IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
-CHE con D.Lgs. n. 504/92 è stata istituita, a decorrere dal 1993, l’imposta comunale sugli immobili (ICI), la cui aliquota deve essere deliberata entro il 31 ottobre di ogni anno con effetto per l’anno successivo, in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 6 per mille, ovvero al 7 per mille per straordinarie esigenze di bilancio;
-CHE l’art.27 comma 8 della legge n.448 del 2001 prevede che il termine per l’approvazione delle aliquote e tariffe riferite ai tributi locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione di approvazione del Bilancio di Previsione;
-CHE con deliberazione della G.M. n. 8 del 22/3/1999 è stato approvato il Regolamento sull’Imposta Comunale sugli Immobili;
-CHE con deliberazione del Commissario Straordinario, Dott. Giuseppe CARICATI, n. 20 del 22.03.2006 sono state fissate le aliquote I.C.I. per l’anno 2006;
-CHE con propria deliberazione n.3 del 31.03.2007 sono state fissate le aliquote I.C.I. per l’anno 2007 e gli importi rappresentativi il valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili ed edificabili site nel territorio comunale;
-CHE con propria deliberazione n.3 del 19.05.2008 sono state fissate le aliquote I.C.I. per l’anno 2008 e gli importi rappresentativi il valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili ed edificabili site nel territorio comunale;
-CHE con propria deliberazione n.5 del 19.02.2009 sono state fissate le aliquote I.C.I. per l’anno 2009 e gli importi rappresentativi il valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili ed edificabili site nel territorio comunale;
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-CHE con propria deliberazione n.7 del 26.04.2010 sono state fissate le aliquote I.C.I. per l’anno 2010 e gli importi rappresentativi il valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili ed edificabili site nel territorio comunale;
-CHE la legge n. 133/2008 ed in particolare l’art,77 bis comma n.30 che prevede per il triennio 2009/2011, la sospensione del potere degli Enti Locali di deliberare aumenti, dei tributi, delle addizionali ovvero delle maggiorazioni di aliquote, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani(TARSU)
-CHE il Decreto del Ministero dell’Interno 16.03.2011 che per l'anno 2011, fissa il termine per l'approvazione della deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali al 30/6/2011;
-RITENUTO pertanto dover confermare per l’anno 2011, le aliquote I.C.I. ed il valore imponibile delle aree fabbricabili ed edificabili, al fine di razionalizzare e diversificare la valutazione delle aree, insieme al loro indice di fabbricabilità, già applicate nel 2010, con l’eccezione della zona D/1, il cui valore venale va rideterminato nella somma di €. 11,73 tenuto conto dei criteri di cui all’art.5 del D.Lgs. 504/92;
-VISTO l’art. 172 comma 1 lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000;
-VISTA la legge 27 Dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007) ed in particolare l’art.1 che stabilisce che a far data dal 01.01.2007 le aliquote I.C.I. devono essere deliberate dal Consiglio Comunale;
-VISTO il parere favorevole di regolarità contabile reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano:
DELIBERA
1) Di determinare per l’anno 2011 le aliquote ICI come di seguito indicate:
* Abitazione principale 5,0 per mille
* Aree diverse da zone agricole e zone edificabili 5,0 per mille
* Abitazioni secondarie ed altri immobili 6,0 per mille
* Aree edificabili 6,0 per mille
2)-Di confermare il valore imponibile delle aree fabbricabili ed edificabili, per l’anno 2011 (valore venale in commercio al 1° gennaio), ai fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili, come di seguito riportato:
* Zona B Residenziale di completamento €. 18,08 mq
* Zona C1 Residenziale di espansione €. 15,49 mq
* Zona C2 Residenziale di espansione €. 12,91 mq
* Zona C3 Residenziale di espansione €. 10,33 mq
* Zona D Artigianale PIP San Giacomo €. 7,75 mq
* Zona D1 Artigianale/Industriale Matinelle €. 5,16 mq
3) Di dare atto che il valore imponibile ai fini I.C.I., dei suoli acquisiti o espropriati da parte
del Comune, è pari a quello corrisposto dall’Ente pari ad €. 11,73;
4) Di confermare la detrazione comunale d’imposta per la prima casa ad €. 129,11
5) Di trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio Tributi per i provvedimenti di competenza.
Con successiva votazione unanime il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile