IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’art. 151, comma 1 del Testo Unico delle Leggi sugli ordinamenti degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, ove viene fissato il termine per approvare i bilanci degli Enti Locali alla data del 31 Dicembre di ogni anno, prevedendo, altresì che eventuali differimenti possano essere previsti con decreto del Ministero dell’Interno;
VISTO l’art. 1 del D.M. 20 Dicembre 2007 con il quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2008 da parte degli Enti Locali viene differito al 31.03.2008, prorogando a tale scadenza anche i termini di approvazione delle tariffe, aliquote e regolamenti dei tributi locali;
VISTO l’art. 169 della legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria anno 2007), che così recita:
“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 12.07.1999, con la quale si è approvato, ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/97, il regolamento relativo all’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, ricadenti in questo comune;
RICHIAMATA, altresì la delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 26.03.2001, con la quale è stato integrato e modificato il regolamento ICI, circa l’esenzione annua dall’imposta per i soggetti che eseguono interventi di manutenzione ordinaria esterna agli immobili e le modalità di versamento dell’imposta;
DATO ATTO che la detrazione per abitazione principale, ai sensi dell’art. 14, comma 5, lettera d) del regolamento ICI vigente, può essere goduta per la parte residua, anche sulle pertinenze dell’abitazione principale classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 o C/6;
1) VISTO L’art. 1, commi 5 e 7 della legge n. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008) con cui viene modificato l’art. 8 del decreto legislativo 30.12.1992 n. 504, nel senso che viene riconosciuta una ulteriore detrazione di imposta dagli immobili adibiti ad abitazione principale, pari all’1,33 per mille della base imponibile determinata ai sensi dell’art. 5, con esclusione delle abitazioni con categoria catastale A1 – A8 e A9. Tale ulteriore detrazione, comunque non superiore ad euro 200,00, viene fruita, in aggiunta a quella già in godimento pari ad euro 103,29, fino a concorrenza del suo ammontare sia sull’imposta dovuta sull’abitazione principale che su quella dovuta sulle pertinenze, destinate in maniera durevole a servizio dell’abitazione principale classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 o C/6;
come chiarito dalla risoluzione del Ministero delle Finanze n. 1 del 31.01.2008.
CONSIDERATO che negli ultimi anni , a causa degli accertamenti eseguiti per le annualità pregresse, nonostante l’aliquota ICI sia passata dal sette per mille al sei per mille, il gettito ICI ha evidenziato un sensibile incremento di anno in anno, per cui anche per l’anno 2008, è possibile confermare la stessa aliquota unica applicata per l’anno 2007, pari al sei per mille;
VISTO l’art. 156 della legge 27.12.2006 n. 296 che ha modificato l’art. 6, comma 1 del Decreto Legislativo n. 504/92, stabilendo la competenza del Consiglio Comunale in ordine all’approvazione delle aliquote ICI;
D E L I B E R A
Per quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente richiamato,
2) approvare per l’anno 2008, l’aliquota unica ICI del sei per mille, da applicare sugli immobili ricadenti in questo comune, confermando quindi quella applicata per l’anno 2007;
3) confermare per l’anno 2008, la detrazione di imposta, relativa agli immobili adibiti ad abitazione principale dei contribuenti, in euro 103,29 (£ 200.000), così come prevista dal comma 55, art. 3 della Legge n. 662/96, con il quale si è sostituito l’art. 8 del Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, dando atto che la detrazione per abitazione principale, ai sensi dell’art. 14, comma 5, lettera d) del regolamento ICI vigente, può essere goduta, per la parte residua non goduta sull’abitazione principale, anche sulle sue pertinenze, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 o C/6;
4) confermare altresì la ulteriore detrazione prevista dall’art. 1, commi 5 e 7 della legge n. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008) con cui viene modificato l’art. 8 del decreto legislativo 30.12.1992 n. 504, nel senso che viene riconosciuta una ulteriore detrazione di imposta dagli immobili adibiti ad abitazione principale, pari all’1,33 per mille della base imponibile determinata ai sensi dell’art. 5, con esclusione delle abitazioni con categoria catastale A1 – A8 e A9. Tale ulteriore detrazione, comunque non superiore ad euro 200,00, viene fruita, in aggiunta a quella già in godimento pari ad euro 103,29, fino a concorrenza del suo ammontare sia sull’imposta dovuta sull’abitazione principale che su quella dovuta sulle pertinenze, destinate in maniera durevole a servizio dell’abitazione principale classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 o C/6, come chiarito dalla risoluzione del Ministero delle Finanze n. 1 del 31.01.2008.