DELIBERA

I. Di confermare per l’anno 2007 le aliquote dell’I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in

questo Comune, con effetto dal 1° gennaio 2006, come segue:

1) aliquota ridotta al cinque virgola cinque per mille per le persone fisiche soggetti passivi , residenti nel Comune,

per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

- per le unità immobiliari cedute in comodato d’uso gratuito ad un soggetto che le utilizzi come

abitazione principale;

- per le unità immobiliari di pertinenza all’unità direttamente adibita ad abitazione principale;

2) aliquota al sei virgola cinque per mille da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità

immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all’abitazione principale e

locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale e per i terreni;

II. Di stabilire che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione

principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare,

euro centodiciotto virgola settantanoverapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;

se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la

detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la

destinazione medesima si verifica.

Per abitazione principale s’intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di

proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti

alle cooperative edilizie a proprietà indivisa ad abitazione principale dei soci assegnatari,

nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

III. Di dare atto che nella determinazione delle aliquote di cui al Capo I e di quanto oggetto del

Capo II, nonché nella definizione della riduzione o detrazione sono state tenute presenti le

esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune

e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;

IV. Di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nella Gazzetta

Ufficiale.