Prot. n. 1346 del 22.3.2005:
COMUNE DI OLIVETO LUCANO
Provincia di Matera
n. 39 del 16.3.2005
Oggetto:.- Approvazione aliquote ICI anno 2005
L' anno Duemilacinque , il giorno sedici del mese di marzo nella sede Comunale, convocata nelle forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
1 GAROFALO Cipriano SINDACO PRESENTE
2 BRANDI Giuseppe Carmine VICE SINDACO PRESENTE
3 PETRONE Rocco ASSESSORE PRESENTE
4 TERRANOVA Nicola ASSESSORE ASSENTE
5 AULETTA Luigi ASSESSORE PRESENTE
Partecipa con funzioni consultive referenti e di assistenza alla riunione il Segretario Comunale, dott.Benedetto DI RONZA, il quale ha curato la redazione del presente verbale.
Il Signor GAROFALO Cipriano – Sindaco -
assume la Presidenza e riconosciuta la validità dell' adunanza dichiara aperta la seduta per la trattazione dell' argomento di cui all' oggetto.
RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO esprime il seguente PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: _____________________ Sig.ra Paolina CALCIANO
_________________________
IL RESPONSABILE DELL' UFFICIO DI RAGIONERIA esprime il seguente PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE: ____________________
Sig.ra Saveria CATENA
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VISTO il decreto del Ministero dell'Interno 30 dicembre 2004 n. 314 che ha prorogato al 31 marzo 2005 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2005;
VISTO l'art. 27, comma 8, della legge 448/2001 il quale dispone che "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale all'IRPEF, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonchè per approvare i regolamenti riguardanti entrate tributarie, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione";
PRESO ATTO che, per effetto della norma sopra citata, i regolamenti, le tariffe e le aliquote deliberate entro il termine del 31 marzo 2005, hanno effetto dal 1° gennaio 2005;
VISTO il D. Lgs 30 dicembre 1992, n.504 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il vigente regolamento comunale per l’applicazione dell’I.C.I.;
VISTI gli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
RITENUTO di dover procedere per il corrente anno ad una diversa modulazione delle aliquote e precisamente ad una riduzione dell’aliquota per gli immobili di proprietà dei cittadini residenti ed un aumento del tributo nei confronti dei cittadini non residenti al fine di sbloccare il mercato immobiliare, stante l’alto numero di abitazioni non locate e di aree fabbricabili non utilizzate, oltre a produrre un evidente beneficio per i cittadini residenti ed un’opportunità per i non residenti intenzionati a rientrare;
RITENUTO, pertanto, di dover stabilire le aliquote e le detrazioni per determinare l’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2005 , ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs n. 504/92, nel modo seguente:
1) 7 per mille aliquota ordinaria, per gli immobili di proprietà di cittadini non residenti;
2) 5 per mille aliquota principale per le seguenti tipologie di immobili di proprietà di cittadini residenti:
a) unità immobiliari adibite ad abitazione principale
b) pertinenze dell’abitazione principale classificate e/o classificabili nelle
categorie catastali C/2 – C/6 destinate ed effettivamente utilizzate in modo
durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle
persone fisiche;
c) aree fabbricabili
d) tutte le rimanenti categorie catastali
e) detrazione 1^ abitazione pari ad € 103,29
RITENUTA la propria competenza residuale a decidere in merito;
VISTI i pareri richiesti ed espressi in relazione allo specifico contenuto del provvedimento , ai sensi del 1 ° comma, art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
CON VOTI unanimi, resi nei modi e termini di legge:
D E L I B E R A
Per tutto quanto in narrativa premesso e che qui si intende integralmente riportato
1) Di approvare le aliquote dell' I.C.I. - imposta Comunale sugli Immobili, in questo Comune, con effetto dal 1° gennaio 2005, come da prospetto che segue:
ALIQUOTA RIDOTTA pari al CINQUE PER MILLE per le seguenti categorie di immobili di proprietà dei cittadini residenti:
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi |
Pertinenze dell’abitazione principale, classificate e/o classificabili nelle categorie catastali C/2 – C/6 destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche; |
- aree fabbricabili - tutte le rimanenti categorie catastali |
2) di stabilire nella misura di € 103,29 la Detrazione per la 1^ abitazione ;
3) di fissare, ai fini dell’applicazione dell’Imposta comunale sugli immobili nell’anno 2005, l’ ALIQUOTA ORDINARIA pari al SETTE PER MILLE per tutti gli immobili e/o aree fabbricabili posseduti dai non residenti;
4) di rendere la presente per l’urgenza, con espressa e separata votazione unanime, immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134 – c. 4 del D. Lgs 267/2000;
5) di comunicare il contenuto della presente ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs 267/2000.