delibera ICI 2008. N.11 DEL 11/04/2008

IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

PER L’ ANNO 2008

IL CONSIGLIO COMUNALE

…..omissis

DELIBERA

DI CONFERMARE che per l’anno 2008 sarà applicata l’aliquota I.C.I. del 6 per mille su tutti gli immobili siti nel territorio comunale, salve le previsioni di seguito specificate.

1. DI STABILIRE che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, sarà applicata:

• una detrazione di Euro 103,30 rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.

• una ulteriore detrazione di imposta per l’abitazione principale del soggetto passivo nella misura dell’1.33 per mille, calcolata sul valore catastale dell’abitazione stessa e delle eventuali pertinenze ammesse dal regolamento ICI, fino all’importo massimo di euro 200,00 con esclusione degli immobili di categoria catastale A1,A8 e A9 (case di lusso, ville e castelli) così come previsto dall’art.1 comma 5 della legge 244/2007 da sommare a quella di euro 103,30.

DI PRECISARE che ai fini delle detrazioni suddette sono da considerarsi abitazioni principali esclusivamente:

• abitazione in cui il proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento abbia stabilito la propria residenza;

• abitazione utilizzata dai soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;

• alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari mentre le altre fattispecie di abitazioni contemplate dall’art.5 del regolamento vigente sono da intendersi come abitazioni principali solo ai fini dell’applicazione di eventuali aliquote agevolate.

CHE sia la detrazione di euro 103,30 che l’ulteriore detrazione dell’1,33 per mille non sono applicabili in presenza di un immobile non accatastato e quindi tassato con rendita presunta.

CHE il soggetto passivo d’imposta non assegnatario della casa coniugale, a seguito di separazione o divorzio, ha diritto di fruire di tutte le agevolazioni ICI previste per l’abitazione principale in proporzione alla quota di abitazione posseduta e a condizione che lo stesso non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune in cui è ubicata l’ex casa coniugale.

DI STABILIRE che l’imposta sarà ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall’ufficio tecnico del Comune, come previsto dall’art.6 del regolamento I.C.I.

Il presente estratto e’ conforme all’originale della delibera di consiglio comunale n.11 dell’11/04/2008.