IL CONSIGLIO COMUNALE
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’art. 151, comma 1 del Testo Unico delle Leggi sugli ordinamenti degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, ove viene fissato il termine per approvare i bilanci degli Enti Locali alla data del 31 Dicembre di ogni anno, prevedendo, altresì che eventuali differimenti possano essere previsti con decreto del Ministero dell’Interno;
VISTO il D.M. del 19/12/2008 (pubblicato sulla G.U. n. 3 del 05/01/2009) che rinvia il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2009 da parte degli Enti Locali al 31.03.2009, prorogando a tale scadenza anche i termini di approvazione delle tariffe, aliquote e regolamenti dei tributi locali;
VISTO l’art. 1 comma 156 della legge 27/12/2006 n. 296 (manovra finanziaria 2007), che modificando l’art. 6 comma 1 primo periodo del D:lgs n. 504/92 introduce la competenza del Consiglio Comunale per l’adozione della delibera di determinazione delle aliquote concernenti l’addizionale comunale IRPEF, l’ICI e l’imposta di scopo;
VISTI sia il Decreto Legge n. 93/2008 (art. 1 comma7) che il Decreto Legge n. 112/2008 (art. 77-bis, comma 30) (Legge Finanziaria 2008), convertito con modificazioni nella legge 133/2008 che ha previsto la sospensione del potere degli enti locali, per il triennio 2009/2011, di deliberare aumenti dei tributi ed addizionali ad eccezione per gli aumenti della TARSU;
VISTO il Decreto n. 93 del 27/05/2008, convertito con modificazioni nella legge n. 126 del 24/07/2008, che ha stabilito, a decorrere dall’esercizio 2008, l’esenzione dall’Imposta Comunale sugli Immobili per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, classificate in catasto nella categoria A, con esclusione delle categorie A1-A8 e A9 (case signorili, ville,castelli) e le eventuali pertinenze che il vigente regolamento comunale ICI del comune di Grottole individua in quelle classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 o C/6, senza limitarne il numero e la distanza rispetto all’abitazione principale;
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 12.07.1999, con la quale si è approvato, ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/97, il regolamento relativo all’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, ricadenti in questo comune;
RICHIAMATA altresì la delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 26.03.2001, con la quale è stato integrato e modificato il regolamento ICI, circa l’esenzione annua dall’imposta per i soggetti che eseguono interventi di manutenzione ordinaria esterna agli immobili e le modalità di versamento dell’imposta;
RITENUTO pertanto dover riconfermare per l’anno 2009 le aliquote e detrazioni già deliberate per l’anno 2008 con delibera di c.c. n. 4 del 31/03/2008;
DATO ATTO che i terreni agricoli siti nel territorio del Comune di Grottole sono esenti dall’imposta comunale sugli immobili ai sensi art. 7 lettera h) del D.Lgs n. 504/92;
DATO ATTO che per la presente deliberazione, sono stati assunti i prescritti pareri di cui all’art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000, riguardanti la regolarità tecnica e contabile;
Il Presidente del Consiglio chiede che l’atto venga reso immediatamente esecutivo;
Con voti favorevoli 8, contrari 3 (D’Aria – Casentino – De Angelis), espressi nei modi e forme di Legge;
D E L I B E R A
Per quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente richiamato,
1. approvare per l’anno 2009, l’aliquota unica ICI del sei per mille, da applicare sugli immobili ricadenti in questo comune, confermando quindi quella applicata per l’anno 2008;
2. Prendere atto del Decreto Legge 93/2008, con il quale è stata disposta l’esenzione dall’Imposta Comunale sugli Immobili delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, classificate in catasto nella categoria A, con esclusione delle abitazione classificate nelle categorie A1 – A8 – e A9 (case signorili, ville,castelli), oltre le eventuali pertinenze che il vigente regolamento comunale ICI del comune di Grottole individua in quelle classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 o C/6, senza limitarne il numero e la distanza rispetto all’abitazione principale;
in considerazione dell’urgenza, con voti favorevoli 8, contrari 3 (D’Aria – Casentino – De Angelis), espressi nei modi e forme di Legge;
D E L I B E R A
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
egge finanziaria per il 2008) con cui viene modificato l’art. 8 del decreto legislativo 30.12.1992 n. 504, nel senso che viene riconosciuta una ulteriore detrazione di imposta dagli immobili adibiti ad abitazione principale, pari all’1,33 per mille della base imponibile determinata ai sensi dell’art. 5, con esclusione delle abitazioni con categoria catastale A1 – A8 e A9. Tale ulteriore detrazione, comunque non superiore ad euro 200,00, viene fruita, in aggiunta a quella già in godimento pari ad euro 103,29, fino a concorrenza del suo ammontare sia sull’imposta dovuta sull’abitazione principale che su quella dovuta sulle pertinenze, destinate in maniera durevole a servizio dell’abitazione principale classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 o C/6, come chiarito dalla risoluzione del Ministero delle Finanze n. 1 del 31.01.2008.