D E L I B E R A

 

- Di  approvare,come approva, le seguenti norme ordinamentali per l'applicazione dell'I.C.I. - IMPOSTA   COMUNALE SUGLI IMMOBILI - in questo Comune, con effetto dal 1 gennaio 2007:

ALIQUOTA DA APPLICARE NELLA MISURA DEL 6,50 PER MILLE:

a-)  per terreni, aree fabbricabili e fabbricati classificabili nel gruppo catastale D);

b-) per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

c-)  per le unità immobiliari locate ad uso abitazione ad un soggetto che non le utilizzi come abitazione principale;

d-)  per gli alloggi posseduti e non locati;

e-)  per gli immobili diversi dalle abitazioni;

f-) per tutti  gli altri immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni.

 

ALIQUOTA DA APPLICARE NELLA MISURA DEL 5,00 PER MILLE:

a-)  per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi di imposta e dai soci di cooperative edilizia a proprietà indivisa.

 

ALIQUOTA DA APPLICARE NELLA MISURA DEL 4,50 PER MILLE:

a-)  per gli immobili posseduti da enti ed organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7 della legge 30/12/1994, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie: organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11/8/1991, n. 266, iscritte nel registro istituito dalle regioni e cooperative sociali di cui alla legge 8/11/1991, n. 381, iscritte nell'albo regionale, previa presentazione di certificazione di iscrizione nel registro e/o nell'albo.

b-)  Istituti di beneficenza ed assistenza ( IPAB).

 

4)  Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del D.Lgs. 504 del 30/12/1992 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48,51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23/12/1996, n. 662.

 

5) L' imposta è ridotta del 50% per i fabbricati  dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del Comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4.1.1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al Comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il Comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente.

 

6) L'imposta è ridotta del 50% per i proprietari di unità immobiliari sottoposte ad interventi di recupero di particolare interesse artistico o architettonico nel centro storico. Tale riduzione ha validità per tre anni con decorrenza dal 1 gennaio successivo alla data di inizio dei lavori. L'agevolazione è concessa ad istanza di parte corredata di attestazione sulla idonea valutazione effettuata dalla C.E.C.  circa l'intervento e della comunicazione di inizio dei lavori all'U.T.C.

 

7) Dall'imposta  dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, EURO 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più  soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

- Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente , che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

- Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonchè agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

- Per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. (Art. 1 - comma 6- legge 537/1993).

8) Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente e da militari in attività che siano per motivi di servizio trasferiti in altra sede , a condizione che la stessa non risulti locata.

 

9) LA DETRAZIONE DA EURO 103,29 E' ELEVATA A EURO 134,28:

a-) per le persone fisiche soggetti passivi di imposta e dei soci di cooperativa edilizie a proprietà indivisa per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, appartenenti a nucleo familiare sino a TRE persone, il cui reddito globale lordo ai fini IRPEF, determinato dalla sommatoria dei redditi di tutti i componenti, non superi l'importo di EURO 15.493.71  annue,  che non siano titolari di diritti reali su altri fabbricati, ad eccezione dell'unità immobiliare utilizzata come pertinenza ( box, cantina o posto d'auto )  la cui rendita catastale, rivalutata del 5% ai fini I.C.I. , non superi l'importo di EURO 258,23;

b-) fermo restando tutte le altre disposizioni riportate nel precedente punto a-), il limite di reddito globale lordo ai fini IRPEF è elevato di EURO 1.032,91 per ogni altro componente il nucleo familiare;

c-) considerando che il reddito di riferimento è quello dell'anno precedente (2006)  che la composizione del nucleo familiare è quella esistente presso l'Ufficio Anagrafe alla data del 31/12/2006.

 

10) LA DETRAZIONE DA EURO 103,29 E' ELEVATA A  EURO 258,23:

per l'unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da  NUCLEI familiari, il cui reddito familiare non supera EURO 25.822,84,  nei quali è compreso almeno un soggetto:

a-) che è stato sottoposto al trapianto di organi;

b-)  che risulti  mutilato ed invalido civile con totale e permanente inabilità lavorativa al 100%    per affezioni fisiche o psichiche  che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e che abbisognano di un’assistenza continua. ( Artt. 2 e 12 legge 30/3/1971, n.118 e della legge 11/2/1980, n. 18). 

 

11) Si dà atto che nella determinazione delle aliquote sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico - finanziario del bilancio e della particolare situazione economica e sociale esistente nel nostro Comune.                                                        

 

OMISSIS.................