PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTEPER L´ANNO 2010 SI CONFERMA QUANTO GIÀ DISPOSTO PER L´ANNO 2009 

Estratto delibera G.M. n. 07 del 29.04.2010

Imposta Comunale sugli Immobili anno 2010. Determinazioni.

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

[…]

 

DELIBERA

 

 

1.       di stabilire le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) e le detrazioni per l’anno 2010, confermando quelle dell’anno precedente,  così come di seguito riportate:

 

Tipologia immobile

Aliquota ICI (per mille)

Detrazione

ABITAZIONE PRINCIPALE

6 (SEI)

103,29

IMMOBILI DIVERSI DALLE ABITAZIONI

6 (SEI)

====

IMMOBILI POSSEDUTI IN AGGIUNTA ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE

6 (SEI)

====

ALLOGGI NON LOCATI

6 (SEI)

====

IMMOBILI DI ENTI SENZA SCOPO DI LUCRO (diversi da quelli di cui all’art. 5, comma 1, lett. b) del Regolamento ICI)

4 (QUATTRO)

====

ABITAZIONE LOCATA CON CONTRATTO REGISTRATO A SOGGETTO CHE LA UTILIZZI COME ABITAZIONE PRINCIPALE

5 (CINQUE)

====

FABBRICATI NON VENDUTI REALIZZATI DA IMPRESE DI CUI ALL’ART. 3 comma 2 DEL REGOLAMENTO ICI

5 (CINQUE)

====

FABBRICATI DI INTERESSE ARTISTICO O ARCHITETTONICO, UBICATI IN CENTRO STORICO, OGGETTO DI INTERVENTI DI RECUPERO (art. 3, comma 3, del Regolamento ICI)

4 (QUATTRO)

====

 

2.       di DARE ATTO, ai fini della detrazione, di quanto stabilito ai sensi dell’art. 4 del Regolamento I.C.I., così come specificato in premessa;

 

3.       di DARE ATTO, altresì, che ai sensi dell’art. 5 del citato Regolamento, sono esenti dall’imposta de quo:

 

a)      gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province o da altri Comuni, da consorzi fra detti enti e dalle A.S.L., anche se non destinati a compiti istituzionali;

 

b)      i fabbricati posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatore finanziario, ed utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

 

4.       di CONFERMARE, per l’anno 2008, il valore venale delle aree fabbricabili, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento ICI, così come indicato nella tabella, allegata al citato Regolamento, e di seguito riportata:

 

 

 

tipizzazione come da p.d.F.

Valore venale al mq.

ZONA “A”   -   Centro storico

    28,41

ZONA “B1” e “B2”  -  Residenziali di completamento

    33,57

ZONA “C”  - Residenziale di espansione (non lottizzate)

    10,33

ZONA “C”  - Residenziale di espansione (lottizzate)

    30,99

ZONE PEEP – Edilizia Economica e Popolare “167” (non urbanizzate)

      8,26

ZONE PEEP – Edilizia Economica e Popolare “167” (urbanizzate)

    15,49

ZONA D – PIP Insediamenti produttivi (non urbanizzata)

      8,26