PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

 

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO  2011

                                                         IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

 

                                                                              INFORMA

 Che questa Amministrazione, ha affidato al Concessionario CE.R.IN. S.r.l. la Riscossione dei Tributi Comunali.

1.  Per l'Imposta Comunale sugli Immobili – I.C.I. anno 2011, sono state riconfermate le seguenti aliquote e detrazioni:

Dall’imposta sono escluse:

- l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e la relativa pertinenza (Le pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, sono considerate parti integranti dell’abitazione principale di residenza nel limite di una sola, purchè siano destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio della stessa unità immobiliare principale);

- le unità  immobiliari concesse in uso gratuito a figli o genitori, in quanto assimilate all’abitazione principale (dettaglio al punto 3)

L’esclusione dall’ICI si applica anche:

·                   alla casa coniugale del soggetto non assegnatario a causa di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti del matrimonio, purché il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;

·                   alle unità immobiliari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari; 

·                   agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità.

ESENTE

L’esenzione viene riconosciuta a tutte le tipologie di immobili destinati ad abitazione principale, ad eccezione di quelli appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 per i quali continua ad applicarsi l’aliquota ICI deliberata per l’abitazione principale

5 PER MILLE

Per i terreni agricoli

5 PER MILLE

Per le aree fabbricali

5 PER MILLE

Per fabbricati, di qualsiasi categoria catastale, posseduti in aggiunta all’abitazione principale ed alla relativa pertinenza.

6 PER MILLE

Per i proprietari, che effettuano interventi di recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, di immobili di interesse artistico ed architettonico ubicati nei centri storici, da applicare limitatamente all’unità immobiliare avente autonoma rendita catastale, per tre anni a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di inizio lavori e comunque per il periodo di possesso dell’immobile

3 PER MILLE

Per i proprietari di unità immobiliari che presentino contestualmente le seguenti caratteristiche:

·                   immobili di nuova costruzione, non ancora accatastati al 01.01.2008;

·                   censiti catastalmente alle categorie C o D;

·                   destinati allo svolgimento di nuove attività imprenditoriali, costituite in forma individuale o societaria non prima del 01.01.2008;

·                   coincidenza fra il soggetto passivo dell’imposta ed il titolare dell’impresa di cui al punto precedente.

4 PER MILLE

1.        

2.      Dall’imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, non rientranti nei casi di esclusione, si detraggono:

¨       € 129,11, rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;

¨       € 258,23, per i contribuenti che si trovino nelle  situazioni di disagio economico-sociale, previste dall’art.6 del vigente regolamento comunale in materia di ICI.

 

3.      I soggetti che concedono l’unità immobiliare in comodato ad uso gratuito, a figli o genitori, per beneficiare dell’esenzione o dell’agevolazione devono produrre annualmente, a pena di decadenza, entro la data del versamento a saldo, autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall’art.7 del vigente regolamento comunale ICI, ed in particolare:

·         Il soggetto a cui è stato concesso l’immobile in uso gratuito dovrà utilizzare l’immobile quale abitazione principale, avere nello stesso la residenza anagrafica e far parte di un nucleo familiare, residente nell’immobile oggetto dell’agevolazione, composto da almeno due persone conviventi ovvero di un nucleo unifamiliare solo nello stato di vedovo/a, di separato/a o di divorziato/a con diritto di abitazione sull’immobile di proprietà dell’altro coniuge.

Gli interessati dovranno dimostrare la residenza nel fabbricato oggetto del comodato gratuito con certificato dell’ufficio anagrafe. Presso il comune è disponibile il modello a tal fine predisposto.

 

4.      Per determinare la base imponibile dell’ICI le rendite iscritte in catasto devono essere rivalutate del 5% ed i redditi dominicali del 25%.

 

5.      L’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati  inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o l’inabitabilità è accertata dall’Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del soggetto passivo d’imposta. In alternativa il contribuente ha facoltà di provare l’inagibilità o l’inabitabilità con dichiarazione sostitutiva, ai sensi dei D.Lgs.443/00, D.P.R.444/00 e 445/00.

 

6.      Il versamento dell’Imposta complessivamente dovuta al Comune deve essere effettuato in due rate:

·       la prima, entro il 16 giugno, pari al 50% dell’imposta annua dovuta;

·       la seconda, dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno.

Il versamento può avvenire anche in una sola soluzione, per l’importo complessivamente dovuto, entro il termine di scadenza della prima rata, ossia entro il 16 giugno 2011.

Non si fa luogo al pagamento qualora il versamento dovuto per l’intera annualità sia inferiore ad € 5,00.

 

7.      Il pagamento dell’imposta dovuta potrà essere effettuato utilizzando indifferentemente una delle seguenti modalità di pagamento:

·         A mezzo bollettino di c/c postale n. 8895635 intestato CE.R.IN. s.r.l. Concessionario Comune Statte I.C.I., utilizzando i bollettini di versamento allegati alla presente.

·          Con Modello F24, presso la Banca o la Posta, ovviamente anche telematico, utilizzando i seguenti codici:   3901 ICI per l’abitazione principale

3902 ICI per i terreni agricoli

3903 ICI per le aree edificabili

3904 ICI per gli altri fabbricati

3906 ICI interessi

3907 ICI sanzioni

Il codice del Comune di Statte da inserire nel campo Codice Ente è M298.

·         A mezzo versamento diretto c/o lo sportello istituito dal concessionario, sito in Piazza V.Veneto n. 1 – Statte (TA);

·         Con bonifico sul c/c postale n. 8895635  IBAN: IT 96 Z 07601 04000 000008895635 con la seguente causale: Codice fiscale – anno imposta – acconto e/o saldo – tipologia immobile e relativo importo – eventuale ravvedimento.

Il mancato o tardivo versamento dell’imposta comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 13 del D.Lgs. 471/97 nella misura del 30% dell’imposta non versata oltre agli interessi moratori nella misura del 1,50% giornaliero. E’ tuttavia possibile procedere al Ravvedimento Operoso con sanzioni ridotte pari a:

3,75% per versamento entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione;

3,00% per versamento entro 30 giorni dalla scadenza.

Sono altresì dovuti gli interessi legali pari al 1,50% con maturazione giorno per giorno dalla data di scadenza alla data di effettivo versamento.

 

8.      Le dichiarazioni I.C.I. sono effettuate, sugli appositi moduli disponibili presso l’Ufficio Tributi, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui le variazioni si sono verificate.

 

9.      L’Ufficio Tributi di questo Comune è a disposizione per fornire ogni informazione in merito all’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili e per fornire la documentazione necessaria ad espletare le procedure di dichiarazione e di versamento; inoltre è possibile richiedere informazioni direttamente alla Concessionaria registrandosi al sito www.cerinweb.it

 STATTE, 23.05.2011                                                                                            IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  - DOTT.SSA ELENA PALMA