PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

Il 29 maggio 2008 è entrato in vigore il Decreto Legge n° 93 del 27/05/2008 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 124 del 28/05/2008) che introduce l'esenzione dall'ICI per l'abitazione principale e relative pertinenze.

Viene confermata l'esenzione del pagamento della tassa per la prima abitazione e delle relative pertinenze.
Si conferma inoltre l'aliquota del 6 per mille per tutti gli altri fabbricati.

Si ricorda che le scadenze dei versamenti dell’imposta comunale sugli immobili sono:
16 giugno 2008 (prima rata)
16 dicembre 2008 (seconda rata)

Di seguito vengono riportati i nuovi dati dell'Agente/Società di riscossione per il pagamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) per l'anno 2008:

EQUITALIA MATERA S.p.A.
C/c: 88701966
intestato a: EQUITALIA MATERA S.p.A.
VICO XX SETTEMBRE, 10 - 75100 MATERA
 

LE NUOVE DISPOSIZIONI PER L’I.C.I. 2008

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2008 del D.L. n.93/2008 avente

ad oggetto "disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie", a decorrere

dall’anno 2008 è esclusa l’applicazione dell’imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione

principale del soggetto passivo, intendendosi tale quella ove il soggetto passivo ha la sua residenza

anagrafica, ai sensi del D.Lgs.504/92 nonché quelle ad esse assimilate dal Comune con il proprio

Regolamento con esclusione di quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 per le quali continua ad

applicarsi la detrazione prima casa.

In sintesi l’esclusione dall’I.C.I. riguarda:

1) l'abitazione principale, intesa come abitazione dove il proprietario ha la sua residenza

anagrafica. Tale esclusione non spetta alle abitazioni principali di categoria catastale A1 (di

tipo signorile), A8 (ville), A9 (castelli), che per tanto continueranno a pagare l'imposta con

aliquota ridotta del 5 per mille e detrazione di 120,00 euro/annui;

2) una sola pertinenza dell'abitazione principale a condizione che il proprietario le utilizzi in modo

continuativo a servizio esclusivo della sua abitazione. L'agevolazione spetta per la pertinenza classificabile nelle categorie C/2 - C/6 ubicata nello stesso centro abitato nel quale è sita l'abitazione principale;

3) le abitazioni (e pertinenze) di proprietà, anche in quota, del coniuge separato/divorziato non

assegnatario della ex casa coniugale, a condizione che questi non sia titolare di altro alloggio

destinato a sua abitazione principale nel Comune di Stigliano;

5) le abitazione (e pertinenze) dei cittadini italiani residenti all'estero a condizione che l'abitazione

non sia data in locazione a terzi.

• Non sono previste agevolazioni per la concessione in uso gratuito degli immobili ai parenti in linea retta mentre è previsto il diritto reale di abitazione spettante al coniuge superstite.

• L'aliquota è del 4,5 per mille che rimane per le abitazioni principali di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali è prevista anche una detrazione di 103,29 euro;