ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 13 DEL 30 MARZO 2011
ADOTTATA DAL COMUNE DI LAURIA (PZ) IN MATERIA DI ALIQUOTA ICI
PER L'ANNO DI IMPOSTA 2011
Omissis………
DISPOSITIVO
conformemente a quanto stabilito con deliberazione della Giunta comunale n.30 del 28 febbraio 2011, che:
1) per l’anno 2011, restano in vigore le aliquote e detrazioni fissate per l’anno 2010, con deliberazione consiliare n. 14 del 19.04.2010, in ordine all’applicazione dell’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI), per cui:
a) le aliquote, a seguito dell’esenzione Ici per l’abitazione principale, con esclusione per le tipologie di immobili appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9, disposta con l’art.1 del D.L. 27.5.2008, n. 93 convertito con modificazioni dalla legge n.126 del 27.5.2008, sono quelle sotto riportate:
- 5,5 0/00 (cinquevigolacinquepermille) per l’abitazione principale insistente in tipologie di immobili di categoria A/1, A/8 e A/9;
- 6,5 0/00 (seivirgolacinquepermille) per tutti gli altri immobili;
b) la detrazione d’imposta per l’abitazione principale, insistente negli immobili come sopra elencati e non interessati da esenzione, corrisponde al minimo di legge pari a € 103,29;
2) per l’anno 2011 :
c) il valore di riferimento base delle aree edificabili, si fini dell’applicazione dell’imposta, come determinato e previsto dall’art.4 del vigente Regolamento comunale in materia Ici, è quello indicato nei prospetti allegati alla presente deliberazione sotto le lettere A, B e C e annesse note esplicative, per formarne parte integrante e sostanziale;
d) il versamento dell’imposta per l’anno 2011 deve essere effettuato :
- sul c/c postale n. 36193290 , intestato a Comune di Lauria Servizio di Tesoreria – ICI, o con l’utilizzo di delega di pagamento mediante mod. F24 (quadro Ici), per l’Ici ordinaria-volontaria;
- sul c/c postale n. 36193746, intestato a Comune di Lauria Servizio di Tesoreria – ICI Violazioni o con l’utilizzo di delega di pagamento mediante mod. F24 (quadro Ici), per l’Ici dovuta in seguito ad accertamenti d’imposta;
- per la sola riscossione coattiva, sul conto corrente postale del concessionario che a ciò sarà appositamente incaricato, a seguito del completamento con esito positivo delle relative procedure di gara in corso (con regolare aggiudicazione), a partire dalla data di sottoscrizione del relativo contratto, e, in mancanza, sull’apposito sopra richiamato conto corrente dell’Ente per Ici - violazioni e/o Mod. F24 fino a nuova determinazione in merito da parte dello stesso Ente;
e) saranno considerati regolarmente eseguiti i versamenti già eventualmente effettuati, dai contribuenti all’ex Agente della riscossione, ovviamente documentandoli adeguatamente.
Del che e’ verbale.