COMUNE DI POGGIARDO
 
DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 90 DEL 11/05/2005
 
 OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)-APPROVAZIONE  ALIQUOTE, RIDUZIONI E DETRAZIONI PER  L'ANNO 2005.-
 
 
LA GIUNTA COMUNALE
 
VISTO l’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, che pone in capo al Responsabile del servizio ed al Responsabile di ragioneria l’obbligo di esprimere, su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, rispettivamente il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
 
PREMESSO  che  sulla  proposta  di  deliberazione  relativa all'oggetto:
 
-         il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
 
-         il  responsabile di Ragioneria, per quanto  concerne  la  regolarità contabile;
 
-         ai  sensi  del su richiamato art.   49 del D.Lgs. n. 267/2000, hanno  espresso parere favorevole;
 
VISTA la seguente proposta di deliberazione:
 
«PREMESSO:
 
-        che l'I.C.I.   - Imposta Comunale sugli Immobili, è stata istituita con il Titolo I, capo I del  D.Lgs.   30 dicembre 1992,  n.504 e dallo stesso disciplinata, con le  modifiche ed  integrazioni  introdotte con  successivi  provvedimenti legislativi;
 
-        che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, 48 e 172 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, compete alla Giunta Comunale l'approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta ai fini dell'approvazione dello schema di bilancio preventivo;
 
-        che, ai sensi dei citati artt. 42 e 172 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, compete al Consiglio Comunale, nell'approvazione del bilancio di previsione, approvare le conseguenti tariffe ed aliquote, facendo proprie le deliberazioni della Giunta Comunale;
 
-        che l'art.   4, comma 1 del D.L. 8  agosto 1996, n.   437, come sostituito dalla legge di conversione 24 ottobre 1996, n.    556,  consente  ai Comuni di  deliberare  un'aliquota  ridotta, comunque  non  inferiore al 4 per mille, in  favore delle  persone  fisiche  soggetti  passivi e  dei  soci  di cooperative  edilizie a proprietà indivisa, residenti  nel Comune  per  le unita' immobiliari direttamente adibite  ad abitazione   principale,  nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a  condizione   che  il   gettito complessivo previsto sia  almeno  pari  all'ultimo  gettito  annuale realizzato;
 
CONSIDERATO  che sono stati valutati tutti gli affetti  che l'attuazione della suddetta norma produce:
 
a)      nei  riguardi  dei contribuenti interessati dalla citata  norma,  in  massima  parte lavoratori dipendenti,  autonomi e pensionati, che  abitano  nell'unico alloggio di loro proprietà  e  che  in molti casi  devono  sostenere  oneri rilevanti per mutui, manutenzioni ed altri gravami;
 
b)      in relazione al gettito dell'imposta, determinante  per la  conservazione  dell'equilibrio  del  bilancio  e  della gestione  finanziaria  e  per far fronte ai  costi,  sempre crescenti, per  i servizi di primaria generale utilità  da prestare alla popolazione;
 
VISTO  il  punto  3  dell'art. 3, comma 55  della  legge  23 dicembre  1996,  n. 662  che   eleva  la  misura della detrazione  per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo a L. 200.000;
 
VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) adottato con deliberazione commissariale n. 139 del 17/11/1998;
 
VISTO il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;
 
VISTO lo Statuto Comunale;
 
CON VOTI ………
 
D E L I B E R A
 
1)      Di  stabilire  per  l'anno 2005 le seguenti aliquote:
 
a)      Aliquota ridotta del 5,5 per mille da applicare, per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative a proprietà indivisa,  residenti nel Comune, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nonché  per  le unità  immobiliari locate  con  contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;
 
b)      Aliquota ordinaria del 6,9 per mille da applicare per i soggetti passivi e per le unità immobiliari non  rientranti  fra quelli previsti nel precedente punto a);
 
2)      Dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibite ad abitazione  principale del soggetto passivo sono  detratti, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
 
3)      Viene  considerata direttamente adibita  ad  abitazione  principale  l'unita'  immobiliare  posseduta  a  titolo  di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili  che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito  di  ricovero permanente, a  condizione  che  la stessa non risulti locata;
 
4)      Dare  atto  che nella  determinazione  delle  aliquote,  nonché  della definizione della detrazione sono state tenute  presenti  le  esigenze   di  equilibrio   economico finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i  provvedimenti  sopra  disposti  rispettano  tale equilibrio;
 
5)      Disporre che la presente deliberazione sia  pubblicata  per estratto nella Gazzetta Ufficiale.»;
 
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SENTITO il Presidente;
 
RITENUTA la su estesa proposta di deliberazione meritevole di approvazione;
 
CON voto unanime, reso nei modi e forme di legge;
 
D E L I B E R A
 
1)     Approvare la su estesa proposta di deliberazione.
 
2)     Con separata votazione, unanime e palese, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.