PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTEPER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

Di confermare l’aliquota ICI per l’anno 2011 di seguito riportata:

a)      Unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale da parte di persone fisiche come definita dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, per i soci di cooperative edilizie a proprietà indivise, nonché per gli immobili posseduti da enti senza scopo di lucro nella misura del 5 per mille (ad esclusione degli immobili esentati dalla legge 24 luglio 2008, n. 126 di conversione con modificazioni del D.L. 27 maggio 2008 n. 93);

b)      Immobili (terreni e fabbricati) diversi dalla abitazione principale, nella misura del 6,5 per mille;

c)      Di stabilire infine ai sensi della citata norma che la detrazione applicabile per le unità immobiliari di cui al punto a) del dispositivo della presente deliberazione, è fissato nell’ammontare di € 103,29 annue, elevabile a € 129 per i contribuenti nel cui nucleo familiare sia presente un portatore di handicap, un malato psichico, un trapiantato d’organo o un dializzato, la cui invalidità sia riconosciuta al 100% ed il cui reddito lordo complessivo familiare (comprese eventuali indennità sociali) sia inferiore ad € 10.330, elevabile di € 1.000 per ogni altro componente successivo al primo;

d)      Di dare atto che l’aliquota di cui al punto a) e la detrazione di cui al punto c), si applicano anche alle unità immobiliari equiparate all’abitazione principale, ai sensi del regolamento dell’ICI, approvato con deliberazione del C.C. n. 12 del 06/04/1999, esecutiva;