IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Visto il capo I° del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l’istituzione e la disciplina di applicazione dell’imposta comunale sugli immobili;

 

Visto l’art. 151, comma 1, del T.U.E.L. D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che stabilisce: “I comuni e le province deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo.., il termine può essere differito con decreto del Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, sentita la conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;

 

Visto il comma n. 169 dell’art. 1 della legge 27.12.2006 n. 296 (finanziaria 2007), che prevede quale termine per le deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali, quello fissato per l’approvazione del bilancio, con proroga di quelle in corso in caso di mancata approvazione;

 

VISTO che il Ministero dell’Interno, con decreto del 17 dicembre 2010 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 24/12/2010, ha disposto il differimento del termine per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali al 31 Marzo 2011.

 

VISTA la Legge n. 126 del 24 luglio 2008 di conversione del D.L. n. 93 del 27/05/2008, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie, che dispone, tra l’altro:

 

   Art. 1.

1. A decorrere dall'anno 2008 e' esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

2. Per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonche' quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992……..”

 

   Richiamata la deliberazione di C.C. n. 12 del 23/03/2010, con la quale è stata disposta la conferma delle aliquote I.C.I. per l’anno 2010 nelle seguenti misure espresse in millesimi :

 

·         5  per gli immobili adibiti ad abitazioni principali e relative pertinenze con detrazione minima di legge pari ad €. 103,29;

·         7 per i terreni agricoli, per le aree fabbricabili e per gli altri fabbricati.

 

            Precisato che, ai sensi dell’art. 149, comma 7, T.U.E.L. del D. Lgs. n. 267/2000, le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l’erogazione dei servizi pubblici indispensabili;

 

            Ritenuto di dover confermare per l’anno 2011 le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili, come vigenti per l’anno 2010, nelle seguenti misure espresse in millesimi :           

·         5  per gli immobili adibiti ad abitazioni principali e relative pertinenze con detrazione minima di legge pari ad €. 103,29(limitatamente alle U.I. A1 – A8 – A9);

·         7 per i terreni agricoli, per le aree fabbricabili e per gli altri fabbricati.

 

Visto l’art. 23 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dell’I.C.I. e ritenuto di determinare in €. 103,29 l’ammontare della detrazione d’imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, e sue pertinenze;

 

Visto il comma n. 156 dell’art. 1 della legge 27.12.2006 n. 296 (legge finanziaria del 2007), che  stabilisce dal 1° gennaio 2007 la competenza del Consiglio Comunale nella determinazione dell’aliquota ICI;

 

Acquisiti i prescritti pareri, ai sensi dell’art. 49 del  su menzionato T.U.E.L,  in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

 

Con  11 voti favorevoli e 3 contrari;

 

D E L I B E R A

 

1.      Di confermare per l’anno 2011 le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), nelle seguenti misure:

 

·         Abitazione principale: 5 per mille (limitatamente alle U.I. A1 – A8 – A9);

·         Altri immobili (terreni agricoli, aree fabbricabili, altri fabbricati): 7 per mille;

 

2.      Di determinare in € 103,29 l’ammontare della detrazione di imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, e sue pertinenze(limitatamente alle U.I. A1 – A8 – A9);

 

 

3.      Di  dare atto di quanto previsto dalla legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007)in materia di imposta comunale sugli immobili, con particolare riferimento al comma n. 173 dell’art. 1 della stessa legge, il quale  stabilisce che per abitazione principale del soggetto passivo si intende, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica.

 

4.      Di dichiarare, con n. 11voti favorevoli, n. 3.voti contrari (D’Elia. Altamura, D’Avanzo), la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U.E.L. di cui al D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267.