OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2007: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE.

 

I L   C O N S I G L I O   C O M U N A L E

 

            Premesso che si rende necessario e doveroso per l’esercizio determinare le aliquote per l’Imposta comunale sugli immobili;

 

Visto l’art. 1 comma 156 della legge n. 296 del 27/12/2006 – finanziaria 2007 – che, nel modificare l’art. 6, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. 504/1992, attribuisce al Consiglio Comunale la competenza a deliberare l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

 

            Visti i seguenti articoli:

-         Art. 4 del D.L. 8/8/1996 n. 437 convertito in L. 556/96 che prevede: “ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, i comuni possono deliberare, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato”;

-         Art. 6 del D.Lgs. 504/92 “Determinazione delle aliquote e detrazioni”, in particolare il comma 2: “L’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni principali, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati”;

-         Art. 8 del D.Lgs. 504/92 “Riduzioni e detrazioni dall’imposta”: il comma 2 stabilisce che la misura della detrazione per l’unità immobiliare è stabilita nella misura di £. 200.000 annue pari ad € 103,29;

-         Art. 8 del D.Lgs. 504/92 “Riduzioni e detrazioni dall’imposta”: il comma 3 stabilisce che l’importo della detrazione di £. 200.000 pari ad € 103,29 può essere elevato fino a £. 500.000 pari ad € 258,23, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio;

 

            Considerato che, ai sensi dell’art. 1 comma 169 della legge n. 296 del 27/12/2006 – finanziaria 2007 -, è data la possibilità all’Ente locale di deliberare le predette aliquote entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, a valere dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

 

          Visto il D.M. 19/03/2007 che ha differito i termini per l’approvazione del bilancio per l’esercizio 2007 al 30/04 c.a.;

 

            Dato atto che per l’anno 2007 l’Amministrazione comunale intende avvalersi della facoltà di ridurre l’aliquota per l’abitazione principale di un quarto di punto, dal 6 per mille al 5,75 per mille, tenuto conto del trend crescente del gettito I.C.I. e della previsione dell’aumento del gettito a partire dall’anno 2007, per effetto dell’ampliamento della base imponibile imputabile, oltre che all’incremento dell’attività edilizia, anche alla maggiore entrata allo stesso titolo derivante dallo stabilimento industriale di Alenia Aeronautica;

 

Dato atto che la riduzione dell’aliquota dell’abitazione principale non altera gli equilibri di bilancio;

 

            Visti i preliminari pareri favorevoli come a margine della presente riportati;

 

 

 

Sulla presente proposta di deliberazione

               

Presenti n. 17  

Con n. 12 voti favorevoli, n. 5 contrari (Marinelli, Fasciano, Prete, Paladino, Ladogana)

Astenuti: nessuno;

 

si propone la seguente

 

D E L I B E R A

 

1° Di determinare per l’anno 2007, per quanto in narrativa che qui di seguito deve intendersi integralmente riportato, le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili, come segue:

- 6,00 (sei) per mille: Aliquota ordinaria;

- 5,75 (cinque virgola settantacinque) per mille:

a) Aliquota per l’abitazione principale posseduta da persona fisica avente residenza anagrafica nella stessa;

b) Aliquota per pertinenze dell’abitazione principale: massimo una pertinenza identificabile o nella categoria C/6 oppure nella categoria C/2;

- 7,00 (sette) per mille: Aliquota per gli immobili non locati o non in comodato d’uso in favore di terzi e relative pertinenze, ad eccezione di quelli ricadenti nella zona “A”.

Detrazione per abitazione principale nella misura di € 154,94 (euro centocinquantaquattro\novantaquattro).

 

2° Di dare atto che la presente è assunta per garantire gli equilibri di bilancio.

 

3° Di richiedere la pubblicazione della presente deliberazione per estratto nella gazzetta ufficiale ai sensi della normativa vigente.

 

            Quindi, con successiva votazione

 

Presenti n. 17  

Con n. 12 voti favorevoli, n. 5 contrari (Marinelli, Fasciano, Prete, Paladino, Ladogana)

Astenuti: nessuno;

 

 

           

D E L I B E R A

Di rendere  la presente immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

 

 

 

Parere di regolarità tecnica e contabile: FAVOREVOLE

Dr.ssa Giovanna Gregucci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documenti\bilancio2007\delibere\aliquotaici2007.doc


 

ALLEGATO “A”

 

 

 

  Via Mameli                                 dal civico n. 2 al n. 30 (solo numeri pari)

- Via Mazzini                                 tutta

- Via Lotta                                    dal civico n. 1 al n. 65 e dal n. 2 al n. 56

- Via Leone                                   tutta

- Via XXV Luglio              dal civico n. 1 al n. 85 (solo numeri dispari)

- Via Trieste                                  dal civico n. 2 al n. 60 (solo numeri pari)

- Via Amendola                             tutta

- Via Matteotti                              tutta

- Via San Marco                           tutta

- Via Roma                                   dal civico n. 2 al n. 72 e dal n. 1 al n. 75

- Via Battisti                                  tutta

- P.zza M. Immacolata                  tutta

- P.zza Fallone                              tutta

- Via della Commenda                   tutta