DELIBERA G.C. n 26 del 9/3/07 - DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.C.I. ANNO 2007
"LA GIUNTA COMUNALE
Visto il Tit.I, Cap.I del D.Lgs. n° 504/92, concernente l’istituzione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);
Visto l’art.6 del predetto decreto, il quale stabilisce che l’aliquota deve essere deliberata in misura unica non inferiore al 4 per mille e non superiore al 7 per mille, fatte salve le deroghe previste per legge;
Vista la propria precedente deliberazione n. 77 del 08.5.2006, avente per oggetto: “Determinazione aliquote ICI anno 2006” con la quale si fissano, per l’anno 2006, le aliquote ICI, stabilendo l’aliquota ordinaria al 5,5 per mille e quella relativa alle abitazioni principali al 5 per mille ed un’ulteriore aliquota differenziata del 7 per mille per le abitazioni non locate;
Ritenuto, inoltre, che, in relazione alla necessità di conciliare la complessiva pressione fiscale con l’esigenza di reperire i mezzi necessari per assicurare, seppur in condizioni ragionevolmente minime, i vari esercizi d’istituto e l’equilibrio del bilancio 2007, oltre alla necessità di dare maggiore slancio al mercato delle locazioni, si ritiene di dover confermare le aliquote su indicate;
Ritenuto che, al fine di favorire le fasce di popolazione più deboli e maggiormente penalizza te dal sempre più ridotto potere d’acquisto dei propri redditi, essenzialmente costituiti da redditi fissi, è opportuno confermare la detrazione relativa all’abitazione principale da € 103,30 a € 140,00 in presenza di determinati requisiti;
Dato atto che, ai sensi dell’art.22 del succitato Regolamento di applicazione ICI, approvato da questo C.C. con atto n.69 del 29/10/1998, le abitazioni date in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale sino al 2° grado, sono equiparate, a tutti gli effetti, alle abitazioni principali e godono pertanto dell’aliquota agevolata del 5 per mille e della detrazione prevista di € 103,30;
Che ai sensi dell’art.20 del predetto Regolamento: “Le imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l’attività di costruzione ed alienazione di immobili applicano l’aliquota ridotta al 4 per mille per un periodo di 3 anni per i fabbricati o le porzioni di fabbricato realizzato per la vendita e non vendute ai sensi del 1° comma dell’art.8 del D.L.vo 30/12/92 n.504 così come modificato dalla Legge 23 Dicembre 92 n.662;
Dare atto, inoltre, che nell’esercizio finanziario 2004 con delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 26/5/2004 e con delibera di Giunta n. 45 del 19/2/2004 è stata affidata la fase di riscossione dell’I.C.I alla società Gestor s.p.a., la quale ha attivato un conto corrente postale ai fini del versamento dell’imposta ( n. 54567490);
Visto il D.L.vo 18/8/2000 n.267;
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge:
D E L I B E R A
1) Confermare, anche per l’anno 2007, nella misura del 5,5 per mille l’aliquota ordinaria ICI, al 5 per mille quella relativa alle abitazioni principali al 7 per mille quella relativa agli immobili ad uso abitativo non locati o non concessi in uso gratuito. Coloro che beneficiano dell’aliquota al 5,5 per mille per gli immobili locati ad uso abitativo, devono presentare entro il termine fissato per la dichiarazione I.C.I del relativo anno d’imposta, pena la decadenza del beneficio, apposita autocertificazione all’ufficio I.C.I. nella quale indicano gli estremi catastali dell’immobile locato e gli estremi di registrazione del relativo contratto d’affitto.
2) Stabilire in € 103,30 la detrazione consentita per le abitazioni principali rapportandola all’effettivo periodo di utilizzo e comunque sino alla concorrenza dell’imposta dovuta.
3) Dare atto che, ai sensi dell’art.22 del succitato Regolamento di applicazione ICI, approvato da questo C.C. con atto n.69 del 29/10/1998, le abitazioni date in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale sino al 2° grado, sono equiparate, a tutti gli effetti, alle abitazioni principali e godono pertanto dell’aliquota agevolata del 5 per mille e della detrazione prevista di € 103,30. Coloro che beneficiano dell’aliquota al 5 per mille per gli immobili concessi in uso gratutito, devono presentare apposita comunicazione all’ufficio I.C.I. entro il termine fissato per la dichiarazione I.C.I del relativo anno d’imposta pena la decadenza del beneficio, nella quale indicano gli estremi catastali dell’immobile concesso in uso gratuito e i dati anagrafici del beneficiario, il tutto corredato da copia dell’autodenuncia presentata ai fini T.A.R.S.U. o di copia dell’ultima cartella esattoriale pagata;
4) Stabilire la detrazione in € 140,00 a favore dei proprietari o titolari di altro diritto reale rilevante ai fini I.C.I., appartenenti alla categoria dei pensionati che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età al 1° gennaio 2007 con reddito annuale imponibile, ai soli fini Irpef e per l’anno 2005, di tutti i componenti il nucleo familiare, non superiore a €. 11.103,82. Tale maggiore detrazione si applica anche per quei nuclei familiari al cui interno sia presente un disabile con percentuale di invalidità non inferiore al 100%, come da attestato rilasciato dall’autorità competente, e che dichiarano un reddito annuale imponibile, ai soli fini Irpef e per l’anno 2005, di tutti i componenti il nucleo familiare, non superiore a € 11.103,82. Sono esclusi dalla maggiore detrazione i contribuenti rientranti nella categoria sopra definita quando l’abitazione principale sia classificata nelle categorie catastali A/1, A/7, A/8, A/9. I richiedenti la maggiore detrazione devono allegare all’istanza, disponibile presso l’Ufficio Tributi o presso l’Ufficio I.C.I., certificazione o autocertificazione comprovante il diritto alla concessione del beneficio. Tale istanza deve essere presentata, a pena di non concessione del beneficio, entro il 20 dicembre 2007.
5) Dare atto, inoltre, che ai sensi dell’art.20 del predetto Regolamento: “Le imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l’attività di costruzione ed alienazione di immobili applicano l’aliquota ridotta al 4 per mille per un periodo di 3 anni per i fabbricati o le porzioni di fabbricato realizzato per la vendita e non vendute ai sensi del 1° comma dell’art.8 del D.L.vo 30/12/92 n.504 così come modificato dalla Legge 23 Dicembre 92 n.662.
6) Dare atto, inoltre, che nell’esercizio finanziario 2004 con delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 26/5/2004 e con delibera di Giunta n. 45 del 19/2/2004 è stata affidata la fase di riscossione dell’I.C.I alla società Gestor s.p.a., la quale ha attivato un conto corrente postale ai fini del versamento dell’imposta ( n. 54567490);
7) La presente deliberazione, con separata ed unanime votazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del T.U.E.L."
Date scadenza pagamento I.C.I.
16 giugno, in acconto
16 dicembre, a saldo.