VISTO l’art. 151, comma 1 del Testo Unico delle Leggi sugli ordinamenti degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, ove viene fissato il termine per approvare i bilanci degli Enti Locali alla data del 31 Dicembre di ogni anno, prevedendo, altresì che eventuali differimenti possano essere previsti con decreto del Ministero dell’Interno;
VISTO Il Decreto Legge 30. Dicembre 2004, n. 314 che ha prorogato al 28 Febbraio 2005 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2005;
VISTO l’art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000, n. 388, ove viene stabilito che sono parimenti differiti alla data fissata dalla norme statali per la deliberazione del bilancio i termini relativi alle deliberazioni sulle tariffe, sulle aliquote di imposta, compresa l’aliquota delle addizionale all’IRPEF, sulle tariffe dei servizi pubblici locali, nonché quelli per approvare i regolamenti sulle entrate;
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 12.07.1999, con la quale si è approvato, ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/97, il regolamento relativo all’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, ricadenti in questo comune;
RICHIAMATA, altresì la delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 26.03.2001, con la quale è stato integrato e modificato il regolamento ICI, circa l’esenzione annua dall’imposta per i soggetti che eseguono interventi di manutenzione ordinaria esterna agli immobili e le modalità di versamento dell’imposta;
DATO ATTO che la detrazione per abitazione principale, ai sensi dell’art. 14, comma 5, lettera d) del regolamento ICI vigente, può essere goduta per la parte residua, anche sulle pertinenze dell’abitazione principale classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 o C/6;
CONSIDERATO che negli ultimi anni , a causa degli accertamenti eseguiti per le annualità pregresse, nonostante l’aliquota ICI sia passata dal sette per mille al sei per mille, il gettito ICI ha evidenziato un sensibile incremento di anno in anno, per cui anche per l’anno 2005, è possibile confermare la stessa aliquota unica applicata per l’anno 2004, pari al sei per mille;
DATO ATTO che per la presente deliberazione, sono stati assunti i prescritti pareri di cui all’art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000, riguardanti la regolarità tecnica e contabile;
Con votazione unanime, resa nelle forme di legge;
D E L I B E R A
Per quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente richiamato,
1) approvare per l’anno 2005, l’aliquota unica ICI del sei per mille, da applicare sugli immobili ricadenti in questo comune, confermando quindi quella applicata per l’anno 2004;
2) confermare per l’anno 2005, la detrazione di imposta, relativa agli immobili adibiti ad abitazione principale dei contribuenti, in euro 103,29 (£ 200.000), così come prevista dal comma 55, art. 3 della Legge n. 662/96, con il quale si è sostituito l’art. 8 del Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, dando atto che la detrazione per abitazione principale, ai sensi dell’art. 14, comma 5, lettera d) del regolamento ICI vigente, può essere goduta, per la parte residua non goduta sull’abitazione principale, anche sulle sue pertinenze, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 o C/6;