonché nella definizione della detrazione sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico – finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;

 

5)     DI DARE ATTO che dal 1° gennaio 2001 alle pertinenze viene riservato lo stesso trattamento fiscale dell’abitazione principale, (art.18 comma 2 Legge 23/12/2000, n.388 “Legge Finanziaria 2001);

 

6)     DI DARE ATTO che, ai sensi del secondo comma dell’art.58 del D.Lgs.15/12/1997, n.446, per l’applicazione dell’art.9 del D.Lgs.504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell’imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'’art.11 della legge n.9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo, la cui eventuale cancellazione dai predetti ha effetto a decorrere dal 1° Gennaio dell’anno successivo;

 

7)     DI DISPORRE che la presente deliberazione sia pubblicata utilizzando l’indirizzo di posta elettronica del Ministero dell’Economia e delle Finanze riportato nella circolare n.3/DPF del 16/04/2003, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n.123 del 29/05/2003;

 

8)     DI  DARE ATTO che la presente delibera non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e diventa esecutiva entro 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo pretorio, ai sensi dell’art.134 del D.lgs. n. 267/00.