Relazione della Ripartizione Ragioneria-Tributi
Con l’articolo 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (contenente disposizioni sul riordino della finanza degli enti territoriali) è stata istituita l’imposta comunale sugli immobili (ICI) a decorrere dall’anno 1993. L’articolo 6 del citato D.Lgs. ha previsto che l’aliquota da applicare alla base imponibile deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille. L’art. 1 comma 156 della legge finanziaria per il
- terreni agricoli aliquota del 6 per mille;
- aree fabbricabili aliquota del 6 per mille;
- abitazione principale aliquota del 5,50 per mille;
- altri fabbricati aliquota del 6,50 per mille.
Con riferimento alla detrazione per abitazione principale si propone di confermare la detrazione di Euro 154,94 stabilita con deliberazione di C.C. n. 6 del 10.02.2009 con la precisazione che ai sensi dell’art. 1 del D.L. 27 maggio 2008 n. 93 è stata disposta l’abolizione dell’ICI sulle unità immobiliari adibite ad abitazione principale ad eccezione delle abitazioni signorili (A1), le ville (A8) ed i castelli (A9), a cui continuano ad applicarsi le detrazioni previste dai commi 2 e 3 dell’art. 8 del Dlgs. N. 504/1992. Le minori somme derivanti da questa esenzione prima casa saranno rimborsati ai Comuni dallo Stato con trasferimenti aggiuntivi.
Il Responsabile del Servizio Finanziario – Tributi
(Dott.ssa Loredana De Pascale)
VISTA la relazione che precede predisposta e firmata dal Responsabile del Servizio Finanziario-Tributi, Dott.ssa Loredana De Pascale;
VISTO il D. Lgs n°504/92;
VISTO il D. Lgs n°267/00;
VISTO il Regolamento delle Entrate;
VISTO il regolamento comunale per la gestione della imposta comunale sugli immobili (ICI) approvato con deliberazione di C.C. n. 3 del 19.03.2007;
VISTO i pareri favorevoli tecnici e contabili espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 riportati in fronte al presente atto;
A voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;
1. DI PROPORRE, per le motivazioni espresse nella relazione tecnica, la conferma delle aliquote vigenti dell’Imposta Comunale sugli Immobili anche per l’anno 2010 come segue:
- terreni agricoli aliquota del 6 per mille;
- aree fabbricabili aliquota del 6 per mille;
- abitazione principale aliquota del 5,50 per mille e detrazione pari ad Euro 154,94;
- altri fabbricati aliquota del 6,50 per mille.
2. DI RENDERE il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. lgs. 267/2000.