COMUNE DI COLLEPASSO - PROVINCIA DI LECCE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 104 DEL 23.05.2005 - ICI 2005
LA GIUNTA COMUNALE
Visto che l’art. 27- comma 8- della Legge 448/2001 fissa il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, entro la data di approvazione del bilancio di previsione;
Visto che con D.L. n.314 del 30.12.2004, convertito in legge 1° marzo 2005, n.26 , il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2005 è stato prorogato al 31.03.2005 e successivamente al 31.05.2005 con D.L. n. 44 del 31.03.2005 ;
Vista la propria deliberazione n.125 del 25.02.1993, con la quale veniva determinata l’aliquota I.C.I. nella misura unica del cinque per mille, confermata anche per gli anni successivi;
Visto che la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è stata determinata per gli anni passati in € 103,29;
Ravvisata l’opportunità di:
- aumentare l’aliquota I.C.I. dello 0,5 per mille, al fine di garantire il pareggio del bilancio in
considerazione dei minori trasferimenti dello Stato;
- di confermare la detrazione per abitazione principale in € 103.29;
Visto che con propria deliberazione n. 103 in data odierna è stato aggiornato il valore di mercato delle aree fabbricabili riportato nell’art.7 del Regolamento I.C.I., approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.1 del 26.02.2002;
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49- 1° comma – del D.lg. n.267 / 2000;
Visto il D.Lgs. 30.12.1992, n.504;
Ad unanimità di voti, palesemente espressi;
D E L I B E R A
1) Di stabilire, per l’anno 2005:
- l’aliquota I.C.I. nella misura unica del 5,5 per mille;
- la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale nell’importo di € 103,29.
2) Di prendere atto dei valori di mercato delle aree fabbricabili determinati per l’anno 2005 con
propria deliberazione n.103 del 23.05.2005, riportati nella tabella allegata, con gli abbattimenti stabiliti dal Regolamento I.C.I. all’art. 7- commi 2 e 3, che testualmente recitano:
comma 2 : Fino al 1° gennaio dell’anno successivo i lotti ricadenti nelle zone “B1” e “C1” lottizzate, non suscettibili di fatto di edificabilità, beneficiano dell’abbattimento del 20% della base imponibile ai fini ici;
comma 3 : Fino al 1° gennaio dell’anno successivo i lotti ricadenti nelle zone “C” – “C1” – “C2” – “B1” - non lottizzate – beneficiano della riduzione del 20% della base imponibile ai fini ici.
3) Di dichiarare la presente deliberazione, previa separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del D.lg. n.267 del 18.08.2000.
Zona Valore Venale
(come definita dagli strumenti urbanistici) per mq.
ZONA “A” € 56,52
ZONA “B” € 56,52
ZONA “B1” NON LOTTIZZATA € 15,28
ZONA “B1” COMPARTO A € 40,59
ZONA “B1” COMPARTO B € 40,59
ZONA “B1” COMPARTO C € 40,59
ZONA “C” NON LOTTIZZZATA € 12,23
ZONA “C1” NON LOTTIZZZATA € 12,23
ZONA “C1” COMPARTO 1 € 40,59
ZONA “C1” COMPARTO 2 € 40,59
ZONA “C1” COMAPRTO 3 € 40,59
ZONA “C2” NON LOTTIZZATA € 12,23
ZONA “D” NON LOTTIZZATA € 2,91
ZONA “D” AREA P.I.P. € 8,26