Avviso I.CI. 2010
Deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale
n. 43 dell' 8/3/2010
Il Decreto Legge n. 93 del 27 maggio 2008 ha introdotto importanti novità in materia di ICI.
Per il periodo di imposta relativo all'anno 2010 si comunica quanto segue:
- per l'ABITAZIONE PRINCIPALE:
E' esente dall'ICI l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nonchè quelle assimilate ai sensi dell'art. 21, commi 1 e 2, del vigente Regolamento Comunale ICI.
Sono escluse dall'esenzione le unità immobiliari di categoria catastale A1, A8 e A9.
ART. 21 del vigente Regolamento Comunale ICI
"Unità immobiliari equiparate all'abitazione principale"
1. Sono equiparate alle abitazioni principali:
a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione
principale dei soci assegnatari;
b) gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
c) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono
la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che
non risultino locate;
d) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel
territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;
e) le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, ancorchè possedute a
titolo di proprietà o di altro diritto reale da persone fisiche conviventi con il possessore della predetta
abitazione principale. Si considerano pertinenziali anche le unità immobiliari iscritte in categoria catastale
C/2 (depositi, cantine e simili), C/6 (stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse) e C/7 (tettoie
chiuse o aperte, soffitte e simili), e sebbene ubicate in edifici diversi da quello in cui è situata
l'abitazione principale.
2. Sono altresì equiparate alle abitazioni principali le unità immobiliari concesse in uso gratuito:
a) ai parenti in linea retta e collaterale fino al terzo grado (genitori e figli, nonni e nipoti, zii e nipoti);
b) al coniuge, ancorchè separato o divorziato;
c) agli affini entro il secondo grado (suoceri, generi e nuore, cognati);
- per le ABITAZIONI PRINCIPALI DI CATEGORIA CATASTALE A1, A8 e A9 e per le UNITA' IMMOBILIARI DIVERSE DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE l'aliquota ICI da applicare è il 7,00 per mille.
Si precisa che per le abitazioni principali di categoria catastale A1, A8 e A9 continuano ad applicarsi le detrazioni d'imposta deliberate dal Consiglio Comunale con delibera n. 1 del 2 aprile 2007 e cioè €. 120,00.
Termini di versamento:
1) Acconto o unica rata: 16 Giugno 2010;
2) Saldo: 16 Dicembre 2010.
Il versamento dell'imposta può essere effettuato:
a) Mediante modello F24 (va tuttavia precisato che il Comune di Bernalda ha escluso la compensazione con altri tributi);
Codici Tributi F24 : 3901 Abitazione Principale, 3902 Terreni Agricoli, 3903 Aree Fabbricabili, 3904 Altri Fabbricati.
b) Mediante CC/postale n. 88701156 intestato a : Equitalia Basilicata S.p.A. - Bernalda - MT- ICI.