ESTRATTO DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.151 DEL 29.12.2005

La Giunta Comunale

a.-     Premesso:

Ø      che l'I.C.I. - Imposta Comunale sugli Immobili, é stata istituita con il titolo I, capo I, del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;

Ø      che l'art.54 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, ha stabilito che il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

Ø      che l'art.58 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, ha recato nuove disposizioni in materia di soggetti ad imposta e detrazioni per le abitazioni principali, applicabili a decorrere dal 01.01.1998;

Ø      che l'art.1, comma 5, della Legge 27.12.1997, n. 449, attribuisce al comune la facoltà di deliberare aliquote agevolate, inferiori al 4 per mille, in favore di proprietari di immobili per interventi di recupero del patrimonio edilizio;

b.-    Considerato che si sono valutati tutti gli effetti che le norme stabilite dalla nuova disciplina, sopra riassunta, producono, a seconda delle modalità di attuazione stabilite dall'ente:

- nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni ed in particolare dei soggetti ad imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo;

- in relazione al gettito dell'imposta, determinante per la conservazione dell'equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria;

c.-    Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'ICI adottato con atto di C.C. n.5 del 28.01.99 approvato dalla S.T.C. di controllo di Matera il 18.02.99 Prot.140 reg.101 con le modifiche approvate con atto di C.C. n. 6 del 30.03.2000, esecutivo ai sensi di legge;

acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art.49 del Dlgs. n°267/2000 come da proposta che si allega sub “A”;

con voti unanimi favorevoli

d e l i b e r a

1.     di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. con effetto dal 01.01.2006;

1.1.Aliquote d’imposta:

¨      aliquota ridotta da applicare per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi Case Popolari adibiti ad abitazione principale:

5 per mille;

¨      aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione e per gli immobili diversi dalle abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale:

7 per mille;

¨      aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili e inabitabili, al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico, alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, all'utilizzo di sottotetti:

4 per mille da applicare limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, così come previsto dall'art.1, comma 5, della Legge n. 449 del 27.12.1997;

1.2.Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art.5 del D.Lgs. n. 504/1992 e successive modifiche, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51, 52, lettera a), dell'art.3 della Legge 23.12.1996, n. 662 e art.5 del regolamento ICI;

1.3.Valgono le riduzioni ed esenzioni di cui agli artt.7 e 8 del citato regolamento ICI;

1.4.Dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare é adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi Case Popolari adibiti ad abitazione principale; Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

1.5.Ulteriore detrazione d’imposta pari ad €. 50,00 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale per i contribuenti nel cui nucleo familiare sono presenti disabili con situazione di handicap certificata superiore al 74%;

2.     Si dà atto che nella determinazione delle aliquote di cui al capo 1 nonché della definizione delle riduzioni o detrazioni di cui al capo 4, sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico e finanziario del bilancio annuale di previsione del comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;

3.     Di disporre che la presente delibera sia pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale;

ggg