IL CONSIGLIO COMUNALE
D E L I B E R A
2. Per le ragioni in narrativa esposte, di fissare per l’anno 2008 le aliquote e le detrazioni per l’applicazione dell’ICI -Imposta Comunale sugli Immobili- in questo Comune con effetto dal 1° gennaio, come segue:
§ Aliquota agevolata del 3 per mille a favore dei proprietari, che effettuano interventi di recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, di immobili di interesse artistico ed architettonico ubicati nei centri storici, da applicare limitatamente all’unità immobiliare avente autonoma rendita catastale, per tre anni a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di inizio lavori e comunque per il periodo di possesso dell’immobile.
§ Aliquota del 6 per mille per i proprietari di fabbricati, di qualsiasi categoria catastale, posseduti in aggiunta alle abitazioni principali e relative pertinenze.
§ Aliquota del 5 per mille da applicare ai soggetti passivi titolari di fabbricati posseduti a titolo di abitazione principale e relativa pertinenza, ed ai proprietari di terreni agricoli e aree fabbricabili.
§ Aliquota del 4 per mille da applicare alle unità immobiliari che presentino contestualmente le seguenti caratteristiche:
La suddetta aliquota:
- può essere applicata per un periodo limitato di tempo, individuato nei primi tre anni successivi alla data di accatastamento dell’immobile;
- è concessa automaticamente ai soggetti che presentano le sopraelencate caratteristiche entro il termine per il pagamento del saldo dell’imposta. I beneficiari inoltreranno all’Ente unitamente al versamento la documentazione comprovante la sussistenza delle suddette caratteristiche.
§ Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, € 129,11 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.
§ Per le abitazioni principali dei contribuenti che si trovino nelle seguenti situazioni di particolare disagio economico-sociale la detrazione è elevata ad € 258,23:
- contribuenti residenti nel Comune che risultino titolari della sola abitazione principale e nel cui nucleo familiare sia percepita come unica fonte di reddito una sola pensione sociale ovvero una sola pensione integrata al trattamento minimo erogate dall’INPS;
- contribuenti residenti nel Comune al cui nucleo familiare appartenga un soggetto invalido civile, con invalidità non inferiore al 100% riconosciuta da apposita commissione medica della ASL;
- contribuenti residenti nel Comune al cui nucleo familiare appartenga un soggetto che abbia subito trapianti di organi o che sia malato terminale con certificazione del trapianto o dello stato di salute rilasciata da strutture specialistiche pubbliche.
3. Di dare atto che nella determinazione dell’aliquota sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del Bilancio annuale di Previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio.
4. Di incaricare la locale sezione Tributi affinché la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale, come previsto dall’art.52, 2° comma del D.Lgs. n. 446/97.
5. Di incaricare il responsabile del servizio firmatario della presente proposta della adozione ed istruttoria degli atti consequenziali a dare piena attuazione alla volontà manifestata.
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D,Lgs.267/00