LE NUOVE DISPOSIZIONI PER L’I.C.I. 2008
A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2008 del D.L. n.93/2008 avente
ad oggetto "disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie", a decorrere
dall’anno 2008 è esclusa l’applicazione dell’imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo, intendendosi tale quella ove il soggetto passivo ha la sua residenza
anagrafica, ai sensi del D.Lgs.504/92 nonché quelle ad esse assimilate dal Comune con il proprio
Regolamento con esclusione di quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 per le quali continua ad
applicarsi la detrazione prima casa.
In sintesi l’esclusione dall’I.C.I. riguarda:
1) l'abitazione principale, intesa come abitazione dove il proprietario ha la sua residenza
anagrafica. Tale esclusione non spetta alle abitazioni principali di categoria catastale A1 (di
tipo signorile), A8 (ville), A9 (castelli), che per tanto continueranno a pagare l'imposta con
aliquota ridotta del 5 per mille e detrazione di 120,00 euro/annui;
2) una sola pertinenza dell'abitazione principale a condizione che il proprietario le utilizzi in modo
continuativo a servizio esclusivo della sua abitazione. L'agevolazione spetta per la pertinenza classificabile nelle categorie C/2 - C/6 ubicata nello stesso centro abitato nel quale è sita l'abitazione principale;
3) le abitazioni (e pertinenze) di proprietà, anche in quota, del coniuge separato/divorziato non
assegnatario della ex casa coniugale, a condizione che questi non sia titolare di altro alloggio
destinato a sua abitazione principale nel Comune di Stigliano;
5) le abitazione (e pertinenze) dei cittadini italiani residenti all'estero a condizione che l'abitazione
non sia data in locazione a terzi.
• Non sono previste agevolazioni per la concessione in uso gratuito degli immobili ai parenti in linea retta mentre è previsto il diritto reale di abitazione spettante al coniuge superstite.
• L'aliquota è del 4,5 per mille che rimane per le abitazioni principali di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali è prevista anche una detrazione di 103,29 euro;