COMUNE DI TARANTO

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 55 DEL 01.02.2005

 

Oggetto: Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) anno 2005 – adozione aliquote – detrazioni

agevolazioni.

 

S C H E M A D I D E L I B E R A Z I O N E

 

 

 

Premesso che entro la data di approvazione del bilancio devono essere approvate le aliquote e tariffe dei tributi comunali;

Che al fine di mantenere l’equilibrio complessivo del Bilancio di previsione 2005, si rende necessario riconfermare per l’anno 2005 l’aliquota relativa all’Imposta Comunale sugli Immobili;

- nella misura del 6,25 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale;

- nella misura del 7 per mille per tutti gli altri immobili;

Che tuttavia, per venire incontro a particolari situazioni di carattere sociale, s’intendono apportare correttivi quali l’aliquota agevolata fissata al 3 per mille in favore di quei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili su tutto il territorio comunale o interventi finalizzati al recupero d’immobili d’interesse artistico o architettonico ubicati nel Centro Storico (Città vecchia) Isola Porta Napoli, così come previsto dalla legge 27.12.1997, n.449 art.1, punto 5;

Che quindi per quanto sopra espresso è indispensabile fare uso della facoltà concessa dal D.Lgs. 504/92, art. 8 e della legge 537/93 art.15, e successivamente modificata dalla legge 122/97, concedendo l’elevazione della detrazione per l’abitazione unica e principale nella misura di €. 154,93 a quei soggetti passivi nel cui nucleo familiare siano presenti invalidi o portatori di handicap, a condizione che gli stessi non possiedano altre unità immobiliari e terreni agricoli e/o edificabili sull’intero territorio nazionale, per le categorie specificate nel dispositivo;

Di poter concedere, altresì, l’identica detrazione nella misura di €. 154,93, ai sensi della legge 662 del 23.12.1996, art. 3 comma 56, per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che non possiedano altre unità immobiliari e terreni agricoli e/o edificabili sull’intero territorio nazionale e che la stessa non risulti locata;

Di poter concedere, ai sensi del D.Lgs 15.12.97 n.446 art.59, la detrazione nella misura di €. 154,93 ad anziani titolari di pensione minima INPS ( monoreddito), ed alle famiglie che vertano in condizione di accertata permanente indigenza, incluse negli elenchi delle persone assistite in forma continuativa dal Comune – Servizi Sociali - a condizione che non possiedano oltre all’abitazione principale su tutto il territorio nazionale, altre unità immobiliari e terreni agricoli e/o edificabili;

Di considerare parte integrante dell’abitazione principale la sua pertinenza, anche se distintamente descritta in catasto, intendendosi per pertinenza il garage, box, posto auto, soffitta, cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale. Per effetto dell’assimilazione all’abitazione principale anche della sua pertinenza, qualora la detrazione spettante fosse maggiore dell’imposta I.C.I. dovuta per l’abitazione principale, l’eventuale differenza può essere portata in detrazione dall’imposta dovuta per la pertinenza stessa.

 

 

 

 

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1, del D. Lgs 267/20000, in data 18.12.2002 dal Responsabile della Direzione Risorse Finanziarie Dr. Luigi Lubelli sulla regolarità tecnica;

 

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1, del D. Lgs. 267/2000, in data …. …..dal Responsabile della Direzione Risorse Finanziarie Dr. Luigi Lubelli sulla regolarità contabile

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 art.42 lettera f) che modifica l’art.32 lettera g) della legge 142/90;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

 

 

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE

PROPONE

 

 

Di adottare le aliquote, le detrazioni ed agevolazioni in premessa indicate.

 

 

 

 

La Giunta Comunale

 

Vista la proposta sopraindicata,

visti i pareri espressi in premessa,

ritenuto provvedere in merito,

A VOTI

 

 

 

 

 

DELIBERA

 

1) di determinare per l’anno 2005 l’aliquota relativa all’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I) nella misura del 6,25 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale ( si intende per abitazione principale quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente, in conformità con le risultanze anagrafiche) e sua pertinenza ( box, garage, posto auto, cantina , soffitta ); tale beneficio è esteso ad una sola pertinenza.

Per gli immobili adibiti ad abitazione principale si applica la detrazione di €. 103,29;

2) di determinare per l’anno 2005 l’aliquota relativa all’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) nella misura del 7 per mille per tutti gli altri immobili;

3) di determinare per l’anno 2005 l’aliquota agevolata al 3 per mille in favore di quei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili ( fabbricato diroccato e/o pericolante con caratteristiche di fatiscenza non superabili con interventi di manutenzione ordinaria D. Lgs. 446/976, art. 59, lettera h) su tutto il territorio comunale o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico, o architettonico ubicati nel Centro Storico (Città Vecchia); L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per anni tre a decorrere dall’inizio dei lavori; inoltre, per tutta la durata degli stessi i soggetti passivi titolari saranno esentati dal pagamento della tassa occupazione suolo pubblico; condizione essenziale per la esenzione dalla TOSAP è che gli immobili siano censiti all’Ufficio Catasto o che ne sia stato richiesto l’accatastamento e che per essi risulti pagata l’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2004 se dovuta, così come previsto dalla Legge 27.12.1997 n.449 art.1;

4) di concedere l’elevazione della detrazione per l’abitazione principale , fissandola in €. 154,93 facendo uso della facoltà concessa dalla Legge 15.05.1997 n.122, art.3 che integra la Legge 537/93, art.15, e il D.Lgs. 504/92, art.8, a condizione che i componenti il nucleo familiare anagrafico non possiedano altre unità immobiliari e terreni agricoli e/o edificabili sull’intero territorio nazionale, quando nel nucleo familiare, costituito dal richiedente e dai conviventi siano presenti invalidi o portatori di handicap, che non siano a totale carico di Enti Pubblici, in possesso di attestati rilasciati dalle competenti autorità, per le seguenti categorie:

  1. invalidi civili con invalidità non inferiore al 100%,
  2. sordomuti;
  3. ciechi assoluti;
  4. grandi invalidi con invalidità non inferiore all’80%, invalidi INAIL;

e) titolari di pensione privilegiata di guerra ordinaria non inferiore alla 1^ categoria

tab. A;

f) portatori di handicap con connotazione di gravità Legge 05.02.1992, n. 104.

 

5) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’ unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che non possiedano altre unità immobiliari e terreni agricoli e/o edificabili sull’intero territorio nazionale e che la stessa non risulti locata. Per tale unità immobiliare si concede la detrazione nella misura di €. 154,93;

6) di considerare parte integrante dell’abitazione principale la sua pertinenza, anche se distintamente iscritta in Catasto, intendendosi per pertinenza il garage, box, posto auto, soffitta, cantina, che sia ubicata nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale e che sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. Per effetto dell’assimilazione all’abitazione principale, anche della sua pertinenza, qualora la detrazione spettante fosse maggiore dell’Imposta I.C.I. per l’abitazione principale, l’eventuale differenza può essere portata in detrazione all’Imposta dovuta per la pertinenza. La stessa agevolazione spetta alle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari;

7) di riconoscere l’elevazione della detrazione di €. 154,93 ad anziani titolari di pensione minima INPS, per l’ unità immobiliare adibita ad abitazione principale, a condizione che non possiedano su tutto il territorio nazionale, altri immobili e terreni agricoli e/o edificabili.

L’applicazione del beneficio sopraindicato è subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano altri redditi;

8) di riconoscere l’elevazione della detrazione per l’abitazione principale nella misura di €. 154,93 alle famiglie che vertano in condizione di accertata permanente indigenza, incluse negli elenchi delle persone assistite in forma continuativa dal Comune, attraverso i Servizi Sociali, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed a condizione che i componenti del nucleo familiare non possiedano altre unità immobiliari e terreni agricoli e/o edificabili su tutto il territorio nazionale;

9) di demandare alla Direzione Risorse Finanziare la notifica del presente provvedimento al Concessionario del Servizio di Riscossione Tributi SO.G.E.T. S.p.A. via Solito, 49 Taranto, competente per legge alla riscossione dell’Imposta e l’invio dello stesso al Ministero delle Finanze Direzione Generale per la Fiscalità Locale – Roma per la successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;

10) di dare atto che sono stati espressi i pareri previsti dall’art.49 della Legge 267/2000.

 

 

Inoltre, stante l’urgenza di provvedere,

A voti unanimi, resi ed accertati a norma di Legge;

 

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 134 del D.Lgs. 267/2000.