PER L´ANNO 2009 SI CONFERMA QUANTO GIÀ DISPOSTO PER L´ANNO 2008

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che disciplina l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

 

 Visto il Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 in data 25.03.2009, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni;

 

Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs.
28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

 

Visto inoltre l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

 

Dato atto che con decreto del Ministero dell’Interno in data 13 dicembre 2008 (G.U. n. 3 in data
5 gennaio 2009) è stato prorogato al 31 marzo 2009 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2008;

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 in data 28.05.2008, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni d’imposta per l’anno 2008;

 

Richiamato altresì l’articolo 1 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, il quale:

a)       al comma 1 esonera completamente dal pagamento dell’imposta a partire dall’anno 2008 l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fatta eccezione per le abitazioni accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;

b)       al commi 2 e 3 estende il beneficio dell’agevolazione anche alle unità immobiliari assimilate all’abitazione principale in base al regolamento o delibera comunale, nonché alle unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e alle unità immobiliari appartenenti a coniugi separati non assegnatari della casa coniugale, a condizione che non risultino proprietari o titolari di altro diritto reale nello stesso comune di altra unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

 

Vista la risoluzione del Ministero dell’economia e delle finanze n. 12/DF in data 5 giugno 2008;

 

Dato atto che sulla base del vigente regolamento/delibera comunale n. 4 in data 25.03.2009, il comune ha assimilato all’abitazione principale:

  l’unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al terzo grado ed agli affini entro il secondo grado;

  l’unità immobiliare di anziani e disabili residenti in istituti di ricovero permanente;

  l’unità immobiliare non locata di italiani residenti all’estero;

  pertinenze dell’abitazione principale, accatastate nelle categorie C/2 – C/6 e C/7 (garage o box o posto auto, soffitta, cantina che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale ovvero ad una distanza non superiore a 50 metri);

 

Stimata in € . 62.820,32 la perdita di gettito ICI connessa all’esenzione dall’imposta dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ed assimilate;

 

Preso atto che, sulla base delle previsioni normative sopra richiamate, il gettito dell’imposta comunale sugli immobili previsto per l’anno 2008, ammonta presuntivamente a € . 252.861,57  così determinato:

Gettito ICI anno 2007                                                                                                          313.000,00  +

Maggior gettito ex art. 2, commi 33 - 38 e 40-45, d.L. n. 262/2006                                           2.681,89  +

Perdita per esenzione ICI abitazione principale                                                                  62.820,32 

Gettito ICI anno 2008                                                                                                           252.861,57

 

Visto l’articolo 1, comma 7, del decreto legge 27 m aggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, il quale testualmente recita:

7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché, per gli enti locali, gli aumenti e le maggiorazioni già previsti dallo schema di bilancio di previsione presentato dall'organo esecutivo all'organo consiliare per l'approvazione nei termini fissati ai sensi dell'articolo 174 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267. Resta fermo che continuano comunque ad applicarsi le disposizioni relative al mancato rispetto del patto di stabilità interno, di cui ai commi 669, 670, 671, 672, 691, 692 e 693 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma, riferendo l’esito di tali controlli alle sezioni riunite in sede di controllo, ai fini del referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato, da ultimo, dall’articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché alla sezione delle autonomie.

 

Richiamato inoltre l’articolo 77-bis, comma 30, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale estende per tutto il triennio 2009-2011 la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essi attribuiti da legge dello Stato disposta dall’articolo 1, comma 7, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, ad eccezione degli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani;

 

Preso atto quindi che, l’articolo 1 comma 7 del d.L. n. 93/2008 vieta a partire dall’esercizio 2009 e fino a tutto il 2011 l’aumento delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali, fatta eccezione per gli aumenti e le maggiorazioni già deliberate ed inserite nello schema del bilancio di previsione (annuale e pluriennale) approvato nei termini di legge per l’esercizio 2008 e quelle relative alla TASU/TIA;

 

Dato atto che nel bilancio pluriennale e nella relazione previsionale e programmatica 2008-2010 – Annualità 2009, approvati con propria deliberazione n. 14 in data 28.05.2008, esecutiva ai sensi di legge:

 non erano previsti incrementi delle aliquote dell’imposta;

 

 

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta comunale sugli immobili, i comuni hanno ampie facoltà di manovra, ed in particolare di:

a)       deliberare l’aliquota anche in misura inferiore al 4 per mille e fino ad un massimo del 7 per mille, diversificando l’imposizione, entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati ovvero con possibilità di agevolazione in rapporto alle diverse tipologie di enti senza scopo di lucro (combinato disposto dell’art 6 del D.Lgs. n. 504/1992 e dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997);

b)       ridurre l’imposta dovuta per l’abitazione principale fino ad un massimo del 50% ovvero elevare la detrazione fino a Euro 258,23 (L. 500.000), anche limitatamente a categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico-sociale (art. 8, comma 3, D.Lgs. n. 504/1992)[1];

c)       elevare la detrazione per l’abitazione principale fino alla totale concorrenza con l’imposta dovuta, a condizione che l’aliquota applicata per le abitazioni a disposizione non sia superiore all’aliquota ordinaria (art. 58, comma 3, D.Lgs. n. 446/1997)[2];

d)       considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 662);

e)       applicare un’aliquota ridotta per le abitazioni locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo sia almeno pari all’ultimo gettito realizzato (art. 4, comma 1, d.L. 8 agosto 1996, n. 437, convertito con modificazioni in legge 24 ottobre 1996, n. 556);

f)         stabilire aliquote ridotte, fino ad arrivare all’esenzione dell’imposta, a favore dei proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale gli immobili sulla base degli accordi tipo definiti in sede locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori (combinato disposto di cui all’art. 2, comma 4, legge 9 dicembre 1998, n. 431 e dell’art. 2, comma 287, della legge 24 dicembre 2007, n. 244);

g)       stabilire aliquote agevolate per una durata di tre anni dall’inizio dei lavori, a favore di proprietari che eseguono interventi di recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse storico o architettonico ovvero interventi volti alla realizzazione di autorimesse, posti auto o all’utilizzo di sottotetti (art. 1, comma 5, legge 27 dicembre 1997, n. 449);

h)       applicare l’aliquota del 4 per mille, per un periodo non superiore a tre anni, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente delle attività la costruzione e l'alienazione di immobili (art. 8, comma 1, ultimo periodo, d.Lgs. n. 504/1992);

 

Atteso che è intendimento dell’Amministrazione Comunale di confermare, per l’anno 2009, le aliquote e detrazioni dell’imposta comunale sugli immobili, in vigore nell’anno 2008;

 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

 

Visto lo Statuto Comunale;

 

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

 

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi,

 

DELIBERA

 

1.       di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili per
l’anno 2009, confermando quelle già in vigore nell’anno 2008:

ALIQUOTA RIDOTTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE………………………….    4‰

                                (per le sole categorie A/1, A/8 e A/9)

ALIQUOTA ORDINARIA………………………………………………………………………...         6‰

ALIQUOTA PER TERRENI EDIFICABILI……………………………………………………..         5‰

 

2.       di determinare, per l’anno 2009, le seguenti detrazioni dell’Imposta Comunale sugli Immobili:

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE…………         € 103,29

                                  (per le sole categorie A/1, A/8 e A/9)

3.       di approvare, per l’anno 2009, i valori di massima da attribuire alle aree edificabili ai fini dell’applicazione dell’I.C.I., secondo le previsioni del P.d.F., come risultanti nell’allegato prospetto;

4.       di approvare, per l’anno 2009, i valori di massima da attribuire alle aree edificabili ai fini dell’applicazione dell’I.C.I. secondo le previsioni del P.R.G. adottato e non definitivamente approvato dalla Regione Puglia, come risultanti nell’allegato prospetto;

5.       di stimare in € 259.000,00 il gettito complessivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2009 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate;

6.       di pubblicare per estratto la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 52,
comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

7.       di inviare la presente deliberazione al concessionario/agente della riscossione per gli adempimenti di competenza.



[1] Per le sole unità immobiliari accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.

[2] Vedi nota precedente.

 

 

 

 

  

 

VALORE AREE FABBRICABILI   ICI   2009

 

SECONDO LA ZONIZZAZIONE DEL  P.di F. VIGENTE

          

Tipizzazione

€/mq

Tipologia

A 2

16,00

Interesse storico

B 1

48,00

Residenziale di Completamento

B 2

45,00

Residenziale di Completamento e Edilizia economica e popolare  (P.E.E.P.)

B 4

53,00

Marina dell’Aia

C 1

45,00

Lottizzata e urbanizzata (Conciliazione-Roma-Mazzapinta)

C 1

26,00

Non lottizzata (loalità Cafri)

C 2

26,00

Non lottizzata (Arenosa-Vardare-Marinai d’Italia)

C 4

35,00

Lottizzata e non urbanizzata (Marina dell’Aia)

  C 5 a

30,00

Non lottizzata (Tristello)

  C 5 b

53,00

Lottizzata e Urbanizzata (Della Notte ed ex Sirio)

    D

10,00

Artigianale e semindustriali

 

SECONDO LA ZONIZZAZIONE DEL  P.R.G.  ADOTTATO E NON DEFINITIVAMENTE APPROVATO DALLA REGIONE PUGLIA, IN ADEGUAMENTO ALL’ART. 36 – C. 2 – DEL D.L. 223/06, CONVERTITO DALLA LEGGE 248/06.

          

Tipizzazione

€/mq

Tipologia

I.F.F.

A2

16,00

Centro storico

10 % sulla sup. esist.

B 10

48,00

Residenziali prevalentemente sature (ex B1)

3,00 mc

B 11

45,00

Residenziali di completamento (ex B2 ed Edilizia economica e popolare  (P.E.E.P.)

2,50 mc

B 12

53,00

Turistico residenziali (ex B4 – Marina dell’Aia)

0,60 mc

B 13

20,00 *

Nuclei residenziali con lotto minimo d’intervento

0,30 mc

C 1 

45,00

Residenziali di espansione a carattere urbano (ex C1)

3,00 mc

C 2

53,00

Residenziali di sviluppo turistico – urbanizzate (ex Della Notte ed ex Sirio)

0,80 mc

C 2

  35,00

Residenziali di sviluppo turistico (lottizzata non urbanizzate ex C4 – Marina dell’Aia)

0,30 mc

C 3

15,00 *

Residenziali / Artigianali

2,00 mc

C 4

20,00 *

Sviluppo turistico  alberghiero

1,20 mc

D1/ D2

 10,00

Artigianale esistente e di completamento - Artigianale e semindustriali

2,00  mc e 3,00 mc

D  3 

20,00 *

Attività distributive e commerciali

0,10 mc

 

* Il valore dell’area relativo all’imposta dovrà essere calcolato al 60% fino all’approvazione definitiva del P.R.G.

 

Nota: le aree classificate A e B che risultino INTERCLUSE saranno calcolate all’80% del valore di riferimento.