PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

 

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO  2009

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

 

                                                                       INFORMA

Che per l’anno 2009:

1.        Questo Comune ha stabilito di applicare per l’imposta comunale sugli immobili (ICI) le seguenti aliquote:

Dall’imposta sono escluse:

- le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e la relativa pertinenza;

- le unità  immobiliari concesse in uso gratuito a figli o genitori, in quanto assimilate all’abitazione principale (dettaglio al punto 3)

L’esclusione dall’ICI si applica anche:

  • alla casa coniugale del soggetto non assegnatario a causa di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti del matrimonio, purché il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;
  • alle unità immobiliari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari; 
  • agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               ESENTE

 

L’esenzione viene riconosciuta a tutte le tipologie di immobili destinati ad abitazione principale, ad eccezione di quelli appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 per i quali continua ad applicarsi l’aliquota ICI deliberata per l’abitazione principale

 

 

 

 

5 PER MILLE

 

Per i terreni agricoli

 
                          5 PER MILLE

 

Per le aree fabbricali

 

5 PER MILLE

 

Per fabbricati, di qualsiasi categoria catastale, posseduti in aggiunta alle abitazioni principali e relative pertinenze

 

 
                          6 PER MILLE

 

Per i proprietari, che effettuano interventi di recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, di immobili di interesse artistico ed architettonico ubicati nei centri storici, da applicare limitatamente all’unità immobiliare avente autonoma rendita catastale, per tre anni a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di inizio lavori e comunque per il periodo di possesso dell’immobile

 

 

 

 

                 

 3 PER MILLE

 

Per i proprietari di unità immobiliari che presentino contestualmente le seguenti caratteristiche:

  • immobili di nuova costruzione, non ancora accatastati al 01.01.2008;
  • censiti catastalmente alle categorie C o D;
  • destinati allo svolgimento di nuove attività imprenditoriali, costituite in forma individuale o societaria non prima del 01.01.2008;
  • coincidenza fra il soggetto passivo dell’imposta ed il titolare dell’impresa di cui al punto precedente.

                 

 

 

 

 

 

4 PER MILLE

2.        Dall’imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, non rientranti nei casi di esclusione, si detraggono:

¨       € 129,11, rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;

¨       € 258,23, per i contribuenti che si trovino nelle  situazioni di disagio economico-sociale, previste dall’art.6 del vigente regolamento comunale in materia di ICI.

 

3.        I soggetti che concedono l’unità immobiliare in comodato ad uso gratuito, a figli o genitori, per beneficiare dell’esenzione o dell’agevolazione devono produrre annualmente, a pena di decadenza, entro la data del versamento a saldo, autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall’art.7 del vigente regolamento comunale ICI, ed in particolare:

·         Il soggetto a cui è stato concesso l’immobile in uso gratuito dovrà utilizzare l’immobile quale abitazione principale, avere nello stesso la residenza anagrafica e far parte di un nucleo familiare, residente nell’immobile oggetto dell’agevolazione, composto da almeno due persone conviventi ovvero di un nucleo unifamiliare solo nello stato di vedovo/a, di separato/a o di divorziato/a con diritto di abitazione sull’immobile di proprietà dell’altro coniuge.

Gli interessati dovranno dimostrare la residenza nel fabbricato oggetto del comodato gratuito con certificato dell’ufficio anagrafe. Presso il comune è disponibile il modello a tal fine predisposto.

 

4.        Non si fa luogo al pagamento qualora il versamento dovuto per l’intera annualità sia inferiore ad € 5,00.

 

 

5.        Il pagamento dell’imposta dovuta potrà essere effettuato utilizzando indifferentemente una delle seguenti modalità di pagamento:

-          mediante versamento diretto a SO.G.E.T. S.p.a. – STATTE- TA-I.C.I., con sede in Taranto – Via Solito n.49, o su c/c postale n.89055081, intestato alla predetta società;

-          mediante modello di pagamento F24, specificando al codice comune M298.

 

                                                                                                                    DOTT.SSA ELENA PALMA