OGGETTO:

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - I.C.I. – ALIQUOTE E  DETRAZIONI STABILITE PER L’ANNO DI IMPOSTA 2006.

 

 

L’articolo 42, comma 2, lettera f), del Testo Unico della Legge sull’Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000) ha esplicitamente escluso dalla competenza del Consiglio Comunale la determinazione delle aliquote dei tributi locali che, di conseguenza, viene attribuita a codesto Organo.

E’ utile ricordare, che anche per l’anno 2006 si provvedera’ alla riscossione diretta dell’I.C.I.  su apposito c.c.p. gia’ aperto presso le Poste e Telecomunicazioni con n. 47410568 ABI 07601 CAB 15800.

 Tale determinazione deve avvenire entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2006 e questo vale, quindi, anche per quanto riguarda l’Imposta Comunale sugli Immobili.

Sotto il profilo delle aliquote da applicare per l’anno 2006 , si ritiene di dover approvare le seguenti aliquote e precisamente 7 per mille come aliquota ordinaria  il 5,5 per mille per le abitazioni principali con la detrazione di euro 104,00 e il 6 per mille per i terreni  per i motivi di carattere finanziario e di pareggio di Bilancio.

 

                                                                                               IL DIRIGENTE DEL SETTORE

                                                                                              ECONOMICO FINANZIARIO                                                                                                

                               (Rag. Antonio Tagariello)

 

Castellaneta, 01/03/2006.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta del Responsabile del Servizio Rag. Antonio Tagariello sulla quale e’ stato espresso il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dallo stesso Responsabile del Servizio Finanziario:

 Rag. Antonio Tagariello in data 17.02.2003 ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00;_________________

 

Visto l’articolo 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come sostituito dalla Legge 23 dicembre 1996, n. 662,  la quale dispone che l’aliquota ai fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) è stabilita dal Comune ;

Visti gli articoli 48 e 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

Ritenuto di stabilire, per l’anno 2006, le aliquote I.C.I., cosi come riportate nel dispositivo del presente atto deliberativo al fine di assicurare :

·      il consolidamento del gettito di imposta;

·      il pareggio economico e finanziario del bilancio, già gravato da tagli ai trasferimenti statali e da crescenti costi dei servizi, pur in presenza di una più oculata gestione della spesa pubblica locale attuata con l’effettivo utilizzo dei Piani Esecutivi di Gestione (P.E.G.);

Preso atto dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile formulati  ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n.  267 del 18/08/2000;

con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge,

 

D E L I B E R A

1)             di stabilire, per l’anno 2006, l’aliquota I.C.I. nelle seguenti misure :

·                    ALIQUOTA ORDINARIA - 7 PER MILLE –  per tutte le altre tipologie di immobili non ricomprese nelle fattispecie di seguito indicate;

·                    ALIQUOTA RIDOTTA – 6 PER MILLE- per i terreni

·                    ALIQUOTA RIDOTTA -  5,5  PER MILLE – per l’abitazione principale;

2)             di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

3)             ai sensi di quanto disposto dall’articolo 8, comma 2, del Decreto Legislativo n. 504/1992, dalla imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare,  euro 104,00 , rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

4)             di equiparare all’abitazione principale le pertinenze, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo e, precisamente nelle categorie C/2, C/6, C/7, purché vi sia coincidenza nella titolarità con l’abitazione stessa, l’utilizzo avvenga da parte del titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento e limitatamente ad un solo immobile per ognuna delle categorie catastali sopra menzionate.      

5)             per le pertinenze dell’abitazione principale non spettano ulteriori detrazioni oltre a quella già stabilita per l’abitazione medesima. L’ammontare unico della detrazione, qualora non trovi totale capienza nell’imposta dovuta per l’immobile adibito ad uso abitativo, potrà essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell’imposta dovuta per la pertinenza dell’abitazione principale;

6)             di stabilire, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, la detrazione pari ad euro 104, anche a favore di proprietari che eseguono interventi rivolti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi rivolti al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali. L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori;

7)             di elevare ad euro 208, la detrazione per abitazione principale a favore delle seguenti categorie di contribuenti:

a)      Pensionati – Titolari di pensione, per i quali ricorrono congiuntamente tutte le sottoindicate condizioni:

-         che l’abitazione principale costituisca l’unica unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sull’intero territorio nazionale;

-         che non venga effettuata locazione di parte dell’abitazione oggetto d’imposta;

-         che siano in condizione non lavorativa;

-         che il reddito complessivo annuo lordo, come definito ai fini IRPEF dal nucleo familiare conseguito nell’anno precedente non sia superiore a euro 9110, con la maggiorazione di 850 euro, per ogni persona fiscalmente a carico del contribuente.

 

b)Portatori di handicap- Soggetti per i quali ricorrano congiuntamente tutte le sottoindicate condizioni:

- soggetti passivi nel cui nucleo familiare è presente un invalido o portatore di handicap con invalidità non inferiore al 100% risultante dal certificato di riconoscimento di invalidità rilasciato dalle componenti strutture pubbliche, ovvero con invalidita’ non inferiore al 75% ma con redditi non superiore al limite massimo per pensioni sociali;

- che l’abitazione principale costituisca l’unica unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto;

8)    di trasmettere, a cura del Funzionario Responsabile, il presente atto, divenuto esecutivo, al    Ministerero delle Finanze - Direzione centrale per la fiscalità locale; al Consorzio ANCI-CNC;

9) di introitare le somme direttamente su c.c.p. n. 47410568 ABI 07601 CAB 15800 intestato al Comune di Castellaneta –Tesoreria Comunale-

9) di pubblicare lo stesso, mediante estratto, nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi di quanto  disposto dall’articolo 58, comma 4, del Decreto Legislativo n. 446/1997.

10) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.134 quarto comma del T.U.E.L. D.lgs. n. 267/2000.