LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

– che l’I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, è stata istituita con il titolo I, capo I, del D.Lgs. 30

dicembre 1992, n. 504 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con

successivi provvedimenti legislativi;

– che l’art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall’art. 6 del D.Lgs. 23

marzo 1998, n. 56, ha stabilito che il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini

dell’approvazione del bilancio di previsione, determinando quindi la misura del prelievo tributario

in relazione al complesso delle spese previste dal bilancio annuale;

– che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, 48 e 172 del T.U. delle leggi sull’ordinamento

degli Enti locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compete alla Giunta comunale

l’approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta ai fini dell’approvazione dello schema di

bilancio preventivo;

– che, ai sensi dei citati artt. 42 e 172 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compete al Consiglio

comunale, nell’approvazione del bilancio di previsione, approvare le conseguenti tariffe ed

aliquote, facendo proprie le deliberazioni della Giunta comunale;

– che l’art. 4, comma 1, del D.L. 8 agosto 1996, n. 437, attribuisce all’ente locale la facoltà di

deliberare un’aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone

fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel

Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle

locate in comodato d’uso gratuito ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a

condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale

realizzato;

VALUTATI gli effetti che le norme stabilite dalla nuova disciplina, sopra riassunta, producono, a

seconda delle modalità di attuazione stabilite dall’ente:

a) nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni ed in particolare dei soggetti ad

imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

b) in relazione al gettito dell’imposta, determinante per la conservazione dell’equilibrio del bilancio

e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi di primaria

generale utilità da prestare alla popolazione;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio tributi del

Comune;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio finanziario e di ragioneria;

VISTE le disposizioni di legge in precedenza richiamate;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

VISTO il regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili;

DELIBERA

I. Di confermare per l’anno 2006 le aliquote dell’I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in

questo Comune, con effetto dal 1° gennaio 2005, come segue:

1) aliquota ridotta al cinque virgola cinque per mille per le persone fisiche soggetti passivi , residenti nel Comune,

per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

- per le unità immobiliari cedute in comodato d’uso gratuito ad un soggetto che le utilizzi come

abitazione principale;

- per le unità immobiliari di pertinenza all’unità direttamente adibita ad abitazione principale;

2) aliquota al sei virgola cinque per mille da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità

immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all’abitazione principale e

locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale e per i terreni;

II. Di stabilire che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione

principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare,

euro centodiciotto virgola settantanoverapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;

se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la

detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la

destinazione medesima si verifica.

Per abitazione principale s’intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di

proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti

alle cooperative edilizie a proprietà indivisa ad abitazione principale dei soci assegnatari,

nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

III. Di dare atto che nella determinazione delle aliquote di cui al Capo I e di quanto oggetto del

Capo II, nonché nella definizione della riduzione o detrazione sono state tenute presenti le

esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune

e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;

IV. Di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nella Gazzetta

Ufficiale.