IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il D.Lgs. 30.12.1992, n.504 e successive modifiche ed integrazioni, relativo all’istituzione, a decorrere dall’anno 1993, dell’imposta comunale sugli immobili;
Visto il Regolamento, per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili, approvato con delibera C.C. n. 14/1999;
Visto l’art.1, comma 156 della legge 27.12.2006 n.296 (legge finanziaria per il 2007), che demanda al Consiglio Comunale la determinazione dell’aliquota I.C.I;
Visto l’art.54 del D.Lgs. 15.12.1997 n.446, come integrato dagli artt. 53 e 54 della legge 23.12.2000, n.388 (legge finanziaria 2001);
Visto l’art.53, comma 16, della citata legge 388/2000, come sostituito dall’art.27, comma 8, della legge 28.12.2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), a norma del quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
Visto il comma 5 dell’art. 1 della Legge 24.12.2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008) ove è previsto che dal 2008 i soggetti passivi ICI possono usufruire di un’ulteriore importo a titolo di detrazione per abitazione principale fino ad un massimo di €. 200,00; detraendo dall’imposta dovuta un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile;
Considerato che, con Decreto del Ministro dell’Interno in data 20.03.2008 (GURI 75 del 29.03.2008) il termine per la deliberazione del bilancio di previsione relativamente all’anno in corso è stato differito al 31 maggio 2008;
Ritenuto, anche al fine della predisposizione del bilancio per l’esercizio 2008, di dover determinare l’aliquota ICI, ai sensi e nei limiti delle disposizioni di legge e di regolamento comunale;
Considerato che in sede di redazione dello schema di bilancio previsionale 2008 non sono emerse situazioni tali da ritenere giustificata una revisione delle aliquote ICI applicate nel corso dell’esercizio precedente;
Ritenuto, pertanto, di confermare, per l’esercizio 2008, le aliquote già vigenti nell’anno 2007, approvate con Deliberazione C.C. n. 4/2007;
Ritenuto, con l’occasione, di dover confermare per l’anno 2008 i valori di massima attribuiti alle aree fabbricabili ai fini dell’applicazione dell’imposta ICI secondo la classificazione del P.R.G. adottato e non ancora definitivamente approvato dall’Ente Regione, in applicazione dell’art. 36 comma 2, del D.L. 223/06, convertito nella Legge 248/06, come determinati con atto Consiliare n. 4 del 16.03.2007;
Ritenuto di dover fissare in €. 200,00 l’importo della detrazione per abitazione principale;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,
1) Di confermare, per l’anno 2008, le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili e aree edificabili stabilite per l’anno 2007, giusta deliberazione C.C. n° 4/2007 e precisamente:
a) Aliquota ordinaria 6 per mille;
b) Aliquota prima casa 4 per mille;
c) Aliquota per terreni edificabili 5 per mille.
2) di confermare, per l’anno 2008, i valori di massima da attribuire alle aree edificabili ai fini dell’applicazione dell’I.C.I. secondo le previsioni del P.d. F., come determinati con delibera C.C. n° 4/2007, di cui all’allegato prospetto;
3) Di confermare i valori di massima per l’anno 2008 da attribuire alle aree edificabili ai fini dell’applicazione dell’I.C.I. secondo le previsioni del P.R.G. adottato e non definitivamente approvato dalla Regione Puglia, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.L. 223/2006 convertito nella Legge 248/06, nella misura determinata con delibera C.C. n° 4/2007, di cui all’allegato prospetto;
4) Di stabilire, ai sensi del comma 5 dell’art. 1 della Legge 24.12.2007, n. 244, la detrazione d'imposta spettante per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, sino ad un massimo di € 200,00; detraendo dall’imposta dovuta un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile;
5) Di dare atto che il gettito complessivo previsto per effetto delle aliquote e detrazioni come determinate ai precedenti punti non sarà inferiore all’ultimo gettito annuale realizzato, attesa anche la verifica in atto per il recupero della evasione parziale o totale;
6) Di pubblicare per estratto nella Gazzetta ufficiale la presente deliberazione ai sensi dell’art.52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446;
7) Di dare atto che il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Tributi Sig. Corvaglia Francesco;
8) Di dichiarare la presente deliberazione, previa votazione unanime, immediatamente esecutiva.
SECONDO
Tipizzazione |
€/mq |
Tipologia |
A 2 |
16,00 |
Interesse storico |
B 1 |
48,00 |
Residenziale di Completamento |
B 2 |
45,00 |
Residenziale di Completamento |
B 4 |
48,00 |
Marina dell’Aia |
C 1 |
45,00 |
Lottizzata e urbanizzata (Conciliazione-Roma-Mazzapinta) |
C 2 |
26,00 |
Non lottizzata (Arenosa-Vardare-Marinai d’Italia) |
C 4 |
20,00 |
Lottizzata e non urbanizzata (Marina dell’Aia) |
C |
48,00 |
Lottizzata e non urbanizzata (Canalone) |
C 5 b |
53,00 |
Lottizzata e Urbanizzata (Della Notte ed ex Sirio) |
167 |
45,00 |
Edilizia economica e popolare |
SECONDO
Tipizzazione |
€/mq |
Tipologia |
A 1 e A2 |
16,00 |
Centro storico |
A.1.3 |
48,00 |
Interesse ambientale |
B 10 |
48,00 |
Residenziali prevalentemente sature (ex B1) |
B 11 |
45,00 |
Residenziali di completamento (ex B2) |
B 12 |
48,00 |
Turistico residenziali (ex B4) |
B 13 |
20,00 * |
Nuclei residenziali con lotto minimo d’intervento |
B 14 |
15,00 |
Ville di interesse ambientale |
C 1 |
45,00 |
Residenziali di espansione a carattere urbano (ex C1) |
C |
53,00 |
Residenziali di sviluppo turistico (urbanizzate ex C5b) |
C 2 b |
20,00 |
Residenziali di sviluppo turistico (non urbanizzate) |
C 2 c |
20,00 |
Residenziali di sviluppo turistico (lottizzate non urbanizzate ex C4 Aia) |
C 3 |
15,00 * |
Residenziali / Artigianali (ex C1b) |
C 4 |
20,00 * |
Sviluppo turistico alberghiero |
D1/D2 |
10,00 |
Artigianale e semindustriali |
D 3 |
20,00 * |
Attività distributive e commerciali |
* Il valore dell’area relativo all’imposta dovrà essere calcolato al 60% fino all’approvazione definitiva del P.R.G.