COMUNE DI TRICARICO
PROVINCIA DI MATERA
 
 
Estratto della deliberazione di Giunta Comunale n.32 del 22.3.2005 in materia di aliquota ICI per l’anno 2005.
LA GIUNTA COMUNALE
OMISSIS
DELIBERA
OMISSIS
 2) di confermare per l’anno 2005 le aliquote ICI come di seguito indicate:
ALIQUOTA ORDINARIA                            7,00 PER MILLE
            Abitazioni secondarie;
            Altre unità immobiliari;
            Aree edificabili;
ALIQUOTA AGEVOLATA                          4,80 PER MILLE
            Abitazione principale e relative pertinenze;
            Unità immobiliari equiparabili ad abitazioni principale (Art.22 del Regolamento ICI approvato con delibera di C.C. n. 162 del 29.12.1998):
a)      unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
b)      unità immobiliari regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari utilizzate come abitazione principale;
c)      unità immobiliari posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultano locate;
d)      le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultano locate;
e)      le pertinenze destinate in modo durevole all’abitazione principale, possedute a titolo di proprietà o di altro diritto reale anche da persone fisiche conviventi con il possessore della predetta abitazione principale. Si considerano pertinenze anche le unità immobiliari iscritte in categoria catastale C/2 (depositi, cantine e similari), C/6 (stalle, scuderia, rimesse ed autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o parte, soffitte e simili), e sebbene ubicate in edifici diversi da quello in cui è situata l’abitazione principale;
f)        unità immobiliari concesse in uso gratuito ed utilizzate a titolo di abitazione principale:
-         ai parenti in linea retta e collaterale fino al terzo grado(genitori e figli, nonni e nipoti, zii e nipoti;
-         al coniuge anche se separato o divorziato;
-         agli affini entro il secondo grado (suoceri, generi e nuore, cognati).
DETRAZIONI ED AGEVOLAZIONI
 - Detrazione per abitazione principale ed equiparate                           EURO             103,29
 - Riduzione dell’imposta  per fabbricati inagibili e fatiscenti                             50% dell’imposta
ESENZIONI
-         Terreni agricoli.
OMISSIS