LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
– che l’I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, è stata istituita con il titolo I, capo I, del D.Lgs. 30
dicembre 1992, n. 504 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con
successivi provvedimenti legislativi;
– che l’art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall’art. 6 del D.Lgs. 23
marzo 1998, n. 56, ha stabilito che il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini
dell’approvazione del bilancio di previsione, determinando quindi la misura del prelievo tributario
in relazione al complesso delle spese previste dal bilancio annuale;
– che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, 48 e 172 del T.U. delle leggi sull’ordinamento
degli Enti locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compete alla Giunta comunale
l’approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta ai fini dell’approvazione dello schema di
bilancio preventivo;
– che, ai sensi dei citati artt. 42 e 172 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compete al Consiglio
comunale, nell’approvazione del bilancio di previsione, approvare le conseguenti tariffe ed
aliquote, facendo proprie le deliberazioni della Giunta comunale;
– che l’art. 4, comma 1, del D.L. 8 agosto 1996, n. 437, attribuisce all’ente locale la facoltà di
deliberare un’aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone
fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel
Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle
locate in comodato d’uso gratuito ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a
condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale
realizzato;
VALUTATI gli effetti che le norme stabilite dalla nuova disciplina, sopra riassunta, producono, a
seconda delle modalità di attuazione stabilite dall’ente:
a)
nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni ed in particolare dei soggetti adimposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
b)
in relazione al gettito dell’imposta, determinante per la conservazione dell’equilibrio del bilancioe della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi di primaria
generale utilità da prestare alla popolazione;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio tributi del
Comune;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio finanziario e di ragioneria;
VISTE le disposizioni di legge in precedenza richiamate;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;
VISTO il regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili;
DELIBERA
I.
Di confermare per l’anno 2006 le aliquote dell’I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, inquesto Comune, con effetto dal 1° gennaio 2005, come segue:
1) aliquota ridotta al cinque virgola cinque
per mille per le persone fisiche soggetti passivi , residenti nel Comune,per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
- per le unità immobiliari cedute in comodato d’uso gratuito ad un soggetto che le utilizzi come
abitazione principale;
- per le unità immobiliari di pertinenza all’unità direttamente adibita ad abitazione principale;
2) aliquota al sei virgola cinque
per mille da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unitàimmobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all’abitazione principale e
locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale e per i terreni;
II.
Di stabilire che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazioneprincipale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare,
euro centodiciotto virgola settantanove
rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la
destinazione medesima si verifica.
Per abitazione principale s’intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di
proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti
alle cooperative edilizie a proprietà indivisa ad abitazione principale dei soci assegnatari,
nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
III.
Di dare atto che nella determinazione delle aliquote di cui al Capo I e di quanto oggetto delCapo II, nonché nella definizione della riduzione o detrazione sono state tenute presenti le
esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune
e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;
IV.
Di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nella GazzettaUfficiale.