ESTRATTO DI DELIBERA DI C.C. N. 48 DEL 02.07.2011
1. DI CONFERMARE per l’anno 2011, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni - in particolare quelle introdotte dall’art.1 del decreto legge 27.05.2008 n. 93, convertito in L. n. 126/08 - le aliquote d’imposta per l'applicazione dell' ICI determinate per l'anno 2010, nel seguente modo:
a) per le unità immobiliari di categoria catastale A1, A8 e A9 direttamente adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa: quattro per mille;
b) per le unità immobiliari adibite a pertinenza dell’abitazione principale che rientri nella categoria catastale A1, A8 e A9, come cantina, garage, box, o posto auto, iscritte in Catasto in categoria C/2, C/6 o C/7, in possesso dei medesimi soggetti passivi di cui al punto a): quattro per mille;
c) per le unità immobiliari di categoria catastale A1, A8 e A9 destinate ad uso abitativo concesse in uso gratuito a parenti di I grado in linea retta, nonché per le relative pertinenze iscritte in catasto in categoria C/2, C/6 o C/7: quattro per mille
d) per gli immobili diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c): sette per mille;
2. DI STABILIRE che, ai sensi dell’art. 3, comma
3. DI CONFERMARE in euro 154,94 la detrazione dell’imposta dovuta per l’unità immobiliare di categoria catastale A1, A8 e A9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, di cui all’art. 8, comma 2. D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
4. DI DARE ATTO che le aliquote e le detrazioni entrano in vigore, in conformità all'art. 1, comma 169 della Legge 296/09, con effetto dal 1 gennaio 2011 e che la presente delibera sarà allegata alla deliberazione di approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2011.