IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE
FINANZIARIA ED ECONOMICO – PATRIMONIALE
Vista la deliberazione commissariale del 31 maggio 2006, n. 39 dichiarata immediatamente eseguibile, relativa al riequilibrio della gestione finanziaria di competenza 2006, che qui si ha per riportata e trascritta integralmente;
P R O P O N E
Visto l’art. 27, comma 8, della L. 28.12.2001 n. 448 che ha sostituito il comma 16 dell’art. 53 della legge 23/12/2000 n. 388 stabilendo, a regime, il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Vista la proposta sopra citata;
Visti i pareri espressi in premessa;
Ritenuto di provvedere in merito;
Assunti i poteri della Giunta Comunale;
DELIBERA
1) A parziale modifica della deliberazione G.C. 23.11.2005, n. 560, avente per oggetto: "Imposta Comunale sugli Immobili – anno 2006 – adozione aliquote – detrazioni – agevolazioni" rideterminare per l’anno 2006 l’aliquota relativa all’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) nella misura del 7,00 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo d’imposta;
Inoltre, stante l’urgenza di provvedere in merito,
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Premesso che entro la data di approvazione del bilancio devono essere approvate le aliquote e tariffe dei tributi comunali;
Che al fine di mantenere l’equilibrio complessivo del Bilancio di previsione 2006, si rende necessario riconfermare per l’anno 2006 le aliquote relative all’Imposta Comunale sugli Immobili:
per le pertinenze stesse.
IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE
PROPONE
di adottare le aliquote, le detrazioni ed agevolazioni in premessa indicate:
- del 6,25 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale;
- del 7 per mille per tutti gli altri immobili;
1) di determinare per l’anno 2006 l’aliquota relativa all’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) nella misura del 6,25 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale (si intende per abitazione principale quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente, in conformità delle risultanze anagrafiche) ed a una eventuale pertinenza ( box, garage, posto auto, cantina, soffitta ); per gli immobili adibiti ad abitazione principale si applica la detrazione di €. 103,29;
2) di determinare per l’anno 2006 l’aliquota relativa all’Imposta Comunale sugli Immobili nella misura del 7 per mille per tutte le altre unità immobiliari;
3) di determinare per l’anno 2006, l’aliquota agevolata al 3 per mille, in favore di quei proprietari che eseguono, su tutto il territorio comunale, interventi volti al recupero di interi fabbricati, per i quali sia stata presentata istanza ai fini della riduzione d’imposta del 50 % per inagibilità o inabitabilità, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Comunale I.C.I. ( Deliberazione C. C. 28.02.2002, n. 20); l’aliquota agevolata è concessa anche per interventi finalizzati al recupero di interi fabbricati dichiarati di interesse artistico o architettonico ubicati nel Centro Storico ( Città Vecchia ). Tale agevolazione è applicata limitatamente agli interi fabbricati oggetto di detti interventi e per anni tre a decorrere dall’inizio dei lavori; inoltre, per tutta la durata degli stessi, i soggetti passivi titolari saranno esentati dal pagamento della tassa occupazione suolo pubblico; condizione essenziale per la fruizione dell’aliquota agevolata e per l’esenzione della TOSAP è che gli immobili siano censiti all’Ufficio Catasto o che ne sia stato richiesto l’accatastamento e che per essi risulti pagata l’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2005, se dovuta, così come previsto dalla Legge 27.12.1997 n.449 art.1;
4) di concedere l’elevazione della detrazione per l’abitazione principale, fissandola in €. 154,93 a quei contribuenti nel cui nucleo familiare, costituito dal richiedente o dai conviventi siano presenti invalidi o portatori di handicap, che non siano a totale carico di Enti Pubblici, in possesso di attestati rilasciati dalle competenti autorità per le seguenti categorie:
e) titolari di pensione privilegiata di guerra ordinaria non inferiore alla 1^ categoria tab. A;
f) portatori di handicap con connotazione di gravità Legge 05.02.1992, n. 104.
Tale beneficio concesso dalla Legge 15.05.1997 n. 122, art. 3 che integra la Legge 537/93, 15, e il D. Lgs. 504/92, art. 8, è subordinato alla condizione che i componenti il nucleo familiare anagrafico non possiedano altre unità immobiliari e terreni agricoli e/o edificabili sull’intero territorio nazionale
5) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’ unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che non possiedano altre unità immobiliari e terreni agricoli e/o edificabili sull’intero territorio nazionale e che la stessa non risulti locata; per tale unità immobiliare si concede la detrazione nella misura di €. 154,93;
6) di considerare parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in Catasto, intendendosi per pertinenza il garage, o box, o posto auto, o soffitta, o cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale e che siano durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. Per effetto dell’assimilazione all’abitazione principale, anche delle sue pertinenze, qualora la detrazione spettante fosse maggiore dell’Imposta I.C.I. per l’abitazione principale, l’eventuale differenza può essere portata in detrazione all’Imposta dovuta per le pertinenze. La stessa agevolazione spetta alle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari;
7) di riconoscere l’elevazione della detrazione a €. 154,93 ad anziani titolari di pensione minima INPS per l’unità immobiliare posseduta, adibita ad abitazione principale a condizione che il nucleo familiare non possieda su tutto il territorio nazionale, altri immobili e terreni agricoli e/o edificabili.
L’applicazione del beneficio sopraindicato è subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano altri redditi;
8) di riconoscere, infine, l’elevazione della detrazione per l’abitazione principale nella misura di €. 154,93 alle famiglie che vertano in condizione di accertata permanente indigenza, incluse negli elenchi delle persone assistite in forma continuativa dal Comune attraverso i Servizi Sociali, con le stesse condizioni già richiamate al punto 7);
9) che i contribuenti che intendono avvalersi delle agevolazioni sopra riportate, debbono presentare al Servizio I.C.I., via Plinio 16 sc.A p.1°, istanza redatta su apposito modulo, disponibile presso lo stesso servizio, corredata da relativa documentazione, rilasciata dagli Enti competenti;
10) di demandare alla Direzione Risorse Finanziare il compito di notificare il presente provvedimento al Concessionario del Servizio di Riscossione Tributi SO.G.E.T. S.p.A. via Solito 49 Taranto, competente per legge alla riscossione dell’Imposta e l’invio dello stesso al Ministero delle Finanze Direzione Generale per la Fiscalità Locale – Roma, per la successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
11) di dare atto che sono stati espressi i pareri previsti dall’art. 49 della Legge 267/2000.
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1, del D. Lgs 267/20000, in data 08.11.2005 dal Responsabile della Direzione Risorse Finanziarie Avv. Nicola Gravina sulla regolarità tecnica;
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1, del D. Lgs. 267/2000, in data 08.11.2005 dal Responsabile della Direzione Risorse Finanziarie Avv. Nicola Gravina sulla regolarità contabile;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 art.42 lettera f) che⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪?⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪?⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪?⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente, in conformità delle risultanze anagrafiche) ed a una eventuale pertinenza ( box, garage, posto auto, cantina, soffitta ); per gli immobili adibiti ad abitazione principale si applica la detrazione di €. 103,29;
2) di determinare per l’anno 2006 l’aliquota relativa all’Imposta Comunale sugli Immobili nella misura del 7 per mille per tutte le altre unità immobiliari;
3) di determinare per l’anno 2006, l’aliquota agevolata al 3 per mille, in favore di quei proprietari che eseguono, su tutto il territorio comunale, interventi volti al recupero di interi fabbricati, per i quali sia stata presentata istanza ai fini della riduzione d’imposta del 50 % per inagibilità o inabitabilità, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Comunale I.C.I. ( Deliberazione C. C. 28.02.2002, n. 20); l’aliquota agevolata è concessa anche per interventi finalizzati al recupero di interi fabbricati dichiarati di interesse artistico o architettonico ubicati nel Centro Storico ( Città Vecchia ). Tale agevolazione è applicata limitatamente agli interi fabbricati oggetto di detti interventi e per anni tre a decorrere dall’inizio dei lavori; inoltre, per tutta la durata degli stessi, i soggetti passivi titolari saranno esentati dal pagamento della tassa occupazione suolo pubblico; condizione essenziale per la fruizione dell’aliquota agevolata e per l’esenzione della TOSAP è che gli immobili siano censiti all’Ufficio Catasto o che ne sia stato richiesto l’accatastamento e che per essi risulti pagata l’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2005, se dovuta, così come previsto dalla Legge 27.12.1997 n.449 art.1;
4) di concedere l’elevazione della detrazione per l’abitazione principale, fissandola in €. 154,93 a quei contribuenti nel cui nucleo familiare, costituito dal richiedente o dai conviventi siano presenti invalidi o portatori di handicap, che non siano a totale carico di Enti Pubblici, in possesso di attestati rilasciati dalle competenti autorità per le seguenti categorie:
e) titolari di pensione privilegiata di guerra ordinaria non inferiore alla 1^ categoria tab. A;
f) portatori di handicap con connotazione di gravità Legge 05.02.1992, n. 104.
Tale beneficio concesso dalla Legge 15.05.1997 n. 122, art. 3 che integra la Legge 537/93, 15, e il D. Lgs. 504/92, art. 8, è subordinato alla condizione che i componenti il nucleo familiare anagrafico non possiedano altre unità immobiliari e terreni agricoli e/o edificabili sull’intero territorio nazionale
5) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’ unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che non possiedano altre unità immobiliari e terreni agricoli e/o edificabili sull’intero territorio nazionale e che la stessa non risulti locata; per tale unità immobiliare si concede la detrazione nella misura di €. 154,93;
6) di considerare parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in Catasto, intendendosi per pertinenza il garage, o box, o posto auto, o soffitta, o cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale e che siano durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. Per effetto dell’assimilazione all’abitazione principale, anche delle sue pertinenze, qualora la detrazione spettante fosse maggiore dell’Imposta I.C.I. per l’abitazione principale, l’eventuale differenza può essere portata in detrazione all’Imposta dovuta per le pertinenze. La stessa agevolazione spetta alle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari;
7) di riconoscere l’elevazione della detrazione a €. 154,93 ad anziani titolari di pensione minima INPS per l’unità immobiliare posseduta, adibita ad abitazione principale a condizione che il nucleo familiare non possieda su tutto il territorio nazionale, altri immobili e terreni agricoli e/o edificabili.
L’applicazione del beneficio sopraindicato è subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano altri redditi;
8) di riconoscere, infine, l’elevazione della detrazione per l’abitazione principale nella misura di €. 154,93 alle famiglie che vertano in condizione di accertata permanente indigenza, incluse negli elenchi delle persone assistite in forma continuativa dal Comune attraverso i Servizi Sociali, con le stesse condizioni già richiamate al punto 7);
9) che i contribuenti che intendono avvalersi delle agevolazioni sopra riportate, debbono presentare al Servizio I.C.I., via Plinio 16 sc.A p.1°, istanza redatta su apposito modulo, disponibile presso lo stesso servizio, corredata da relativa documentazione, rilasciata dagli Enti competenti;
10) di demandare alla Direzione Risorse Finanziare il compito di notificare il presente provvedimento al Concessionario del Servizio di Riscossione Tributi SO.G.E.T. S.p.A. via Solito 49 Taranto, competente per legge alla riscossione dell’Imposta e l’invio dello stesso al Ministero delle Finanze Direzione Generale per la Fiscalità Locale – Roma, per la successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
11) di dare atto che sono stati espressi i pareri previsti dall’art.49 della Legge 267/2000.