Tipologia immobile

Aliquota ICI (per mille)

Detrazione

ABITAZIONE PRINCIPALE

6 (SEI)

103.29

IMMOBILI DIVERSI DALLE ABITAZIONI

6 (SEI)

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IMMOBILI POSSEDUTI IN AGGIUNTA ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE

6 (SEI)

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ALLOGGI NON LOCATI

6 (SEI)

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IMMOBILI DI ENTI SENZA SCOPO DI LUCRO (diversi da quelli di cui all’art. 5, comma 1, lett. b) del Regolamento ICI)

4 (QUATTRO)

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ABITAZIONE LOCATA CON CONTRATTO REGISTRATO A SOGGETTO CHE LA UTILIZZI COME ABITAZIONE PRINCIPALE

5 (CINQUE)

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FABBRICATI NON VENDUTI REALIZZATI DA IMPRESE DI CUI ALL’ART. 3 comma 2 DEL REGOLAMENTO ICI

5 (CINQUE)

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FABBRICATI DI INTERESSE ARTISTICO O ARCHITETTONICO, UBICATI IN CENTRO STORICO, OGGETTO DI INTERVENTI DI RECUPERO (art. 3, comma 3, del Regolamento ICI)

4 (QUATTRO)

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2.       di DARE ATTO, ai fini della detrazione, di quanto stabilito ai sensi dell’art. 4 del Regolamento I.C.I., così come specificato in premessa;

 

3.       di DARE ATTO, altresì, che ai sensi dell’art. 5 del citato Regolamento, sono esenti dall’imposta de quo:

 

a)      gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province o da altri Comuni, da consorzi fra detti enti e dalle A.S.L., anche se non destinati a compiti istituzionali;

 

b)      i fabbricati posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatore finanziario, ed utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.