OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) – DETERMINAZIONE ALIQUOTA ANNO 2006.
PREMESSO che, con D.Lgs. nr. 504 del 30.12.1992, è stata istituita, a decorrere dal 1993, l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);
VISTA
VISTO l’art. 172 – comma 1 – lettera “E” – del D.lgs. nr. 267/2000, dal quale si evince che al bilancio di previsione sono allegati, tra gli altri, le deliberazioni con cui sono determinate le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazione dei limiti di reddito per i tributi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
VISTO l’art. 53, comma 16 della Legge 388/2000, nel testo riformulato dall’art. 27 – comma 8 – della Legge 448 del 28.12.2001 (legge finanziaria 2002), il quale prevede che il termine previsto per deliberare, fra l’altro, le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
PRESO ATTO che all’approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006, della Relazione Previsionale e Programmatica, e del Bilancio Pluriennale 2006-2008 dovrà provvedersi entro il 31 MARZO 2006, giusta quanto disposto dall’art. 1 – comma 155 – della legge 23.12.2005 nr. 266 (Legge Finanziaria per il 2006);
RICONOSCIUTA in proposito la propria competenza ai sensi degli artt. 42 lett. F – e 48 del D.lgs. 267/2000;
VISTA la legge 23.12.2005 nr. 266 (Legge Finanziaria 2006);
VISTO l’art. 54 del D.Lgs. nr. 446 del 15.12.1997;
VISTO l’art. 6 del D.Lgs. nr. 56 del 23.03.1998;
VISTA ED ESAMINATA la deliberazione di Giunta Municipale nr. 42 del 10.3.2003, con cui l’aliquota I.C.I. per l’anno 2003 è stata determinata come in appresso:
- stessa aliquota (5,5 per mille) e stessa detrazione (€.118,79) per l’abitazione concessa dal genitore (proprietario dell’immobile) in uso gratuito al figlio se coniugato e se adibita ad abitazione principale da quest’ultimo;
- 7 (sette) per mille, per tutti gli altri immobili;
VISTE ED ESAMINATE, altresì:
- La deliberazione di Giunta Municipale nr. 41 dell’8.3.2004, con cui l’aliquota I.C.I. per l’anno 2004 è stata riconfermata nelle medesime misure e con le stesse agevolazioni dell’anno 2003;
- La deliberazione di Giunta Municipale nr. 42 del 10.03.2005, con cui l’aliquota I.C.I. per l’anno 2005 è stata riconfermata nelle medesime misure e con le stesse agevolazioni degli anni 2003 e 2004 e dunque:
a) Aliquota del 5,5 (cinque virgola cinque) per mille per l’abitazione principale, con una detrazione di Euro 118,79.
b) Aliquota del 7 (sette) per mille per tutti gli altri immobili;
c) Aliquota del 5,5 (cinque virgola cinque) per mille con la detrazione (Euro 118,79) per l’abitazione concessa dal genitore (proprietario dell’immobile) in uso gratuito al figlio (solamente se coniugato), per essere da quest’ultimo adibita ad abitazione principale.
A tal fine sarà necessaria comunicazione all’Ufficio Tributi, a firma del soggetto passivo dell’imposta, a cui dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- Copie delle Attestazioni di versamento dell’I.C.I. relative all’anno precedente ed afferenti l’immobile oggetto di richiesta di beneficio;
- Visura catastale ovvero Autocertificazione in ordine ai dati catastali dell’immobile;
- Certificati ovvero autocertificazioni probanti: 1) La relazione di parentela fra i soggetti; 2) La situazione di famiglia e la residenza del soggetto a cui è stata concesso il godimento dell’abitazione;
FATTO RILEVARE che, in ordine alla agevolazione in precedenza esposta alla lettera c), il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento per le politiche fiscali – Ufficio Federalismo Fiscale – Reparto III – ROMA ha evidenziato con nota nr. 18199/2005/DPF/UFF. del 31.10.2005 la necessità di sopprimere le parole evidenziate tra parentesi “solamente se coniugato”, trattandosi di una limitazione non sostenuta da una norma primaria;
RITENUTO stabilire l’aliquota I.C.I. 2006 riconfermando le stesse aliquote ed agevolazioni previste per l’anno 2005, con l’unica eccezione della modifica proposta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;
VISTO il D.lgs. 18.8.2000 nr. 267;
CON VOTI UNANIMI, resi in forma palese:
PER TUTTI I MOTIVI ESPOSTI IN NARRATIVA:
2) DI CONFERMARE altresì - per l’anno 2006 - in Euro 118,79 la detrazione dell’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
3) DI CONFERMARE inoltre - per l’anno 2006 - la possibilità di fruire delle agevolazioni di cui ai precedenti punti 1) e 2) anche per l’ abitazione concessa dal genitore (proprietario dell’immobile) in uso gratuito al figlio, per essere da quest’ultimo adibita ad abitazione principale.
A tal fine sarà necessaria comunicazione all’Ufficio Tributi, a firma del soggetto passivo dell’imposta, a cui dovrà essere allegata la seguente documentazione:
A) Copie delle Attestazioni di versamento dell’I.C.I. relative all’anno precedente ed afferenti l’immobile oggetto di richiesta di beneficio;
B) Visura catastale ovvero Autocertificazione in ordine ai dati catastali dell’immobile;
C) Certificati ovvero autocertificazioni probanti:
1. La relazione di parentela fra i soggetti;
2. La situazione di famiglia e la residenza del soggetto a cui è stata concesso il godimento dell’abitazione;
5) DARE ATTO che la presente costituisce allegato al bilancio di previsione 2006, giusta art. 172 – comma 1 – lettera E – del D.lgs. 18.8.2000 nr. 267;
6) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Ministero delle Finanze - Direzione Centrale per
CON VOTAZIONE SEPARATA, UNANIME E FAVOREVOLE, resa in forma palese;
Il presente atto di immediata esecuzione, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – della D.lgs. 267/2000.