IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il capo I° del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l’istituzione e la disciplina di applicazione dell’imposta comunale sugli immobili;
Visto l’art. 151, comma 1, del T.U.E.L. D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che stabilisce: “I comuni e le province deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo.., il termine può essere differito con decreto del Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, sentita la conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;
Visto il comma n. 169 dell’art. 1 della legge 27.12.2006 n. 296 (finanziaria 2007), che prevede quale termine per le deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali, quello fissato per l’approvazione del bilancio, con proroga di quelle in corso in caso di mancata approvazione;
Visto che il Ministero dell’Interno con decreto del 20 dicembre
Richiamata la deliberazione di C.C. n. 8 del 28.3.2007, con la quale è stata disposta la conferma delle aliquote I.C.I. per l’anno 2007 nelle seguenti misure espresse in millesimi :
· 5 per gli immobili adibiti ad abitazioni principali e relative pertinenze con detrazione minima di legge pari ad €. 103,29;
· 7 per i terreni agricoli, per le aree fabbricabili e per gli altri fabbricati.
Precisato che, ai sensi dell’art. 149, comma 7, T.U.E.L. del D. Lgs. n. 267/2000, le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l’erogazione dei servizi pubblici indispensabili;
Visto che nel decorso esercizio finanziario – anno 2007 – l’imposta comunale sugli immobili accertata è stata pari ad €. 1.839.000,00;
Ritenuto di dover prevedere anche per l’anno 2008 un gettito di importo pari alla previsione del decorso esercizio 2007, che era di €. 1.839.000,00;
Ritenuto di dover confermare per l’anno 2008 le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili, come vigenti per l’anno 2007, nelle seguenti misure espresse in millesimi :
· 5 per gli immobili adibiti ad abitazioni principali e relative pertinenze con detrazione minima di legge pari ad €. 103,29;
· 7 per i terreni agricoli, per le aree fabbricabili e per gli altri fabbricati.
Visto l’art. 23 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dell’I.C.I. e ritenuto di determinare in €. 103.29 l’ammontare della detrazione d’imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, e sue pertinenze;
Visto l’art. 1 – comma 5 della legge n. 244 del 24.12.2007 (finanziaria 2008), che dispone :
“2-bis. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui all'articolo
2-ter. L'ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9”.
Visto inoltre l’art. 1 comma 6 – lett. b) della legge n. 244 del 24.12.2007 (legge finanziaria 2008) che dispone :
“b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale».
Visto il comma n. 156 dell’art. 1 della legge 27.12.2006 n. 296 (legge finanziaria del 2007), che stabilisce dal 1° gennaio 2007 la competenza del Consiglio Comunale nella determinazione dell’aliquota ICI;
Preso atto di quanto previsto dalla legge della legge 27.12.2006 n. 296(finanziaria 2007) in materia di imposta comunale sugli immobili, con particolare riferimento al comma 173 dell’art. 1 della stessa legge, il quale stabilisce che per abitazione principale del soggetto passivo si intende, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica;
Acquisiti i prescritti pareri, ai sensi dell’art. 49 del su menzionato T.U.E.L, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
Con voti n. 13 voti favorevoli e n. 2 contrari (Altamura e D’Elia);
1. Di confermare per l’anno 2008 le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), nelle seguenti misure:
· Abitazione principale: 5 per mille ( cinque per mille);
· Altri immobili (terreni agricoli, aree fabbricabili, altri fabbricati): 7 per mille (sette per mille);
2. Di determinare in € 103,29 l’ammontare della detrazione di imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, e sue pertinenze.
3. Di dare atto di quanto previsto dall’art. 1 comma 5 e comma 6 lett. b) della legge n. 244 del 24.12.2007 – legge finanziaria 2008 – nella premessa indicati, che qui si intendono integralmente riportati e costituenti parti del presente deliberato.
4. Di dare atto di quanto previsto dalla legge n. 296 del
5. Di stimare in €. 1.839.000,00 la relativa risorsa da iscrivere nel bilancio dell’esercizio finanziario 2008.
6. Di dichiarare, con n. 13 voti favorevoli e n. 2 contrari (Altamura e D’Elia), la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U.E.L. di cui al D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267.