DELIBERAZIONE di Giunta Comunale n.101 del 30 aprile 2005
VISTO l'art 6 del D.Lgs. del 30/12/1992 n.504, così come modificato dall'art.3 comma 142 della Legge 23/12/1996 n.662, in forza del quale i Comuni sono tenuti a determinare annualmente l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) ed in mancanza è da intendersi applicata l'aliquota minima del 4 per mille;
VISTO che lo stesso articolo 3, comma 55, della Legge 23/12/1996 n.662, prevede la possibilità di graduare le aliquote o la detrazione per le abitazioni principali;
RILEVATO che alla determinazione delle aliquote dei tributi e delle imposte si deve provvedere necessariamente entro la data di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
VISTO il D.L. 30.12.2004 n. 314, coordinato con la legge di conversione n. 26 del 1.03.2005, recante “Proroga dei termini” con il quale, tra l’altro, è stato prorogato al 31.03.2005 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005 degli Enti Locali;
VISTO il Decreto Legge 31.03.2005, n.44, con il quale, tra l’altro, è stato prorogato al 31 Maggio 2005 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 degli Enti Locali;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n.108 del 10.05.2004, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267, con la quale sono state determinate le aliquote e le detrazioni per l'anno 2004, di seguito indicati:
- aliquota ordinaria del 7 per mille;
- aliquota ridotta del 6,5 per mille;
- aliquota differenziata del 5,5 per mille, limitatamente ai soggetti inabili totali,
- la detrazione per l'abitazione principale viene fissata in € 103,29.
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 15/04/2003, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267, con la quale è stata determinata l'aliquota I.C.I. differenziata per l'abitazione principale, pari a 5,5 per mille limitatamente ai soggetti inabili totali;
VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili, adottato con deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, n.58 del 29/11/1998, esecutiva ai sensi di legge;
RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario n.31 del 20/03/2002, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, ad oggetto: ”Modifica del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili”, nella quale, tra l’altro, si stabiliva che:
- l’equiparazione alla prima casa di una ed una sola unità immobiliare concessa in uso gratuito ai parenti in linea retta sino al primo grado ed al coniuge separato o divorziato, non opera ai fini della detrazione di € 103,29, stabilita per l’abitazione principale;
- è equiparata all’abitazione principale una ed una sola pertinenza destinata in modo durevole al servizio dell’abitazione principale. Si considera pertinenziale l’unità immobiliare iscritta nelle categorie catastali C/2 (depositi, cantine e simili), C/6 (stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte, soffitte e simili) sebbene ubicata in edifici diversi da quello in cui è situata l’abitazione principale.
VISTA la Legge del 30/12/2004 n.311, Legge Finanziaria per l’anno 2005;
VISTO l'art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n.267;
RILEVATO che, ai sensi dell'art.49, 1° comma del TUEL approvato con D.Lgs. del 18/08/2000 n.267, sono stati richiesti ed ottenuti sulla presente proposta deliberazione i pareri favorevoli:
a) dal Responsabile dell'Ufficio Tributi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
b)dal Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile.
CON VOTI UNANIMI, espressi nei modi e termini di legge;
DELIBERA
1. Di non apportare alcuna variazione alla detrazione già in vigore nell’anno 2004 (€ 103,29).
2. Di confermare per l'anno 2005 le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:
A) Immobili adibiti ad abitazione principale:
· 5,5 per mille aliquota differenziata limitatamente ai soggetti inabili totali;
· 6,5 per mille aliquota ridotta:
- per le persone fisiche e per i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
- per le pertinenze, "limitatamente ad una e una sola unità”, riguardante l’immobile classificato o classificabile nelle categorie C/2, C/6, C/7, ai sensi dell'art.3, comma 56, della Legge n.662/96;
- per i cittadini non residenti nel territorio dello Stato, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
· si considera adibita ad abitazione principale e si applica pertanto l'aliquota agevolata del 6,5 per mille, ma non la detrazione di € 103,29, una ed una sola, unità immobiliare concessa in uso gratuito ai parenti in linea retta sino al primo grado e al coniuge, ancorché separato o divorziato.
B) Per tutti gli altri immobili:
· 7,0 per mille aliquota ordinaria
3. Di precisare che, anche per l'anno 2005, la misura della detrazione per l'abitazione principale consiste nell'importo di € 103,29, intendendo per abitazione principale tutte le fattispecie delle lettere a), b), c) del punto 2 del presente deliberato.
4. Di trasmettere copia della presente deliberazione all'Ufficio Ragioneria ed all'Ufficio Tributi per gli adempimenti di competenza.
SUCCESSIVAMENTE
Ritenuta l’indilazionabile urgenza di provvedere;
Visto l’art.134, 4° comma del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.8.2000 n°267;
LA GIUNTA COMUNALE
A VOTI UNANIMI
Dichiara immediatamente esecutiva la presente deliberazione.