COMUNE DI POGGIARDO
DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 45 DEL 09/03/2006
OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)-APPROVAZIONE ALIQUOTE, RIDUZIONI E DETRAZIONI PER L'ANNO 2006.-
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, che pone in capo al Responsabile del servizio ed al Responsabile di ragioneria l’obbligo di esprimere, su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, rispettivamente il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 hanno espresso parere favorevole;
VISTA la seguente proposta di deliberazione:
«PREMESSO:
- che l'I.C.I. - Imposta Comunale sugli Immobili, è stata istituita con il Titolo I, capo I del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;
- che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, 48 e 172 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, compete alla Giunta Comunale l'approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta ai fini dell'approvazione dello schema di bilancio preventivo;
- che, ai sensi dei citati artt. 42 e 172 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, compete al Consiglio Comunale, nell'approvazione del bilancio di previsione, approvare le conseguenti tariffe ed aliquote, facendo proprie le deliberazioni della Giunta Comunale;
- che l'art. 4, comma 1 del D.L. 8 agosto 1996, n. 437, come sostituito dalla legge di conversione 24 ottobre 1996, n. 556, consente ai Comuni di deliberare un'aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato;
CONSIDERATO che sono stati valutati tutti gli affetti che l'attuazione della suddetta norma produce:
a) nei riguardi dei contribuenti interessati dalla citata norma, in massima parte lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati, che abitano nell'unico alloggio di loro proprietà e che in molti casi devono sostenere oneri rilevanti per mutui, manutenzioni ed altri gravami;
b) in relazione al gettito dell'imposta, determinante per la conservazione dell'equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi di primaria generale utilità da prestare alla popolazione;
VISTO il punto 3 dell'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 che eleva la misura della detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo a L. 200.000;
VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) adottato con deliberazione commissariale n. 139 del 17/11/1998;
VISTO il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale;
Con Voto _________;
D E L I B E R A
1) Di stabilire per l'anno 2006 le seguenti aliquote:
a) Aliquota ridotta del 5,5 per mille da applicare, per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nonché per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;
b) Aliquota ordinaria del 6,9 per mille da applicare per i soggetti passivi e per le unità immobiliari non rientranti fra quelli previsti nel precedente punto a);
2) Dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibite ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratti, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
3) Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
4) Dare atto che nella determinazione delle aliquote, nonché della definizione della detrazione sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;
5) Disporre che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale.-»
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SENTITO Il Presidente;
RITENUTA la su estesa proposta di deliberazione meritevole di approvazione;
CON voto unanime, reso nei modi e forme di legge;
D E L I B E R A
1) Approvare la su estesa proposta di deliberazione.
2) Con separata votazione, unanime e palese, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.