- Premesso che l’I.C.I. – Imposta Comunale sugli Immobili, è stata istituita con il titolo I, capo I del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;
- Visto l’art. 6 del D.Lgs. precitato con il quale si stabilisce che l’aliquota da applicare alla base imponibile deve essere deliberata in misura non inferiore al 4‰ né superiore al 7‰;
- Visto l’art. 3, commi dal 53 al 59 della legge n. 662 del 23.12.1996;
- Che per il 2006 il termine per l’approvazione del bilancio è stato differito al 31/3/2006;
- Ritenuto di confermare per il 2006 l’aliquota nella misura del 6‰ e la detrazione per la prima casa nella misura di Euro 154,94;
- Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- Visto il T.U. sull’Ordinamento degli EE.LL.;
- Attesa l’urgenza di provvedere;
- Ad unanimità di voti resi per alzata di mano
1) di applicare, per i motivi esposti in narrativa, nella misura del 6‰ l’aliquota ICI anche per il 2006;
2) di stabilire anche per il 2006 la detrazione ICI per la prima casa nella misura di Euro 154,94;
3) di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale;
4) di rendere, con successiva unanime votazione resa per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente esecutiva.