OGGETTO:

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - I.C.I. – ALIQUOTE E  DETRAZIONI STABILITE PER L’ANNO DI IMPOSTA 2008.

 

 

 

Visto il Decreto Legislativo n. 504 del 30.12.1992 con il quale a decorrere dall’anno 1993 è stata istituita l’ Imposta Comunale sugli Immobili;

 

Viste le successive modificazioni ed integrazioni al decreto di cui trattasi;

 

Vista la Legge 662 del 23.12.1996 con la quale l’articolo 3 – commi 48 e seguenti- vengono dettate norme integrative e modificative del Decreto Legislativo n. 504/92;

 

Visto il il Decreto legislativo 15.12.1997, n 446;

 

Visto il Regolamento adottato relativo alla disciplina in materia di Imposta Comunale sugli Immobili;

 

Vista la Legge 296 del 27 dicembre 2006 ( Legge Finanziaria 2007) ed in particolare il comma 156 dell’art. 1 che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in materia di determinazione delle aliquote I.C.I.;

 

Tale determinazione deve avvenire entro il termine di approvazione del Bilancio di previsione 2008 e questo vale,quindi, anche per quanto riguarda l’Imposta Comunale sugli immobili.

 

Considerato, in merito all’ICI, che la situazione di bilancio consente di lasciare invariata l’aliquota nella stessa misura del  5,5%°  per l’abitazione principale, 6%° per i terreni agricoli  e 7%° l’aliquota ordinaria, così come già in vigore per l’anno 2007;

 

Attesa l’opportunità ,di confermare anche per il 2008 a 104 euro la detrazione per l’abitazione principale e di elevare a 208 per alcune categorie di contribuenti: pensionati e portatori di handicap.

Di prendere atto dell’ulteriore detrazioni per abitazione principale stabilita dalla Finanziaria 2008 di cui possono beneficiare tutti coloro che già beneficiano della detrazione ordinaria di 104,00 euro e 208,00 con l’esclusione dei contribuenti che utilizzano come abitazione principale unita’ abitative classificate nelle categorie A/1,A/8 e A/9. L’ulteriore detrazione ( fino a un massimo di 200,00 euro) si somma alle detrazioni ordinaria di 104,00 euro. Dall’imposta dovuta per l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all’ 1,33 per mille della base imponibile di cui all’articolo 5, D.Lgs. n. 504/1992, considerando la somma del valore imponibile dell’abitazione, di un garage e una cantina di pertinenza ( Risoluzione Min. Economia e Finanze n. 1/2008). L’ulteriore detrazione , comunque non superiore a 200,00 euro, viene fruita a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Essa è ripartita in parti uguali tra i soggetti proprietari che l’abitano.

                                                                                    IL DIRIGENTE DEL SETTORE

                                                                                           Dr.ssa Francesca Capriulo

 

Castellaneta, 03/03/2008.

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta del Responsabile del Servizio Dr.ssa Francesca Capriulo sulla quale e’ stato espresso il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dallo stesso Responsabile del Servizio Finanziario:

 Dr.ssa Francesca Capriulo in data 03.03.2008 ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00;_________________

 

Visto l’articolo 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come sostituito dalla Legge 23 dicembre 1996, n. 662,  la quale dispone che l’aliquota ai fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) è stabilita dal Comune ;

Considerato che con Decreto Ministero dell’Interno  del 20.12.2007 pubblicato sulla G.U. in data 31.12.2007  ha rinviato il  termine al 31 marzo, l’approvazione del Bilancio di Previsione e i suoi allegati per l’anno 2008;

Visti gli articoli 48 e 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

Ritenuto di stabilire, per l’anno 2008, le aliquote I.C.I., cosi come riportate nel dispositivo del presente atto deliberativo, al fine di assicurare:

·      il consolidamento del gettito di imposta;

·      il pareggio economico e finanziario del bilancio, già gravato da tagli ai trasferimenti statali e da crescenti costi dei servizi, pur in presenza di una più oculata gestione della spesa pubblica locale attuata con l’effettivo utilizzo dei Piani Esecutivi di Gestione (P.E.G.);

Considerato che il gettito I.C.I. 2007, sulla scorta di quanto fino ad oggi riscosso , si attesta su circa 4.500.000.000 euro, per il 2008 il gettito può essere previsto in 4.284.632.000 euro, per effetto delle ulteriori detrazioni che graveranno a carico dello Stato dell’1,33 per mille e le abitazioni prive della ruralita’;

Preso atto dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile formulati  ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n.  267 del 18/08/2000;

con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge,

 

D E L I B E R A

1)             di stabilire, per l’anno 2008, l’aliquota I.C.I. nelle seguenti misure :

·                    ALIQUOTA ORDINARIA - 7 PER MILLE –  per tutte le altre tipologie di immobili non comprese nelle fattispecie di seguito indicate;

·                    ALIQUOTA RIDOTTA – 5,5 PER MILLE – per l’abitazione principale, e le relative pertinenze;

·                    ALIQUOTA RIDOTTA – 6 PER MILLE- per i terreni agricoli

2)             di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

3)             ai sensi di quanto disposto dall’articolo 8, comma 2, del Decreto Legislativo n. 504/1992, dalla imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare,  euro 104,00, rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

4)             di equiparare all’abitazione principale le pertinenze, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo e, precisamente nelle categorie C/2, C/6, C/7, purché vi sia coincidenza nella titolarità con l’abitazione stessa, l’utilizzo avvenga da parte del titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento e limitatamente ad un solo immobile per ognuna delle categorie catastali sopra menzionate.      

5)             per le pertinenze dell’abitazione principale non spettano ulteriori detrazioni oltre a quella già stabilita per l’abitazione medesima. L’ammontare unico della detrazione, qualora non trovi totale capienza nell’imposta dovuta per l’immobile adibito ad uso abitativo, potrà essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell’imposta dovuta per la pertinenza dell’abitazione principale;

6)             di stabilire, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, la detrazione pari ad euro 104, anche a favore di proprietari che eseguono interventi rivolti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi rivolti al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali. L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori;

7)             di elevare ad euro 208, la detrazione per abitazione principale a favore delle seguenti categorie di contribuenti:

a)      Pensionati – Titolari di pensione, per i quali ricorrono congiuntamente tutte le sottoindicate condizioni:

-         che l’abitazione principale costituisca l’unica unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sull’intero territorio nazionale;

-         che non venga effettuata locazione di parte dell’abitazione oggetto d’imposta;

-         che siano in condizione non lavorativa;

-         che il reddito complessivo annuo lordo, come definito ai fini IRPEF dal nucleo familiare conseguito nell’anno precedente non sia superiore a euro 9110,00con la maggiorazione di 850 euro, per ogni persona fiscalmente a carico del contribuente.

 

b)Portatori di handicap- Soggetti per i quali ricorrano congiuntamente tutte le sottoindicate condizioni:

- soggetti passivi nel cui nucleo familiare è presente un invalido o portatore di handicap con invalidità non inferiore al 100% risultante dal certificato di riconoscimento di invalidità rilasciato dalle componenti strutture pubbliche, ovvero con invalidita’ non inferiore al 75% ma con redditi non superiore al limite massimo per pensioni sociali;

- che l’abitazione principale costituisca l’unica unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto;

8) Di prendere atto dell’ulteriore detrazioni per abitazione principale stabilita dalla Finanziaria 2008 di cui possono beneficiare tutti coloro che già beneficiano della detrazione ordinaria di 104,00 euro e 208,00 con l’esclusione dei contribuenti che utilizzano come abitazione principale unita’ abitative classificate nelle categorie A/1,A/8 e A/9. L’ulteriore detrazione ( fino a un massimo di 200,00 euro) si somma alle detrazioni ordinaria di 104,00 euro. Dall’imposta dovuta per l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all’ 1,33 per mille della base imponibile di cui all’articolo 5, D.Lgs. n. 504/1992, considerando la somma del valore imponibile dell’abitazione, di un garage e una cantina di pertinenza ( Risoluzione Min. Economia e Finanze n. 1/2008). L’ulteriore detrazione , comunque non superiore a 200,00 euro, viene fruita a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Essa è ripartita in parti uguali tra i soggetti proprietari che l’abitano.

 

9) di confermare, a norma dell’articolo 11 del Decreto legislativo n. 504/92, del Responsabile del Settore economico finanziario Dr.ssa Francesca Capriulo nelle funzioni e nei poteri per l’esercizio delle attività organizzative e gestionali dell’imposta comunale sugli immobili.

 

10)    di trasmettere, a cura del Funzionario Responsabile, il presente atto, divenuto esecutivo, al    Ministerero delle Finanze - Direzione centrale per la fiscalità locale;  al Consorzio ANCI-CNC;

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11) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.134 quarto comma del T.U.E.L. D.lgs. n. 267/2000.