OGGETTO:      IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) – DETERMINAZIONE ALIQUOTA ANNO 2005.

 

LA GIUNTA MUNICIPALE

 

PREMESSO che, con D.Lgs. nr. 504 del 30.12.1992, è stata istituita, a decorrere dal 1993, l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);

 

VISTA  la Legge 23.12.1996, nr. 662 “ Misure di razionalizzazione della Finanza Pubblica”, ed esaminato, in particolare, l’art. 3 – comma 53 - il quale prevede che l’aliquota I.C.I. è stabilita con deliberazione della giunta comunale, adottata entro il 31 ottobre di ogni anno con effetto per l’anno successivo, nonché l’applicazione dell’aliquota del 4 per mille in caso di mancata adozione dell’atto deliberativo nel termine suddetto;

 

VISTO l’art. 172 – comma 1 – lettera  “E” – del D.lgs. nr. 267/2000, dal quale si evince che al bilancio di previsione sono allegati, tra gli altri, le deliberazioni con cui sono determinate le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazione dei limiti di reddito per i tributi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi; 

 

VISTO l’art. 53, comma 16  della Legge 388/2000, nel testo riformulato dall’art. 27 – comma 8 – della Legge 448 del 28.12.2001 (legge finanziaria 2002), il quale prevede che il  termine previsto per deliberare, fra l’altro, le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

 

PRESO ATTO che all’approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005,  della Relazione Previsionale e Programmatica, e del Bilancio Pluriennale 2005-2007 dovrà provvedersi entro il 31 MARZO 2005, giusta quanto disposto dalla legge 1.3.2005 nr. 26 di conversione del Decreto Legge nr. 314 del 30.12.2004;

 

VISTA la legge 30.12.2004 nr. 311 (Legge Finanziaria 2005);

 

RICONOSCIUTA in proposito la propria competenza ai sensi degli artt. 42 lett. F – e 48 del D.lgs. 267/2000;

 

VISTO l’art. 54 del D.Lgs. nr. 446 del 15.12.1997;

 

VISTO l’art. 6 del D.Lgs.  nr. 56 del 23.03.1998;   

 

VISTA ED ESAMINATA la deliberazione di Giunta Municipale nr. 42 del 10.3.2003, con cui l’aliquota I.C.I. per l’anno 2003 è stata determinata come in appresso:

-      5,5 (cinque virgola cinque)  per mille, per l’abitazione  principale, con una detrazione di €.118,79;

-          stessa aliquota (5,5 per mille) e stessa detrazione (€.118,79) per l’abitazione concessa dal genitore (proprietario dell’immobile) in uso gratuito al figlio se coniugato e se adibita ad abitazione principale da quest’ultimo;

-          7 (sette) per mille, per tutti gli altri immobili;

 

VISTE ED ESAMINATA, altresì, la deliberazione di Giunta Municipale nr. 41 dell’8.3.2004, con cui l’aliquota I.C.I. per l’anno 2004 è stata riconfermata nelle medesime misure e con le stesse agevolazioni dell’anno 2003;

 

RITENUTO stabilire  l’aliquota I.C.I. 2005 riconfermando le stesse aliquote ed agevolazioni previste per gli anni 2003 e 2004 e cioè:

Ø        5,5 (cinque virgola cinque) per mille per l’abitazione principale, con una detrazione di Euro 118,79.

Ø        7 (sette) per mille per tutti gli altri immobili;

Ø        5,5 (cinque virgola cinque) per mille con la detrazione (Euro 118,79) per l’abitazione concessa dal genitore (proprietario dell’immobile) in uso gratuito al figlio (solamente se coniugato), per essere da quest’ultimo adibita ad abitazione principale.

A tal fine sarà necessaria comunicazione all’Ufficio Tributi, a firma del soggetto passivo dell’imposta, a cui dovrà essere allegata la seguente documentazione:

Ø        Copie delle Attestazioni di versamento dell’I.C.I. relative all’anno precedente ed afferenti l’immobile oggetto di richiesta di beneficio;

Ø        Visura catastale ovvero Autocertificazione in ordine ai dati catastali dell’immobile;

Ø        Certificati ovvero autocertificazioni probanti:

1.       La relazione di parentela fra i soggetti;

2.      La situazione di famiglia e la residenza del soggetto a cui è stata concesso il godimento dell’abitazione;

 

CON VOTI UNANIMI,  resi in forma palese:

  

DELIBERA

 

1)      DI CONFERMARE  - per l’anno  2005 - l’aliquota  I. C. I.  del 5,5 (cinque virgola cinque) per mille, per l’abitazione  principale;

 

2)    DI CONFERMARE altresì, - per l’anno  2005 -  in  Euro 118,79 la detrazione dell’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

 

3)      DI CONFERMARE inoltre,  -  per l’anno  2005 -  la possibilità di  fruire delle agevolazioni di cui ai precedenti punti 1) e 2)  anche per l’ abitazione concessa dal genitore (proprietario dell’immobile) in uso gratuito al figlio (solamente se coniugato), per essere da quest’ultimo adibita ad abitazione principale.

A tal fine sarà necessaria comunicazione all’Ufficio Tributi, a firma del soggetto passivo dell’imposta, a cui dovrà essere allegata la seguente documentazione:

A)      Copie delle Attestazioni di versamento dell’I.C.I. relative all’anno precedente ed afferenti l’immobile oggetto di richiesta di beneficio;

B)      Visura catastale ovvero Autocertificazione in ordine ai dati catastali dell’immobile;

C)      Certificati ovvero autocertificazioni probanti:

1.      La relazione di parentela fra i soggetti;

2.      La situazione di famiglia e la residenza del soggetto a cui è stata concesso il godimento dell’abitazione;

 

4)      DI CONFERMARE infine,  per l’anno 2005 - l’aliquota  I.C.I. del 7 (sette) per mille, per tutti gli altri immobili;

 

5)      DARE ATTO che la presente costituisce allegato al bilancio di previsione 2003, giusta art. 172 – comma 1 – lettera E – del D.lgs. 18.8.2000 nr. 267;

 

6)      DI TRASMETTERE copia del presente atto al Ministero delle Finanze - Direzione Centrale per la Fiscalità Locale.

 

 
Successivamente,

LA GIUNTA MUNICIPALE

 

CON VOTAZIONE SEPARATA, UNANIME E FAVOREVOLE, resa in forma palese;

 

DICHIARA

 

Il presente  atto di immediata esecuzione, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – della D.lgs. 267/2000.