Comune di Andrano
ESTRATTO DELIBERAZIONE G.C. N. 61 DEL 05.05.2005
LA GIUNTA COMUNALE
Omissis…..
D E L I B E R A
Omissis………
3) DI CONFERMARE , per l'anno 2005, l'aliquota ordinaria I.C.I. nella misura del 6,5 per mille e
di determinare in € 154,94 annua la misura della detrazione prevista per l'abitazione principale da
sottrarre, fino a concorrenza del suo ammontare, dall'imposta dovuta e di determinare l’aliquota del
4 per mille relativamente alle seguenti unità immobiliari:
- Unità immobiliari destinate ad attività "Bed & Breakfast" per almeno 45 giorni (Intesi come
giorni/presenze e non come giorni solari di effettiva erogazione del servizio, calcolando, quindi,
un giorno per ogni unità presente presso l’unità immobiliare), per il primo anno di esercizio, e
per almeno 60 giorni per gli anni successivi. La concessione dell’aliquota ridotta è subordinata
alla presentazione di apposita istanza entro il termine di pagamento del saldo dell’imposta con
allegata copia della dichiarazione di inizio attività ricettiva "Bed & Breakfast" e dimostrazione
di effettiva prosecuzione per almeno 45 giorni, per il primo anno di esercizio, e per almeno 60
giorni per gli esercizi successivi;
- Unità immobiliari ubicate nel centro storico, come definiti dagli strumenti urbanistici, sulle
quali vengano effettuati interventi di cui ai punti b) c) d) dell’art. 31 c. 1 della Legge 457/1978.
La concessione dell’aliquota ridotta, per anni 3, è subordinata alla presentazione di apposita
istanza entro il termine di pagamento del saldo dell’imposta con allegata dichiarazione di
inizio lavori e preventivo di spesa per un importo minimo di almeno € 6.000,00. Tale
dichiarazione deve essere integrata, a conclusione dei lavori, con apposita nota esplicativa degli
interventi effettuati con allegati documenti fiscali, giustificativi della spesa, per un importo
complessivo di € 6.000,00 pena la revoca della agevolazione per l’intero periodo;
- Unità immobiliare adibita ad abitazione principale della famiglia della quale facciano parte
cittadini disabili portatori di handicap in situazione di gravità tali da dare diritto alle
agevolazioni previste dall’art. 33 della legge 05.02.1992 n. 104, quando il disabile è
fiscalmente a carico. La concessione dell’aliquota ridotta è subordinata alla presentazione di
apposita istanza entro il termine di pagamento del saldo dell’imposta con allegata la necessaria
documentazione attestante lo stato dell’infermità e copia della dichiarazione fiscale dalla quali
risulti che il disabile è fiscalmente a carico.
- Unità immobiliare adibite ad abitazione principale della famiglia della quale facciano parte
cittadini disabili portatori di handicap in situazione di gravità sulla quale vengano effettuati
lavori finalizzati alla eliminazione di barriere architettoniche con interventi che comportino
spesa per un importo di almeno 1.500 Euro. La concessione dell’aliquota ridotta, per anni 3, è
subordinata alla presentazione di apposita istanza entro il termine di pagamento del saldo
dell’imposta con allegata dichiarazione di inizio lavori e preventivo di spesa per un importo
minimo di almeno € 1.500,00 oltre alla necessaria documentazione attestante lo stato
dell’infermità. Tale dichiarazione deve essere integrata, a conclusione dei lavori, con apposita
nota esplicativa degli interventi effettuati con allegati documenti fiscali, giustificativi della
spesa, per un importo complessivo di almeno € 1.500,00 pena la revoca della agevolazione per
l’intero periodo;
- Unità immobiliari locate con contratto registrato, ad un soggetto che le utilizzi come abitazione
principale. La concessione dell’aliquota ridotta è subordinata alla presentazione, entro il
termine di pagamento del saldo dell’imposta, di apposita istanza riportante i dati catastali
dell’unità immobiliare interessata e, per il primo anno di agevolazione, copia del contratto di
affitto.