ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 22 APRILE 2008
ADOTTATA DAL COMUNE DI LAURIA (PZ) IN MATERIA DI ALIQUOTA ICI
PER L'ANNO DI IMPOSTA 2008
................... omissis
DISPOSITIVO
1) di stabilire che per l’anno 2008 :
I - Per l’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)
a) Le aliquote relative sono fissate come segue:
- 5,5 0/00 (cinquevigolacinquepermille) per l’abitazione principale;
- 6,5 0/00 (seivirgolacinquepermille) per tutti gli altri immobili;
b) la detrazione d’imposta per l’abitazione principale corrisponde al minimo di legge pari a € 103,29;
c) la ulteriore detrazione d’imposta per l’abitazione principale , prevista dall’art.1, comma 5 Legge 244/2007, è fissata nella misura stabilità dalla stessa legge.
2) di dare atto che dette aliquote sono confermative di quelle stabilite per l’anno 2007;
3) di stabilire che per l’anno 2008, il vigente Regolamento comunale in materia ICI, approvato con deliberazione CC. n. 11 del 15.4.2004 e successive modifiche ed integrazioni, vengano apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
- L’art. 5 è sostituito dal seguente:
Art. 5 Accertamento, riscossione e contenzioso
1) L’accertamento e la riscossione dell’imposta avvengono in conformità di quanto previsto dalla Legge istitutiva dell’Imposta.
a) Ai fini del potenziamento dell’azione di accertamento, il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per le individuazioni degli immobili in tutto o in parte sottratti a imposizione Ici.
b) Dette convenzioni non potranno essere stipulate con privati non iscritti all’Albo Nazionale dei soggetti abilitati all’accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi dei comuni. Il solo aggiornamento dell’archivio informatico, potrà essere affidato, oltre che ai soggetti anzidetti, anche secondo le procedure di legge a soggetti esterni aventi le necessarie capacità tecniche per l’occorrenza, previa adozione di apposito provvedimento della Giunta Comunale.
c) Il relativo capitolato deve contenere l’indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.
d) In ogni caso la stipula della convenzione, nel rispetto della normativa europea, andrà preceduta, dalle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici e delle regole per l’affidamento del servizio di accertamento e riscossione dei servizi pubblici locali, mediante gare a procedura aperta o, ove ritenute opportune, nella forma ristretta. In caso di opzione per la procedura ristretta la gara andrà indetta tra non meno di tre imprese specializzate nel settore che abbiano la capacità tecnica e finanziaria per lo svolgimento dell’attività in argomento, nonché il possesso dei requisiti previsti dalla legge.
e) Il Comune al fine di incrementare la lotta all’evasione e per il recupero coattivo dell’imposta relativa al periodo interessato, può avvalersi della facoltà concessa dall’art. 10 comma 2 della legge 28 dicembre 2001, n.448, che prevede:
“I Comuni che abbiano in corso di esecuzione rapporti di concessione del servizio di accertamento e di riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni possono avvalersi, previa rinegoziazione dei contratti in essere, dei titolari dei medesimi rapporti anche per la riscossione di altre entrate comunali e per le relative attività propedeutiche, connesse e complementari”.
Ove il Comune si avvalga si detta facoltà, la convenzione da stipularsi andrà preventivamente approvata, finalizzata al recupero dell’evasione e miglioramento del servizio ed improntata a principi di efficienza, economicità e trasparenza, nonchè all’applicazione di procedure innovative, anche informatiche e telematiche, ed al rispetto dei seguenti criteri:
1) aggiornamento archivio ICI sul software dell’Ente e relativa anagrafica con implementazione dei dati catastali degli immobili;
2) accelerazione, snellimento e facilitazione delle procedure di pagamento dell’imposta;
3) assenza di oneri aggiuntivi per i contribuenti;
4) obbligo istituzione sportello fisso qualitativamente adeguato ed attrezzato, nel centro abitato del comune, abilitato alla riscossione e trattazione delle relative pratiche ed adempimenti d’imposta affidata, funzionante continuativamente, con orario di apertura corrispondente a quello degli uffici comunali;
5) tempestiva messa a disposizione del Comune, anche on-line dei dati e notizie della riscossione dell’imposta, per l’elaborazioni di statistiche e previsioni;
6) contenimento del costo complessivo del servizio da svolgere;
7) rendicontazione accertamenti e riscossioni;
8) rispetto delle norme in materia vigenti e del Regolamento comunale.
f) Il corrispettivo massimo attribuibile, nei casi di cui alle precedenti lettere a),b),c),d) ed e), viene stabilito entro il limite del 30 % IVA compresa se dovuta, delle nuove e maggiori entrate, per effetto del recupero dell’evasione, riferite all’Imposta Comunale sugli Immobili da corrispondere in ogni caso a riscossione avvenuta.
2) Riscossione.
a) La riscossione ordinaria dell’imposta avviene secondo la legislazione vigente.
Il Comune, come previsto dalla legge istitutiva dell’imposta, art. 10 , c. 3 , D.Lgs.504/92, può avvalersi per la riscossione ordinaria dell’Agente Nazionale della Riscossione dei tributi competente per territorio (già Concessionario provinciale), previo stipula di apposita convezione, da approvarsi con separato atto, ed indirizzata al rispetto dei criteri, indicazioni e principi sottoelencati:
1) accelerazione, snellimento e facilitazione delle procedure di riscossione dell’imposta;
2) assenza di oneri aggiuntivi per i contribuenti;
3) obbligo istituzione sportello qualitativamente adeguato ed attrezzato, nel centro abitato del comune, abilitato alla riscossione e trattazione delle relative pratiche di tutte le imposte, tasse e tributi (Erariali e non) demandati all’Agente nazionale della riscossione, funzionante almeno due giornate a settimana e per almeno 8 giorni lavorativi continuativi nell’imminenza delle scadenze di pagamento dell’imposta;
4) tempestiva messa a disposizione del Comune, anche on-line dei dati e notizie della riscossione dell’imposta;
5) disporre l’accredito in favore del Comune di anticipazioni, senza spese, sulla riscossione dell’imposta commisurate al gettito effettivo dell’anno precedente;
6) contenimento del costo complessivo dei servizi da svolgere;
7) possibilità di proroga annuale e non oltre il 31.12.2010 (ex art.3 comma 25 legge 248/05).
b) Per la riscossione coattiva dell’imposta, oltre alla forma di riscossione diretta prevista dal Regolamento comunale delle Entrate Tributarie, l’Ente, ove decida di non gestirla in proprio, potrà ricorrere oltre che all’Agente Nazionale della Riscossione competente per territorio (già Concessionario provinciale di ambito), anche alle altre forme e procedure indicate dalla legislazione vigente in materia di riscossione dei tributi locali.
3) Contenzioso
Il contenzioso è regolato dal D.L.vo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni, cui si fa esplicito rinvio anche con riferimento ai relativi organi ivi indicati.
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a norma dell’art.134, 4° comma del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267.
Del che è verbale.
ESTRATTO CONFORME ALL’ORIGINALE
Lauria, lì 26 maggio 2008
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Biagio Cosentino